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Porto Sant’Elpidio art. 62 regolamento edilizio da modificare

000areedismesseL’articolo riportato all’interno di questa comunicazione è oggetto di contenzioso da parte di Confabitare in rappresentanza dei proprietari immobiliari interessati e il Comune sordo alle proposte di modifica o integrazione dell’articolo stesso.

Nel merito l’articolo penalizza duramente i proprietari di quelle porzioni di immobili, ubicate prevalentemente nell’area urbana, un tempo destinate ad opifici, fabbriche di calzature. In molti casi parliamo di porzioni fabbricati promiscui, con i primi due piani o l’interrato destinato ad attività produttiva e sovrastanti abitazioni. Molto spesso la loro ubicazione è in un contesto urbano intensivo, a fil di strada, con distanze minime dai fabbricati adiacenti. Quindi di fatto impossibilitati a rispettare il dettato dell’art. 62 laddove prevede la realizzazione di garage o superfici a parcheggi in cambio della destinazione d’uso.

Il riuso o la locazione, oggi, secondo  la destinazione originaria, è assolutamente improponibile, sia per il contesto economico, ma viepiù per le nuove norme sui luoghi di lavoro.

Confabitare chiede al Sindaco di aprire un confronto con tutte le componenti interessate, con le forze di opposizione per giungere ad una congrua soluzione che ponga fine ad una penalizzazione dei proprietari immobiliari costretti a pagare salati tributi su porzioni di fabbricato privi di rendita. La chiusura pregiudiziale del Comune è irragionevole ed immotivata trattandosi di una materia risolvibile con apposite compensazioni anche di natura economica.

Non vogliamo pensare alle motivazioni che hanno spinto “l’estensore” del regolamento comunale ad inserire una norma tanto stringente, ma forse a pensar male si fa peccato ma ci si azzecca, ed allora oggi è giunto il momento di sedersi intorno ad un tavolo e superare visioni pregiudiziali e anacronistiche.

Confabitare e i sui associati hanno dimostrato pazienza e spirito civico, ma senza un segnale forte da parte del Sindaco o dalle forze di opposizione porteremo il contenzioso a livelli sempre più alti.

Renzo Paccapelo Confabitare Fermo

Art. 62
Parcheggi.

1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per il parcheggio privato in misura non inferiore ad 1 metro quadrato ogni 10 mc. Di costruzione ai sensi dell’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 così come modificato dalla legge n. 122 del 1989. Deve essere garantito in ogni caso un posto macchina per ogni alloggio delle dimensioni minime di mq 10,00.

Negli edifici esistenti ubicati all’interno dei tessuti  residenziali, con la sola esclusione del Borgo marinaro,  per tutti gli interventi che comportano un aumento delle unità immobiliari deve essere garantito un posto auto delle dimensioni minime di mq  10,00 per ogni unità aggiuntiva.  Un posto auto delle medesime dimensioni dovrà essere garantito per ogni unità residenziale  costituita a seguito di intervento  di mutamento di destinazione  d’uso, con la sola esclusione  degli interventi nel Borgo Marinaro.

Per gli edifici ricompresi all’interno delle aree interessate dai piani di recupero redatti ai sensi della legge 457/78, sono ammessi interventi edilizi  senza il rispetto di quanto indicato al punto precedente e fatte salve comunque, ove dovute, le dotazioni prescritte dalla legge 1150/42 e s.m.i esclusivamente nei seguenti casi:

  • completamento ai sensi della L.R. 31/79 o dell’art. 6 comma 4 delle NTA del P.R.  attraverso la ripetizione  della tipologia già presente  ai piani esistenti in relazione  alle unità immobiliari desunte dall’impianto originario dell’immobile;
  • recupero dei piani terra nel rispetto degli usi contenuti dal PRG senza incremento del numero delle unità immobiliari esistenti, desunte dall’impianto originario dell’immobile.

    2. In aggiunta alle superfici destinate a parcheggio di cui al comma 1, in sede di lottizzazione deve essere reperita un’area pari a 1 mq. ogni 40 mc. di costruzione da destinare a parcheggio pubblico.

    3. Nelle zone produttive a carattere industriale o artigianale, le aree da destinare a parcheggio pubblico debbono essere almeno pari a mq. 5 ogni 100 mq. di superficie utile lorda (SUL).

    4. Negli insediamenti a carattere commerciale o direzionale, in aggiunta alle aree di parcheggio di cui al comma 1, l’area di parcheggio pubblico deve essere pari a 40 mq. ogni 100 mq. di superficie utile lorda (SUL). Nelle aree industriali o artigianali ove sono ammesse attività commerciali ed al fine di attuarle, purché sia consentito dalle norme del PRG o dai suoi strumenti attuativi, oltre alle superfici da destinare a parcheggi di cui al comma 3, devono essere reperiti parcheggi di uso pubblico nella misura di 40 mq ogni 100 mq di superficie utile lorda (SUL). Tali aree dovranno  essere reperite nelle superfici scoperte del lotto prospicienti gli spazi pubblici ove sono ubicati gli accessi del lotto.

    5. Le aree a parcheggio di cui al presente articolo devono essere convenientemente piantumate con almeno un albero ad alto fusto di essenza tipica del luogo ogni 25 mq. di superficie.

    6. Prima del rilascio della concessione edilizia, le aree destinate a parcheggi pubblici, nei casi di intervento edilizio diretto, debbono essere cedute al Comune a spese del cedente.

(il comma 1 è stato integrato con deliberazione consiliare n. 87 del 29.11.2007 in vigore dal 15.01.2006);

(il comma 4 è stato integrato con  deliberazione consiliare n.  97 del 11.11.2002 in vigore dal 27.12.2002)

 

 Confabitare Fermo