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Ordinanza del Sindaco per la prossima stagione balneare

0stagionebalneOggetto:

Stagione balneare 2014 – Individuazione delle acque di balneazione marino-costiere.

Adempimenti relativi all’applicazione del D.Lgs. 116/08 e del DM 30 marzo 2010.

Attuazione della DGR n. 438 del 14/04/2014.

 

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IL SINDACO

 

Visto l’atto deliberativo n° 438 del 14/04/2014 ado ttato dalla Giunta Regionale, con il

quale si provvede agli adempimenti relativi all’applicazione del D.Lvo 116/08 e del DM 30

marzo 2010 e all’adozione del programma di sorveglianza algale, in attuazione della

direttiva n.2006/7/CE sulla qualità delle acque di balneazione;

 

Visto l’art. 5 del D.Lvo 116/08 che, al comma 1, recita: “Sono di competenza comunale:a)

la delimitazione, prima dell’inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla

balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio

territorio, in conformità a quanto stabilito dall’apposito provvedimento regionale”;

 

Visto l’art. 15 del D.Lvo 116/08 che, al comma 1, recita: “I comuni assicurano che le

seguenti informazioni siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la

stagione balneare in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di

ciascuna acqua di balneazione”;

 

Ritenuto di dover intervenire a tutela della salute pubblica;

 

Visti :

– il D.Lvo n.152/2006 parte III, recante Norme in materia ambientale , e ss.mm.ii,

– gli artt. 54 e 50 del D.Lvo n.267/2000;

– lo Statuto Comunale ;

O R D I N A

per tutta la durata della stagione estiva, dal 1 maggio al 30 settembre 2014, il divieto di

balneazione nelle acque marino costiere NON ADIBITE ALLA BALNEAZIONE lungo i

seguenti tratti costieri:

– dal punto “FOCE F. TENNA” (Lat 43°23’08’’;Long 13 °77’94’’) per un tratto di 410 mt a

sud dal confine comunale con Porto Sant’Elpidio;

– dal punto “FOCE ETE VIVO” (Lat 43°16’24’’;Long 1 3°81’1’’) per un tratto di 40 mt a sud

dal confine comunale con Porto San Giorgio;

 

– che presso ciascun stabilimento balneare siano esposti i dati ambientali inerenti la

qualità delle acque marine di balneazione, come pure altre informazioni inerenti i requisiti

richiesti dalla FEE per il riconoscimento della “Bandiera Blu”;

– che la presente ordinanza venga:

1 – resa nota al pubblico mediante:

a) apposizione di cartelli lungo i tratti interessati, con le scritte “Zona interdetta alla

balneazione per un tratto di 410 mt a sud dalla Foce del F. Tenna” e “Zona interdetta

alla balneazione per un tratto di 40 mt a sud dalla Foce del F. Ete vivo”, posizionati a

cura del Capo Operai;

b) affissione all’Albo Pretorio comunale per giorni 15 a partire dalla data di notifica della

presente;

c) copia della presente ordinanza dovrà essere affissa presso ciascun stabilimento

balneare;

2 – inviata per quanto di competenza:

a) ai seguenti uffici comunali: Capo Operaio dei Servizi Esterni, Ufficio Relazioni con il

Pubblico, Ufficio Stampa, Polizia Municipale;

b) alle seguenti Autorità:

– Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione , Roma;

– Regione Marche, Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la

Protezione Civile – Difesa del Suolo e Risorse idriche, Ancona;

– ARPAM Dipartimenti Provinciali di Fermo e di Ascoli Piceno;

– Servizio Sanitario AREA VASTA n.4 di Fermo;

– Capitaneria di Porto di Porto San Giorgio.

 

Dalla residenza municipale

Nella Brambatti

D I S P O N E

IL SINDACO