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Emergenza abitativa

0emergenza casaIn data 28 marzo 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.73 il DL 47/2014 che contiene  due importanti novità fiscali legate al mondo del mattone. In particolare si segnala:

 

  • La riduzione dal 15% al 10% dell’aliquota della cedolare secca per i contratti di locazione  a canone concordato stipulati con riferimento ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta tensione abitativa.La riduzione è applicabile per gli anni 2014-2017.

    Rimane al 21% l’aliquota della cedolare secca per gli affitti liberi e per quelli concordati relativi a immobili situati in comuni non ad alta tensione abitativa.

    La riduzione interviene non solo sui nuovi contratti, ma anche su quelli già in corso.

  • Con riferimento al bonus mobili, nella versione definitiva del provvedimento in commento èsaltata  la disposizione che prevedeva la cancellazione della norma in base alla quale la spesa agevolata del bonus mobili non poteva essere superiore a quella sostenuta per i connessi lavori di ristrutturazione dell’immobile. Dal 1° gennaio 2014, quindi, la detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 Euro da ripartire in 10 anni; inoltre, le spese non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. Ad esempio se il contribuente spende 5.000 Euro per ristrutturare un appartamento, potrà applicare la detrazione del 50% su una spesa massima di 5.000 Euro in mobili e grandi elettrodomestici. Se  la spesa della ristrutturazione è di 20.000 Euro potrà arrivare fino al tetto di 10.000 Euro per il bonus mobili da detrarre al 50%.

    Il limite di 10.000 sembra applicabile all’intero periodo che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, fermo restando che in caso di ristrutturazione su più unità abitative, tale importo massimo dovrebbe essere riferito a ciascuna unità. Ciò significa che un contribuente che ha avviato una ristrutturazione nel 2013 e ha già speso 10.000 Euro di mobili nel 2013 stesso, non potrebbe usufruire nel 2014 dell’agevolazione in caso di acquisto di altro arredamento.