Fermo

Cesetti invia una proposta al CAL Marche

1calIl Consiglio delle Autonomie Locali,

VISTO l’art. 114, commi 1° e 2° della Costituzione il quale prevede che “La Repubblica è costituita

dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni,

le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e

funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione” e stabilisce la pari ordinazione degli enti,

la loro uniformità anche sotto il profilo della rappresentanza democratica e pone tutti i soggetti

istituzionali sullo stesso piano secondo il principio dell’equiordinazione;

VISTO il Disegno di Legge ordinario, cd. “Delrio” recante “Disposizioni sulle Città metropolitane,

sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni (A.C. 1542), approvato dal Consiglio dei Ministri

nella seduta n. 16 del 26 luglio 2013 e presentato il 20 agosto 2013, in relazione al quale il Governo

ha chiesto, ed ottenuto, la procedura d’urgenza ex art. 69 del Regolamento della Camera dei

Deputati, tanto che il provvedimento, già all’esame della 1° Commissione Affari Costituzionali, è

stato calendarizzato per l’esame dell’Aula;

RITENUTO che detto Disegno di legge ha, tra l’altro, come obiettivi: quello dello “svuotamento”

delle Province in attesa della cancellazione delle stesse dalla Costituzione che, secondo gli

intendimenti del Governo, dovrebbe avvenire con l’approvazione del DDL costituzionale

“Abolizione delle Province” (A.C. 1543), e quello dell’eliminazione dell’elezione diretta del

Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale mediante l’adozione di un sistema elettorale

di secondo grado;

RITENUTO che il provvedimento, nel suo impianto di fondo, appare non coerente con le

disposizioni di cui agli articoli 1, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione ed è in contrasto con

le indicazioni europee, in particolare con la recente raccomandazione all’Italia del Congresso dei

poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa del 19/3/2013;

RITENUTO che il provvedimento è in palese contrasto con i principi di democrazia e autonomia

sanciti dalla Costituzione che configura le Province come Istituzioni costitutive della Repubblica,

enti esponenziali delle loro comunità territoriali i cui organi devono essere eletti dal popolo;

RITENUTO che la Costituzione vigente assicura alle Province precise prerogative costituzionali

che non possono essere messe in discussione attraverso leggi ordinarie e la pretesa di anticipare

con legge ordinaria gli effetti di una riforma costituzionale, che richiede tempi e procedure assai

complesse, stravolge le più elementari regole del diritto costituzionale;

CONSIDERATO che un consistente numero di professori ordinari di materie giuspubblicistiche

ha inviato alle Commissioni Affari Costituzionali del Parlamento e a tutti i gruppi parlamentari un

appello, sottoscritto lo scorso 11 ottobre, che richiama le forze politiche ad affrontare la riforma

del sistema delle autonomie locali in modo coerente e senza strappi, senza operazioni di pura

immagine, destinate a produrre danni profondi e duraturi sull’efficacia, sull’efficienza e sulla tenuta

democratica del nostro sistema autonomistico sottolineando, in particolare, sulle Province, che

ogni ipotesi di soppressione o decostituzionalizzazione appare contraddittoria e in contrasto con i

principi autonomistici stabiliti nella Costituzione e nella Carta europea delle autonomie locali;

CONSIDERATO che il cambiamento dell’architettura istituzionale della Repubblica può avvenire

solo a seguito di una modifica costituzionale e non è possibile con legge ordinaria sopprimere le

funzioni di area vasta delle Province e attribuirle a Regioni e Comuni, né trasformare gli organi

di governo da direttamente a indirettamente elettivi, né rivedere con una legge generale gli ambiti

territoriali di tutte le Province;

CONSIDERATO che spetta alle Regioni ed ai Comuni di ciascuna Regione scegliere come

organizzare l’amministrazione di area vasta, e non deve consentirsi alla burocrazia ministeriale di

decidere in via generale e astratta, dal centro, come i territori devono essere amministrati;

RITENUTO che il modello organizzativo delle Marche, che prevede la delega da parte della

Regione alle Province di gran parte delle funzioni gestionali ed operative, è un modello di

democrazia ed efficienza e costituisce una valida ipotesi di riforma applicabile all’intero territorio

nazionale;

RITENUTO che le funzioni che riguardano l’erogazione di servizi, il coordinamento e la

pianificazione di area vasta non possono essere svolte su scala territoriale comunale o di piccole

aggregazioni di Comuni, e neppure da un soggetto di legislazione e programmazione, e molto

spesso di grandi dimensioni, come la Regione;

CONSIDERATO, inoltre, che il trasferimento delle funzioni e delle risorse oggi gestite dalle

Province, pari a circa 11 miliardi di Euro (fonte: banca dati Siope), avrebbe un forte impatto sui

bilanci e sull’organizzazione delle Regioni e dei Comuni, già oggi gravati dalle difficili condizioni

di sostenibilità dei loro obiettivi in termini di Patto di stabilità interno;

CONSIDERATO, altresì, che da una ricerca del Censis è emersa l’esigenza diffusa di mantenere

e rafforzare un governo di area vasta unitario e coerente, oggi rappresentato dalle Province,

assolutamente non limitabile ai territori delle sole Province destinate a tramutarsi in città

metropolitane;

RILEVATO che la soppressione delle Province comporterebbe un aumento della spesa pubblica,

secondo quanto espressamente dichiarato dalla Corte dei Conti in sede di audizione alla

Commissione Affari Costituzionali della Camera avvenuta lo scorso 6 novembre;

CONSIDERATO, infine, che le Province auspicano un percorso aperto e condiviso di confronto

con il Governo ed il Parlamento per una riforma di tutto l’assetto istituzionale del nostro Paese,

ma ritengono inaccettabile l’eventuale approvazione di un provvedimento che viene ritenuto – da

molti e da più parti – incostituzionale, disarticolato, confuso, foriero di nuovi inevitabili conflitti

istituzionali, che di sicuro non resisterà al giudizio della Corte Costituzionale;

RITENUTO CHE

– la Regione è legittimata a promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi

alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente forza

di legge ex art. 127, comma 2° Cost., per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle

disposizioni legislative che ledono la sua sfera di competenza;

– la Regione è legittimata a proporre l’impugnativa non solo per la lesione diretta subita

dalle norme contestate, ma anche per la lesione delle prerogative costituzionali delle Province:

più volte si è pronunciata la Corte Costituzionale nel senso di ammettere censure relative a

compressione di sfere di attribuzione provinciale o degli altri enti locali istituiti dall’art. 114 della

Cost., da cui derivi una compressione dei poteri delle Regioni;

– non può essere revocato in dubbio che sussisterebbe tale vizio nella fattispecie di che

trattasi qualora il DDL Delrio venisse approvato in Parlamento;

VISTO che la Legge Regionale 10/04/2007 n. 4, all’art. 11, comma 7, statuisce che “Il Consiglio

delle autonomie locali può segnalare al Presidente della Giunta regionale eventuali lesioni

dell’autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di

questioni di legittimità o di conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, nel rispetto di

quanto stabilito dall’art. 134 della Costituzione”;

tanto premesso,

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 7, Legge Regionale 10/04/2007 n. 4, che il

Presidente della Giunta Regionale delle Marche, qualora sia approvato dal Parlamento il DDL

A.C. 1542 (cd. “Delrio”), promuova la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla

Corte Costituzionale per la dichiarazione, previa sospensiva dell’esecuzione, dell’illegittimità

costituzionale delle disposizioni del citato DDL A.C. 1542 che riguardano gli organi delle Province

e ne disciplinano l’elezione per violazione degli articoli 1, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione

e così consentire il rinnovo democratico degli organi elettivi delle Province nel turno elettorale

amministrativo della primavera 2014.

Fermo-Ancona, li 18 Novembre 2013

Il Presidente della Provincia di Fermo – Fabrizio Cesetti