IMU scontata del 50% è davvero così?
Occorre essere sempre vigili ed attenti sui provvedimenti del governo Renzi, dietro ogni norma tende quasi sempre a celarsi un inganno per il cittadino. Sembra essere andata così anche per il recente provvedimento per l’esenzione della Tasi per milioni di italiani, mentre non è altrettanto lineare lo sconto del 50% dell’IMU sulle seconda casa concessa in comodato d’uso gratuito ai figli o genitori. Il provvedimento è condizionato nella sua applicazione pratica ed efficacia dal non possedere più di due proprietà nello stesso comune. Fino ad ora mancano circolari esplicative da parte dell’ADE o chiarimenti dal governo, ma è sufficiente avere un alloggio con servizio di portierato, seppure ripartito tra i vari condomìni per non aver diritto allo sconto del 50%.
Se questa seconda condizione non è presente nella gran parte del territorio italiano, nelle grandi città i palazzi tendono ancora ad avere un servizio di portineria retribuito e magari con annesso alloggio di servizio. Oggi, dimesso il servizio di portineria, questi alloggi sono spesso affittati a terzi, la proprietà indivisa tra tutti i condomini, anche in porzioni molto ridotte.
Buon regola sarebbe stata quella di non far rientrare questa proprietà residuale fra quelle valide per ottenere l’abbattimento del 50% dell’IMU, mentre così non è stato e la legge di Stabilità non lo prevede.
La Legge di Stabilità 2016 concede l’abbattimento dell’IMU sulla seconda casa solo e soltanto a coloro che stipulano un contratto di locazione di comodato gratuito, regolarmente registrato per un genitore o per un figlio. La condizione è quella di non possedere un altro immobile oltre all’abitazione principale nello stesso comune ove a sede l’immobile concesso in comodato.
Questo è il passaggio chiave dell’articolo della legge di stabilità dove si annida il “tranello”, quanti pensavano di poter alleggerire il carico fiscale annuale si vedono preclusa questa possibilità dal solo possesso di quote anche infinitesimali di altri immobili o seconde case nello stesso comune.
Stesso trattamento è riservato a porzioni di terreno ricevute in eredità, anche non coltivato o privo di rendita, o nel caso di proprietari di garage non rientranti tra le pertinenze dell’abitazione principale. Le questioni sono state sollevate sia dai professionisti richiesti di chiarimenti o di stipulare contratti di comodato, così come in Parlamento con varie interrogazioni.
Di sicuro occorrerà attendere una circolare esplicativa promessa dal Ministero dell’Economia e le famiglie, come spesso capita, in attesa di un minimo beneficio fiscale sono appese nell’incertezza e farraginosità della norma.
r.p.