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Infolampo: Riace – Abitare

Salviamo Riace!
Dinanzi all’onda nera del razzismo e della xenofobia che sta dilagando in Europa dobbiamo difendere
con i denti il modello Riace di accoglienza per chi fugge da situazioni insostenibili. L’appello di padre
Alex Zanotelli
Riace, un paesino sulle colline ioniche della Calabria, diventato un luogo fantasma per l’emigrazione dei
propri abitanti, ha iniziato a riprendere vita grazie ai profughi
del Sud del mondo. E questo per la tenacia di un riacese,
Mimmo Lucano, mosso da una grande passione per un mondo
più giusto e più umano. Fu Mimmo nel 1994 ad accogliere i
profughi curdi arrivati sulle coste ioniche e ad ospitarli nelle
case vuote di Riace. Eletto sindaco del paese, Mimmo
continuò ad accogliere profughi provenienti dall’Afghanistan
all’Eritrea. “Nella nuova età di muri, fili spinati, lager libici,
della Fortezza Europa – così si legge nella Piazza del borgo –
noi accogliamo persone in fuga dalle guerre, dall’odio, dalla
miseria. È questa forse l’opera pubblica più importante che si
possa realizzare. Così dai luoghi della periferia urbana, dal
profondo sud, abbiamo trasmesso un messaggio di umanità al
mondo”. Per questa sua “opera pubblica”, la rivista americana
Forbes ha collocato Domenico Lucano tra i cento uomini più
influenti al mondo. Purtroppo non è altrettanto apprezzato in
Italia. D’altronde nessuno è profeta in patria. Eppure Mimmo a Riace ha dimostrato che i migranti da
problema diventano risorsa facendo rivivere un antico e abbandonato borgo.
Ho potuto toccare tutto questo con mano durante i dieci giorni passati a Riace con una decina di giovani
provenienti da tutta Italia per un campo di spiritualità missionaria. Abbiamo voluto il campo di Riace in
solidarietà con il Sindaco Mimmo Lucano che è oggi sotto pesante attacco da parte della Lega, in
particolare da Salvini ed è inoltre indagato dalla Procura di Locri. Particolarmente grave è l’attacco che
Salvini ha fatto a Ferragosto nella sua visita a San Luca (cuore della ‘ndrangheta!) chiedendo
“trasparenza” nell’uso dei fondi “anche a Riace”! Eppure Mimmo non si è messo un euro in tasca! Tutti
questo lo riconoscono. I problemi per Mimmo nascono dal fatto che per lui prima vengono le persone, poi
la burocrazia. Mimmo è davvero il Sindaco di strada che sente la sofferenza della gente come sua e trova
sempre una via per aiutare chi è in difficoltà.
È questo il Mimmo Lucano che ho incontrato: l’uomo di grande umanità. Giusto un mese fa, la prima sera
del campo ha voluto raccontare ai giovani l’avventura di Riace. Per realizzarla Mimmo si è giocato tutto,
con una ostinazione e tenacia davvero straordinarie. Fu in quella stessa sera del primo agosto che il
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Giornate del lavoro

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Cosa resta del diritto all’abitare
La tutela del risparmio degli italiani, secondo quanto previsto in Costituzione, è stata al centro del
dibattito che ha accompagnato la formazione del Governo attualmente in carica. L’articolo 47, primo
comma, Cost. stabilisce, a tal proposito, che la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue
forme. Nondimeno, al secondo comma, si dispone che «[la Repubblica] favorisce l’accesso del risparmio
popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto
investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese».
Scritto da: Elisa Olivito
Sulle pagine del Menabò si era già avuto modo di sottolineare la necessità di leggere quel riferimento alla
“proprietà dell’abitazione” in combinato disposto con altre disposizioni costituzionali (artt. 2, 3, 41, 42
Cost.), poiché il favor costituzionale va alla proprietà del bene materiale solo nella misura in cui esso sia
destinato ad assolvere alle esigenze abitative del proprietario e non può ritenersi, invece, operante quando
l’acquisto dell’immobile sottenda fini speculativi ovvero di mero investimento personale. Inoltre, da quel
combinato disposto si ricava la garanzia di un diritto sociale all’abitare, che esige interventi tesi ad
assicurare un alloggio adeguato a coloro che si trovino nell’impossibilità di sostenere i prezzi di mercato
delle locazioni.
A partire dal secondo dopoguerra le politiche abitative sono, tuttavia, andate in direzione ostinata e
contraria, con la progressiva svalutazione della locazione a uso abitativo e la contestuale incentivazione
dell’acquisto dell’abitazione. Ciò è avvenuto, da un lato, attraverso la liberalizzazione del mercato
locatizio e il mancato adeguato sostegno ai conduttori, nonché, dall’altro lato, mediante interventi a
favore della sostenibilità dei mutui immobiliari, una tassazione immobiliare agevolata, la facilitazione
della cessione in proprietà degli immobili di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata.
Espressione del primo atteggiamento è il graduale prosciugamento del “Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione”, istituito dall’art. 11 della legge n. 431/1998 presso il Ministero
dei lavori pubblici. A fronte dell’aumento dei potenziali beneficiari del contributo, per un verso l’accesso
degli immigrati al suddetto Fondo è stato subordinato al possesso del certificato storico di residenza da
almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella medesima Regione (art. 11,
tredicesimo comma, del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni in legge n. 133/2008, su
cui ora pende una questione di legittimità costituzionale davanti la Corte costituzionale); per l’altro verso,
gli stanziamenti annui per il Fondo sono costantemente diminuiti, così che l’importo monetario medio
erogato ai nuclei familiari si è significativamente ridotto.
Dopo che nel 2011 si era toccata l’irrisoria cifra di dieci milioni di euro, un ulteriore stanziamento di
cento milioni si era avuto per ciascuno degli anni 2014 e 2015 (sebbene le risorse effettivamente trasferite
dalle Regioni ai Comuni siano state poco più del venti per cento). Successivamente, la legge di stabilità n.
208/2015 non aveva disposto alcun finanziamento per il 2016, mentre da ultimo, l’art. 1, commi 20 e 21,
della legge n. 205/2017 ha assegnato nuovamente al Fondo una dotazione di soli dieci milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, prevedendo inoltre che le Regioni possano destinare al Fondo in
questione le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (art.
6, quinto comma, del decreto-legge n. 102/2013, convertito con modificazioni in legge n. 124/2013).
Sul versante della vendita di alloggi costruiti grazie all’apporto economico, fiscale e/o urbanistico di enti
pubblici, è noto come negli anni siano state poste in essere illegittime operazioni speculative di cessione
ovvero di locazione a prezzi di libero mercato di molti alloggi di edilizia agevolata e convenzionata, con
il sostanziale aggiramento dei vincoli normativamente previsti al fine di ancorare, ad esempio, la
concessione di aree edificabili, la riduzione degli oneri di costruzione e lo scomputo dei contributi di
urbanizzazione al perseguimento dell’interesse pubblico. Lo scostamento di tali forme di edilizia dalle
finalità sociali per cui erano state promosse si è persino accentuato in seguito alla rimozione dei vincoli di
prezzo stabiliti per la vendita degli alloggi in edilizia agevolata e convenzionata (art. 31, comma 49-bis,
legge n. 448/1998), che ha così consentito ai primi assegnatari operazioni speculative di rivendita a prezzi
di mercato degli alloggi da essi acquistati a prezzi vincolati.
Sul punto deve, però, registrarsi un’importante pronuncia delle Sezioni Unite Civili della Corte di
cassazione (sentenza n. 18135/2015, per la cui problematica interpretazione “costituzionalmente
orientata” si veda da ultimo l’ordinanza del Tribunale di Roma del 17 aprile 2018). I giudici della
Suprema Corte non soltanto hanno affermato il principio secondo cui il vincolo alla determinazione del
prezzo di cessione degli alloggi di edilizia convenzionata (di cui all’art. 35, legge n. 865/1971) permane
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