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Gli “affitti concordati” oltre la soglia dei comuni ad alta tensione abitativa

canone-concordatoImportanti novità sugli affitti a canone concordato sono emersi dall’approvazione del decreto legge del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio, pubblicato in G.U. il 15 marzo. Dopo la firma della nuova Convenzione Nazionale dello scorso mese di ottobre e dopo 18 anni dall’ultimo provvedimento arriva un meritato riconoscimento per le associazioni e i sindacati. D’ora in avanti “attesteranno la rispondenza del contratto di locazione ai contenuti della convenzione e di conseguenza agli accordi territoriali” che dovranno essere sottoscritti da qui a breve come ha richiesto con insistenza Confabitare ai Sindaci.

La novità è evidente. Un contratto omologato, sottoscritto dalle associazioni o sindacati è “rispondente” alla legge, quindi sarà meno soggetto a riconvenzione o a contenzioso. Le associazioni acquistano un ruolo derimente nel favorire la diffusione del contratto concordato, promuovere l’accordo tra le parti e aumentare la quota di locazioni abitative.

Il decreto non si limita a questo, introduce la rappresentanza al pari di associazioni e sindacati delle onlus in rappresentanza delle esigenze abitative dei migranti e soprattutto supera una volta per tutte la strettoia dell’elenco dei Comuni nei quali è possibile fare accordi territoriali e quindi sottoscrivere contratti a canoni concordati. Nella fase precedente la limitazione riguardava i comuni ad alta tensione abitativa, elenco mai aggiornato da anni e divenuto anche a seguito di ordinanze regionali sulle calamità naturali assai ampio e discutibile.

Ora, tutto cambia. Si potranno sottoscrivere contratti a canone concordato in tutti i comuni, in virtù del fatto che le norme contenute nella convenzione nazionale sono applicabili tanto nei comuni dove si è siglato l’accordo territoriale, (è un presupposto ineludibile per sottoscrivere contratti a canone concordato), quanto in quelli sottoscritti negli altri comuni, anche se privi del requisito dell’alta tensione abitativa.

Altra novità introdotta dal decreto i contratti sottoscritti per soddisfare “esigenze transitorie” i canoni di queste pattuizioni saranno gli stessi dei contratti concordati (3anni+2), con la possibilità di rivalutazione fino al 20% e vedranno la luce solo nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. Stessa procedura per i contratti per studenti, con canoni identici a quelli concordati, ma privi di maggiorazione.

Le novità a pare di Confabitare sono sensibili ed importanti, anche se a nostri parere dovremmo aspettarci a breve, per completare il quadro e rendere il settore, finalmente flessibile, la conferma della cedolare secca al 10% e un tetto alla tassazione degli immobili locati con canoni concordati per Imu e Tasi, con una aliquota non superiore al 5 per mille.

 

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