DETRAIBILITA’ SPESE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO ABITATIVO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E BONUS MOBILI: CASI PARTICOLARI OGGETTO DELLA CIRCOLARE N.11/E/2014.
La Circolare n.11/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla detraibilità delle spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia abitativa (attuale 50%) e delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici (attuale 65%).
In particolare:
Bonifico con causale errata:
Nell’ipotesi in cui nella causale del bonifico vengano indicati i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quelli per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, e ciò sia dovuto ad un errore materiale che non pregiudica l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, la detrazione può comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti di legge.
Condominio senza amministratore:
Al fine di beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni di edifici a prevalenza abitativa, i condomini che, non avendone l’obbligo, non abbiano nominato un amministratore, dovranno obbligatoriamente richiedere il codice fiscale del condominio ed eseguire tutti gli adempimenti previsti a nome del condominio stesso. I documenti giustificativi delle spese relative alla parti comuni devono essere intestati al condominio, mentre i pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario indicando, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento.
Lavori condominiali e coniuge convivente non proprietario:
Il coniuge non proprietario ma convivente del proprietario dell’immobile può portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute relative ai lavori condominiali pagate con assegno bancario, tratto sul conto corrente cointestato ai due coniugi. E’ necessario, tuttavia, che sul documento rilasciato dall’amministratore condominiale comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alle spese, il coniuge convivente indichi i propri estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese.
Spese sostenute da comproprietari:
Nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati a un solo comproprietario, mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulta indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. Tale annotazione deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio e il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con detta annotazione. E’ esclusa la possibilità di modificare, nei periodo di imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta. Infine l’amministrazione finanziaria chiarisce che l’obbligo di indicare il codice fiscale nell’apposito campo dei modelli 730 e Unico è limitato al solo caso dei lavori su parti comuni condominiali.
BONUS MOBILI: PAGAMENTO CON BANCOMAT/CARTA DI CREDITO:
Nel caso di pagamento mediante carta di credito o di bancomat occorre conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento e le fatture di acquisto dei beni. Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, unitamente all’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati è equivalente alla fattura. Lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente può comunque consentire la fruizione della detrazione se contiene l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati ed è riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento.
BONUS MOBILI: IMPORTO LIMITE:
L’ammontare complessivo di 10.000 Euro rappresenta il limite di fruizione della detrazione e deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale che va dal 6/6/2013 al 31/12/2014, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato l’unità immobiliare.
BONUS MOBILI E BOX PERTINENZIALI:
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che costituiscono il presupposto per l’ulteriore detrazione del bonus mobili non comprendono quelli consistenti nella realizzazione di posti auto o box pertinenziali dell’abitazione.
Dott. Alessandro Notari