Regolamento di Disciplina del Diporto Nautico nel Circondario Marittimo di Porto San Giorgio
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto
di Porto San Giorgio:
VISTA la Legge 8 luglio 2003, n. 172 in materia di “Disposizioni per il riordino e il rilancio della
nautica da diporto e del turismo nautico”;
VISTO il D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 08.07.2003, n. 172 -;
VISTO il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 in materia di “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il codice della nautica di diporto;
VISTO il Decreto ministeriale 26 gennaio 1960 in materia di “Disciplina dello sci nautico”, così
come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974;
VISTA la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 “Ratifica ed esecuzione sul regolamento internazionale
del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre
1972”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, 241 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di
procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il dispaccio protocollo n. 260268 in data 10.03.1993 dell’allora Ministero della Marina
Mercantile – Direzione Generale del Naviglio – in materia di “circolazione delle unità da
diporto durante la stagione estiva”;
VISTO il dispaccio protocollo n. 5993 in data 07.04.2008 della Direzione Generale per il Trasporto
Marittimo e Lacuale e Fluviale, in materia di “utilizzo di unità da diporto per il trasporto di
praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo”;
VISTO il dispaccio protocollo n. 02.02.158-INT in data 18.04.2008 del Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di “uso commerciale delle unità da diporto –
utilizzo di unità da diporto per il trasporto di praticanti immersioni subacquee a scopo
sportivo e ricreativo – numero massimo delle persone trasportabili”;
VISTO il dispaccio protocollo n. 1031 in data 23.01.2009 Direzione Generale per il Trasporto
Marittimo e Lacuale e Fluviale, in materia di “richiesta di chiarimenti in merito alle
disposizioni del Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da Diporto (D.M.
146/08)”;
VISTO il dispaccio protocollo n. 0009203 in data 03.02.2009 del Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto, in materia di “chiarimenti in merito all’applicazione del Titolo III,
Capo III, del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146, recante norme di sicurezza per le
unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo
sportivo e ricreativo;
VISTO il dispaccio protocollo n. 0020652 in data 10.03.2009 del Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto, in materia di Disciplina del segnalamento del subacqueo e
utilizzo del pedagno o pallone di superficie gonfiabile”;
VISTA l’Ordinanza n. 72/2009 della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, emanata in
data 30.06.2009 “Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nel porto di
Porto San Giorgio”;
VISTA la Circolare n.02.02.70/7385 datata 25.01.2013 del Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto “Attività sportivo – nautica denominata “Ray-Board, “Snorkeling
trainato”, “Seafly”, “Sub-wing” o “Suferboard”;
VISTA la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 29/2012 in data 25.05.2012 e successive
modificazioni intervenute;
VISTA l’Ordinanza n. 27/2014 della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, emanata in
data 26.05.2014, con la quale è stata disciplinata la navigazione delle unità da diporto
rispetto alla costa nell’ambito del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto;
VISTA la Circolare n° 51241 in data 31.05.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie
di Porto, relativo alla disciplina dei “JetLev Flyer”, “FlyBoard” e dispositivi assimilabili;
RITENUTO necessario disciplinare con specifico regolamento l’attività di noleggio e locazione nonché
ogni attività ricreativa e turistico locale connessa al diporto nautico nell’ambito del
Circondario Marittimo di Porto San Giorgio che va dalla foce del fiume Chienti esclusa al
Comune di Campofilone incluso;
ATTESA la necessità di stabilire ogni utile prescrizione i fini della sicurezza della navigazione e della
salvaguardia della vita umana in mare;
VISTI gli articoli 17, 28, 30,68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 e 524 del
relativo Regolamento di Esecuzione,
O R D I N A
Articolo 1 (Approvazione)
A decorrere dalla data odierna, è approvato e reso esecutivo il “Regolamento sulla disciplina del
diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio” che, allegato alla
presente Ordinanza, ne costituisce parte integrante.
Ai fini della presente ordinanza, si richiamano le definizioni contenute nell’annesso Regolamento
ovvero nella vigente normativa, in particolare nel Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 in
premessa citato.
L’annesso Regolamento disciplina, per quanto non già espressamente previsto da leggi e/o
regolamenti, ogni attività turistico-ricreativa locale con l’utilizzo di unità da diporto, nonché gli aspetti
inerenti il noleggio e la locazione di natanti da diporto, l’esercizio delle attività subacquee a scopo
sportivo turistico, comprese le attività di “Diving” e per il conseguimento di brevetti.
Le disposizioni della presente Ordinanza si applicano, inoltre, salvo che non sia diversamente
specificato, anche alle unità diverse dalle unità da diporto, che navighino nelle acque e/o all’interno
dei porti del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio.
La presente ordinanza non esime gli interessati dal munirsi di ogni ulteriore atto di competenza di
organi e/o enti cui la legge riconosca a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente e/o
indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.
I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza se alla condotta di unità da diporto,
saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti
dall’illecito comportamento, a norma dell’articolo 53 e seguenti del Decreto Legislativo 18 luglio
2005, n. 171, ovvero, negli altri casi, saranno imputabili, autonomamente o in eventuale concorso
con altre fattispecie, del reato contravvenzionale di cui all’articolo 1231 del Codice della
Navigazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante:
affissione all’albo di questo Ufficio;
trasmissione agli altri Enti/Amministrazioni interessate;
inserimento alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale
www.guardiacostiera.it/portosangiorgio;
invio a Sodalizi Nautici, Circoli e Associazioni Sportivi, cooperative di pesca, con l’obbligo di
esporla in luogo ben visibile al pubblico e all’utenza, nonché di darne conoscenza ai propri
associati.
L’art. 9.2 dell’Ordinanza n. 14/2014 in data 30.05.2014 recante “Ordinanza di Sicurezza Balneare” è
abrogato.
Porto San Giorgio, 20.06.2014
Articolo 2 (Applicazione)
Articolo 3 (Norme sanzionatorie)
Articolo 4 (Disposizioni finali)
F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giuseppe QUATTROCCHI
“REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL’AMBITO DEL
CIRCONDARIO MARITTIMO DI PORTO SAN GIORGIO”
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Unità da diporto: qualsiasi unità costituita dallo scafo e da uno o più altri
Natante da diporto: le unità da diporto a remi;
Natante da spiaggia: i natanti di cui all’art. 27, comma 3 – lett. c) del Codice
Imbarcazione da diporto: ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata
Moto d’acqua, acqua scooter,
jet ski:
Locazione di unità da diporto: il contratto con il quale una delle parti (locatore) si
Noleggio di unità da diporto: il contratto con cui una delle parti (noleggiante), in
Noleggio di imbarcazioni e navi
da diporto in forma
“occasionale”
(ex art. 49 – bis del D.lgs.
18.07.2005 n. 171):
(Definizioni)
componenti, destinate alla navigazione da diporto.
le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a
10 metri, misurata secondo gli opportuni standard
armonizzati (EN/ISO/DIS 8666).
della Nautica di diporto. In particolare essi sono: i natanti
denominati “jole”, “pattini”, “sandolini”, “mosconi”,
“pedalò”, “tavole a vela” e “natanti a vela con superficie
velica non superiore a 4 metri quadrati”. A questi viene
parificato, per tipologia, lo stand up puddle.
secondo gli opportuni standard armonizzati (EN/ISO/DIS
8666).
un natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro metri
che utilizza un motore a combustione interna con una
pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e
destinato ad essere azionato da una o più persone.
obbliga, verso corrispettivo, a cedere all’altra parte
(conduttore/locatario) il godimento di un’unità da diporto,
per un periodo di tempo determinato. Con l’unità da
diporto locata il conduttore/locatario esercita la
navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;
quindi, il conduttore/locatario che sottoscrive il contratto,
in quanto tale, è responsabile dell’esercizio della
navigazione e della sicurezza di tutte le persone
trasportate, ancorché partecipanti alle manovre.
corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a
disposizione dell’altra (noleggiatore) un’unità da diporto,
per un determinato periodo di tempo, da trascorrere a
scopo ricreativo in zone marine od in acque interne di sua
scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite
dal contratto. L’unità noleggiata rimane sempre nella
disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta
anche l’equipaggio (incluso il comandante o conducente).
Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale
dell’unità. Il comando e la condotta dell’imbarcazione da
diporto possono essere assunti dal titolare, dall’utilizzatore a
titolo di locazione finanziaria dell’imbarcazione, ovvero,
attraverso l’utilizzazione di altro personale, con il solo
requisito del possesso della patente nautica, di cui
all’articolo 39 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, in
Passeggero: qualsiasi persona che non faccia parte dell’equipaggio, di
Scuola di vela: qualsiasi scuola di avviamento agli sport nautici gestite dalle
Scuola di tavole a vela: qualsiasi scuola di avviamento agli sport nautici gestite dalle
“Ray-board”, “Snorkeling
trainato”, “Seafly”, “Sub-wing” o
“Surferboard”:
“JetLev Flyer”, e similari:
“Flyboard” e similari:
deroga alle disposizioni recanti l’istituzione e la disciplina dei
titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in
luogo della patente nautica, il conduttore deve essere
munito di titolo professionale del diporto.
età superiore ad 1 (un) anno.
Federazioni Nazionali e della Lega Navale Italiana; che
abbia come scopo l’istruzione ai fini della condotta di natanti
da diporto a vela con deriva mobile.
Federazioni Nazionali e della Lega Navale Italiana che
abbia come scopo l’istruzione ai fini della condotta delle
tavole a vela “windsurf”.
attività sportivo-acquatiche consistenti nell’effettuazione
dello snorkeling sfruttando, per l’avanzamento in acqua, il
traino di una slitta alla quale il bagnante è collegato con le
mani libere o in cui sono ricavate le impugnature per il
bagnante.
mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna,
simile ad una moto d’acqua, con un apparato jet costituito
da due ugelli idrogetto, allacciato alle spalle
dell’utilizzatore/conduttore, alla prima collegato tramite un
tubo, attraverso il quale l’unità galleggiante invia acqua di
mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono,
dando al conduttore sostentamento idro-dinamico, direzione
e velocità.
Apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su
degli stivali indossati dall’utilizzatore/conduttore e collegato
ad una moto d’acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto
a qualsiasi tipo di moto d’acqua, con lo stesso principio di
movimento e sostentamento del JetLev Flyer.
(Norme Generali sulla navigazione)
Articolo 2
1. All’interno dei porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Porto San Giorgio, tutte le unità devono
navigare con la massima prudenza nonché procedere ad una velocità non superiore a 3 (tre)
nodi, fatti salvi i casi di comprovata forza maggiore.
2. Le unità in ingresso/uscita al/dal porto devono mantenere la dritta rispetto alla mezzeria
dell’imboccatura e non devono intralciare la manovra di altre navi in ingresso/uscita al/dal porto,
quando quest’ultime si trovano già in manovra.
3. La navigazione di ogni tipo di unità nell’ambito degli specchi portuali e in uscita/entrata dal/al
porto è consentita esclusivamente con l’uso del motore.
4. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme del
“Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare” (Colreg ‘72).
5. Qualsiasi unità cui non risulta assegnato uno stabile ormeggio in porto, prima di approcciare la
manovra di ingresso al porto, deve contattare sul canale 16 VHF, la Sala Operativa dell’Ufficio
Circondariale Marittimo – Guardia Costiera – di Porto San Giorgio per ottenere il nulla osta
all’ingresso e l’indicazione del punto di ormeggio temporaneo. Durante la sosta temporanea in
porto deve essere sempre garantita la presenza di personale pronto ad eseguire
immediatamente qualsiasi manovra eventualmente ordinata dall’Autorità Marittima per
comprovate esigenze di carattere operativo.
6. I comandanti/conduttori delle unità che si dirigono presso l’ormeggio abituale, pur rimanendo
responsabili per ogni danno provocato nel corso delle manovre, non hanno l’obbligo di
richiedere il nulla osta all’ingresso in porto all’Autorità Marittima, essendo tuttavia tenuti ad
ottenerlo qualora intendano ormeggiare, anche per brevi periodi, presso accosti diversi da
quello assegnato.
7. All’interno delle acque portuali e nella relativa rada, così come definita dal vigente
“Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nel porto di Porto San Giorgio”
in premessa citato, è vietato stazionare alla fonda ed esercitare ogni attività e/o prova con
qualsiasi tipo di unità, se non espressamente autorizzata dall’Autorità Marittima.
8. Durante la stagione balneare, così come definita dalla Regione Marche, nella zona di mare fino
ad una distanza di 300 metri dalla battigia è riservata alla balneazione. In tale zona è pertanto
vietata la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e l’ormeggio di qualsiasi unità a vela e/o a motore,
tavole da surf, windsurf, kitesurf, acquascooter e mezzi similari. Per l’atterraggio/partenza delle
predette unità dalla battigia è pertanto obbligatorio l’utilizzo di appositi corridoi di lancio di cui
all’art. 3 del presente Regolamento. Nella zona riservata alla balneazione è esclusivamente
consentita la navigazione a lento moto di unità condotte a remi, a motore spento e con l’elica
sollevata dall’acqua, prestando la massima attenzione ai bagnanti.
9. Tutte le unità in navigazione devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 (cento)
metri dai segnali di posizionamento di subacquei in immersione (bandiera rossa con striscia
diagonale bianca, issata su boa galleggiante di colore rosso o a bordo di unità appoggio).
Articolo 3
(Corridoi di lancio)
Tutti coloro che intendano realizzare un corridoio di lancio per l’atterraggio e la partenza delle
unità a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela, moto d’acqua e similari, devono
attenersi alle disposizioni emanate in materia dalla Regione Marche ed in particolare all’art. 6 del
Regolamento Regionale 13 maggio 2004 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.
I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:
a) larghezza di metri 20. Tale misura, che in ogni caso non potrà essere inferiore a metri 10,
potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri
20, ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con
il fronte mare della concessione;
b) lunghezza, per quanto possibile, perpendicolare alla linea di costa, pari a metri 300;
c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e
distanziati ad intervalli di 10 metri per i primi 100 metri e successivamente ogni 20 metri (per un
totale di 20 gavitelli);
d) individuazione dell’imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche, ben
visibili, sui gavitelli esterni di delimitazione;
e) apposizione sulla battigia all’inizio del corridoio di un apposito cartello recante la dicitura
(redatta in più lingue tra cui l’italiano e l’inglese): “CORRIDOIO RISERVATO AL TRANSITO DI
UNITA’ – DIVIETO DI BALNEAZIONE”;
I corridoi di lancio installati a cura dei titolari di stabilimenti balneari, fermo restando il rispetto
delle prescrizioni sopra specificate, dovranno essere posizionati nel rispetto dei limiti spaziali
della concessione demaniale marittima assentita per finalità turistico-ricreative, in prossimità di
uno dei due limiti laterali, in modo che tale attività non contrasti con l’attività di balneazione.
Qualora i corridoi di lancio siano destinati esclusivamente alla disciplina del kite-surf, dovranno
essere conformi alle prescrizioni impartite dall’articolo 12 comma 5 del presente Regolamento.
Norme di comportamento all’interno dei corridoi di lancio:
a) le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi di lancio ad
andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza;
b) è vietato l’ormeggio o la sosta di qualsiasi unità nel corridoio di lancio;
c) le unità a motore, ivi comprese le moto d’acqua, devono attraversare i corridoi a lento
moto e, comunque, a velocità non superiore ad 1 nodo in modo da evitare emissioni di
scarico e/o acustiche che arrechino disturbo ai bagnanti.
I corridoi posizionati lungo le spiagge del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio sono da
ritenersi “ad uso pubblico” a prescindere dal soggetto che lo realizza, su cui, comunque, grava
l’onere di mantenerlo in efficienza.
Articolo 4
(Tipi di navigazione)
Le imbarcazioni da diporto con marcatura CE in relazione all’abilitazione posseduta possono
navigare:
A senza alcun limite, per la categoria di progettazione “A” di cui all’allegato II del Decreto
legislativo 18 luglio 2005, n.171;
B con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la
categoria “B” di cui all’allegato II del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171;
C con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per
la categoria di progettazione “C” di cui all’allegato II del Decreto legislativo 18 luglio 2005,
n.171;
D per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde
fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione “D” di cui all’allegato II del Decreto legislativo
18 luglio 2005, n.171.
Le imbarcazioni da diporto senza marcatura CE, in relazione all’abilitazione posseduta possono
navigare:
A senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;
B fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne.
I natanti da diporto provvisti di marcatura CE possono navigare:
A nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all’allegato II del Decreto
legislativo 18 luglio 2005, n.171.
I natanti da diporto senza marcatura CE possono navigare:
A entro sei miglia dalla costa;
B entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se
riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato, ai sensi dell’articolo
10 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, ovvero, autorizzato ai sensi del Decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104. In tale caso durante la navigazione deve essere
tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità,
ovvero, l’attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;
C entro trecento metri dalla costa, i natanti privi di motore denominati jole, pattini, sandolini,
mosconi, stand up puddle, pedalò e similari;
D entro 1 (uno) miglio dalla costa, ad esclusione delle zone di mare riservata alla balneazione, per
le tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati;
E nella fascia di mare compreso tra cinquecento metri e un miglio dalla costa per gli acquascooter
o moto d’acqua e similari.
Articolo 5
(Persone trasportabili sulle unità da diporto)
1. Per le imbarcazioni iscritte nei Registri Imbarcazioni da Diporto tenuti dalle Autorità Marittime,
ovvero, dagli Uffici Provinciali dei Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi
e Statistici autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il numero massimo delle
persone trasportabili è quello annotato nella licenza di navigazione rilasciata sulla base dei dati
riportati nella documentazione tecnica presentata all’atto dell’iscrizione.
2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come
segue:
A per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del
proprietario, di cui ai punti 2.2. e 2.5 dell’allegato II del Decreto legislativo 18 luglio 2005,
n.171;
B per le unità non munite di marcatura CE:
se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di
se non omologate è determinato come segue:
conformità del costruttore;
tre persone per unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50;
quattro persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri
4,50;
cinque persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri
6,00;
sei persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50;
sette persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri
8,50;
nove persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50.
3. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla
certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuto a
bordo quando il numero delle persone trasportate è superiore a quello precedentemente
indicato.
4. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili
è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di materiale imbarcato.
Articolo 6
(Divieti e obblighi)
Nei porti del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio e nel raggio di 300 metri dall’imboccatura,
salvo eventuali autorizzazioni rilasciate, per specifiche occasioni, dall’Autorità Marittima, è vietato
effettuare:
A la balneazione;
B la pesca, salvo eventuali autorizzazioni rilasciate dall’Autorità Marittima;
C gara natatorie e di canottaggio, salvo eventuali autorizzazioni rilasciate dall’Autorità Marittima;
D regate veliche, motonautiche e sci nautico;
E la navigazione a remi con qualsiasi tipo di unita;
F la navigazione con l’uso della sola vela. Il trasferimento delle unità a vela, compresi i piccoli
natanti delle classi Laser e similari, in dotazione alle scuole di avviamento vela, dovranno
essere trasferite verso la zona di allenamento, a mezzo di gommoni in dotazione alla stessa
scuola vela, comandate da personale esperto su cui ricade la responsabilità per l’eventuale
adozione di misure suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di
potenziale pericolo.
SCUOLE DI VELA – SCUOLE DI TAVOLE A VELA
CAPITOLO II
Articolo 7
(Svolgimento dell’attività)
Le scuole di vela devono essere in possesso di licenza, autorizzazione e/o ogni altro
provvedimento, previsto dalle norme vigenti.
Dette scuole devono essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, gli
allievi e gli istruttori responsabili dell’attività addestrativa.
L’uso dei natanti è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capitolo I del presente
Regolamento, alle norme vigenti in materia di navigazione da diporto.
L’istruzione in mare degli allievi deve avvenire:
A in ore diurne (dall’alba al tramonto) con condizioni meteo marine assicurate favorevoli;
B con l’assistenza di unità d’appoggio ad idrogetto e/o con motore con elica schermata. Dette
unità dovranno stazionare in prossimità degli allievi, pronti ad intervenire in caso di emergenza
e/o assistenza.
C L’eventuale trasferimento dalla spiaggia alla zona di addestramento, deve avvenire percorrendo
gli appositi corridoi di lancio, ad andatura ridotta al minimo necessario tale da garantire il
governo del mezzo procedendo, comunque, con la massima prudenza. Le domande di
autorizzazione per l’installazione di detti corridoi, sia prospicienti ad arenili in concessioni che
liberi, dovranno essere presentate alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti;
D Tutte le persone a bordo dei natanti a vela e/o tavole a vela, devono indossare
permanentemente una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, munita di
fischietto, ovvero, una muta galleggiante.
DISCIPLINA SULL’USO DELLE TAVOLE A VELA (Windsurf)
CAPITOLO III
Articolo 8
(Disposizioni generali)
La navigazione delle tavole a vela (windsurf) è consentita in ore diurne (dall’alba al tramonto), con
condizioni meteo marine assicurate e favorevoli, durante la stagione balneare così come definita
dalla Regione Marche e secondo le modalità indicate nella vigente Ordinanza del Capo del
Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto che disciplina i limiti della navigazione delle
unità da diporto rispetto alla costa.
Articolo 9
L’uso delle tavole a vela è vietato:
1. all’interno dei porti e nel raggio di 300 metri dall’imboccatura;
2. nelle zone di mare destinate all’atterraggio ed alla partenza di navi;
3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all’ancoraggio così come
definita dal vigente “Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nel porto di
Porto San Giorgio” in premessa citato;
4. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
5. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;
6. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda.
Articolo 10
(Condizioni e limitazioni per l’esercizio dell’attività)
1. per condurre le tavole a vela bisogna aver compiuto quattordici anni di età. Si prescinde dal
requisito dell’età per la partecipazione all’attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento
agli sport nautici gestite da federazioni nazionali e/o dalla Lega Navale Italiana, a condizione
che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano
coperti dall’assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a
terzi;
2. coloro che esercitano l’attività devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio di
tipo conforme alla vigente normativa, ovvero, muta galleggiante indipendente dalla distanza
dalla costa in cui la navigazione viene svolta;
3. le persone e/o scuole che svolgono l’attività, saranno ritenute direttamente responsabili
dell’efficienza e della sicurezza del mezzo utilizzato;
4. l’Autorità Marittima è da ritenersi espressamente manlevata da qualsiasi responsabilità per ogni
danno a persona e/o cose che dovesse eventualmente verificarsi nel corso di tale attività;
5. per la partenza e l’atterraggio da zone frequentate dai bagnanti, la navigazione deve avvenire
all’interno degli appositi corridoi di lancio autorizzati. In assenza dei corridoio di lancio, le tavole
a vela, nella fascia di mare riservata alla balneazione, hanno l’obbligo di procedere con vele
ammainate. Le domande di autorizzazione per l’installazione di detti corridoi, sia prospicienti ad
arenili in concessioni che liberi, dovranno essere presentate alle Amministrazioni comunali
territorialmente competenti.
DISCIPLINA SULL’USO DELLE TAVOLE A VELA CON AQUILONE (KITE-SURF)
CAPITOLO IV
Articolo 11
(Disposizioni Generali)
L’esercizio del KITE-SURF nell’ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Porto San
Giorgio, è consentita esclusivamente :
A in ore diurne (dall’alba al tramonto), con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, durante
la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche, e secondo le modalità indicate
nella vigente Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto
che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto la costa;
B nelle aree appositamente indicate nei piani di utilizzazione degli arenili approvati dalle
competenti Amministrazioni comunali e/o nelle aree destinate ad uso esclusivo per l’esercizio di
detta pratica sportiva.
Articolo 12
L’uso del KITE-SURF è vietato:
1. all’interno dei porti e nel raggio di 300 metri dall’imboccatura;
2. nelle zone di mare destinate all’atterraggio ed alla partenza di navi;
3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all’ancoraggio così come
definita dal vigente “Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nel porto di
Porto San Giorgio” in premessa citato;
4. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
5. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;
6. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda.
Articolo 13
(Condizioni e limitazioni per l’esercizio dell’attività)
1. per condurre le tavole a vela con aquilone (KITE-SURF) bisogna aver compiuto sedici anni di
età. Si prescinde dal requisito dell’età per la partecipazione all’attività di istruzione svolta dalle
scuole di avviamento agli sport nautici gestite da federazioni nazionali e/o dalla Lega Navale
Italiana, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i
partecipanti siano coperti dall’assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati
alle persone e/o a terzi;
2. coloro che esercitano l’attività devono indossare permanentemente un ausilio al galleggiamento
(cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, trapezio galleggiante e/o una
muta galleggiante);
3. le persone e/o scuole che svolgono l’attività, saranno ritenute direttamente responsabili
dell’efficienza e della sicurezza del mezzo utilizzato;
4. l’Autorità Marittima è da ritenersi espressamente manlevata da qualsiasi responsabilità per ogni
danno a persona e/o cose che dovesse eventualmente verificarsi nel corso di tale attività;
5. nelle zone di mare riservate alla balneazione l’atterraggio e la partenza deve avvenire all’interno
di appositi corridoi di lancio autorizzati ed aventi, come da schema sotto riportato, le seguenti
caratteristiche:
larghezza fronte a spiaggia minima di metri 30 ad allargarsi sino ad un’ampiezza di metri 80
ad una distanza dalla costa di metri 250.
delimitati lateralmente fino alla distanza di 300 metri dalla spiaggia da due linee di boe di
colore arancione distanziati di metri 20 l’una dall’altra;
i corpi morti delle boe costituenti le predette linee delimitatrici devono essere collegate tra di
loro sul fondo mediante cima non galleggiante;
per agevolare l’individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia gli ultimi gavitelli esterni posti
al limite delle due linee di boe ai 300 metri, devono essere di colore arancione ed avere un
diametro di 80 centimetri;
LINEA DI BOE METRI 300
METRI 250
SPIAGGIA
MT 30
6. l’impiego del corridoio e limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;
7. il titolare dell’autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento
della segnaletica galleggiante delle corsie;
8. in prossimità della battigia, in corrispondenza dell’ingresso al corridoio di lancio, deve essere
posizionato apposito cartello recante la dicitura (redatta in più lingue tra cui l’italiano e l’inglese):
“CORRIDOIO RISERVATO AL TRANSITO DI UNITA’ – DIVIETO DI BALNEAZIONE”;
9. le domande di autorizzazione per l’installazione di detti corridoi, sia prospicienti ad arenili in
concessioni che liberi, dovranno essere presentate alle Amministrazioni comunali
territorialmente competenti;
10. munirsi di idoneo mezzo nautico per il recupero, in condizioni di emergenza del KITE-SURF;
11. munirsi di idoneo presidio di primo soccorso nonché di apparato VHF anche di tipo portatile da
utilizzarsi per eventuali comunicazioni di emergenza con la Sala Operativa dell’Ufficio
Circondariale Marittimo – Guardia Costiera – di Porto San Giorgio sul canale 16;
12. la partenza ed il rientro del KITE-SURF deve avvenire con la tecnica del body-drag, facendosi
trascinare dall’aquilone con il corpo fino alla distanza di 100 metri dalla battigia. Nei 100 metri è
consentito il transito di un KITE-SURF per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro.
(Tipologia ed utilizzo dei KITE – SURF)
Il KITE-SURF può essere di tipo a 2 ovvero 4 cavi e deve essere obbligatoriamente dotato di un
dispositivo di sicurezza che permetta l’apertura dell’ala e il conseguente sventamento mantenendolo
comunque vincolata alla persona.
KITE – SURF di tipo a 2 cavi : sgancio rapido tipo sci nautico su una delle 2 linee; sull’altra ritenuta
di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento;
KITE – SURF di tipo a 4 cavi: sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza
vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell’ala).
L’utilizzatore del KITE-SURF deve, altresì, essere munito di idonea scotta di sicurezza per il
recupero dell’ala collegata ad una estremità ad uno dei cavi dell’aquilone (ad una distanza
prestabilita) e, all’altra estremità al KITE in modo da permette a quest’ultimo, in caso di emergenza,
di mollare la barra (e quindi l’ala), di recuperare in sicurezza l’attrezzatura e di ammarare in maniera
controllata.
E’ vietato lasciare il KITE-SURF incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell’ala e
riavvolto completamente il cavo sul boma.
TRAINO DI GIOCHI D’ACQUA E PICCOLI GOMMONI
CAPITOLO V
Articolo 15
(Disposizioni generali)
L’esercizio dell’attività di traino di giochi d’acqua (banana boat o similari) è consentita in ore diurne
(dall’alba al tramonto) con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli, durante la stagione
balneare così come definita dalla Regione Marche, e secondo le modalità indicate nella vigente
Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto che disciplina i limiti
della navigazione delle unità da diporto rispetto la costa.
Articolo 16
L’esercizio dell’attività è vietata:
1. all’interno dei porti e nel raggio di 300 metri dall’imboccatura;
2. nelle zone di mare destinate all’atterraggio ed alla partenza di navi;
3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all’ancoraggio così come definita
dal vigente “Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nel porto di Porto San
Giorgio” in premessa citato;
4. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
5. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;
6. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda.
Articolo 17
(Condizioni e limitazioni per l’esercizio dell’attività)
L’esercizio dell’attività per conto proprio nonché da parte di società sportive e/o sodalizi nautici, è
subordinato all’osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:
1. l’unità trainante il galleggiante con partenza dalla spiaggia, deve utilizzare gli appositi corridoi di
lancio autorizzati, alla minima velocità consentita;
2. il conduttore dell’unità trainante deve aver compiuto i 18 (diciotto) anni di età ed essere in
possesso di patente nautica per il tipo di abilitazione alla navigazione dell’unità che si conduce,
indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo;
3. il conduttore dell’unità trainante deve essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;
4. il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in
vigore (Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146) e, comunque, dotato di gaffa, di salvagente
anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di cassetta di
pronto soccorso;
5. detta unità deve essere munita di dispositivo per l’inversione della marcia e di messa in folle del
motore, d’idoneo sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio retrovisore convesso;
6. le persone trasportate a bordo del mezzo trainato, devono aver compiuto i 14 (quattordici) anni
ed indossare, prima di prendere posizione sul galleggiante, una cintura di salvataggio di tipo
conforme alla vigente normativa, ovvero, una muta galleggiante;
7. la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non deve essere mai inferiore ai 12 (dodici)
metri, durante la fase di esercizio;
8. la distanza laterale di sicurezza tra l’unità trainante e gli altri natanti deve essere superiore a
quella del cavo di traino;
9. l’unità impegnata nell’attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività;
10. è vietata a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia l’unità impegnata nell’esercizio dell’attività
a distanza inferiore a quella di sicurezza e così pure, attraversare la scia in velocità e a distanza
tale da poter investire le persone trasportate a bordo del mezzo trainato in caso di caduta in
mare;
11. il titolare dell’attività deve stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile per eventuali
danni causati alle persone e/o a terzi;
12. le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili
dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L’Autorità Marittima è da ritenersi manlevata
da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall’ esercizio dell’attività.
Articolo 18
(Adempimenti amministrativi)
I soggetti che, per conto terzi, intendano effettuare l’attività di traino di giochi d’acqua, quali ad
esempio il “Banana Boat” per finalità ricreative e turistiche nell’ambito del Circondario Marittimo di
Porto San Giorgio, devono presentare la documentazione di seguito indicata:
1. duplice segnalazione come da fac-simile in allegato 5 al presente regolamento. Una copia di
detta segnalazione, che avrà validità per anno solare, sarà restituita all’interessato con il visto
da parte di ques to Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera –;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da fac-simile in allegato 2;
3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, come da fac-simile in allegato 3;
4. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell’Autorità marittima, come da fac-
simile in allegato 4;
5. elenco dei mezzi utilizzati per l’attività, con indicazione delle loro caratteristiche principali;
6. copia dell’eventuale certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del
costruttore;
7. copia del certificato uso motore o della dichiarazione di potenza;
8. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità. Detta polizza oltre ad assicurare la
copertura sulla responsabilità civile, dovrà essere estesa anche a tutte le persone imbarcate
compreso l’equipaggio;
9. copia del tipo di abilitazione e/o titolo di cui si è in possesso da parte del
titolare/dipendente/incaricato della società/ditta.
CAPITOLO VI
SCI NAUTICO
Articolo 19
(Disposizioni generali)
L’esercizio dello sci nautico è disciplinato dal Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960, cosi come
modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974 entrambi in premessa citati.
Tale attività è consentita in ore diurne, con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli e
secondo le modalità indicate nella vigente Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di San
Benedetto del Tronto che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto la costa.
Articolo 20
L’esercizio dell’attività è vietata:
1. all’interno dei porti e nel raggio di 300 metri dall’imboccatura;
2. nelle zone di mare destinate all’atterraggio ed alla partenza di navi;
3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all’ancoraggio così come
definita dal vigente “Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nel porto di
Porto San Giorgio” in premessa citato;
4. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che
segnalano la presenza di subacquei;
5. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
6. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;
7. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda.
Articolo 21
(Condizioni e limitazioni per l’esercizio dell’attività)
L’esercizio dell’attività, per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole di sci nautico e
sodalizi sportivi, è subordinato all’osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:
1. i conduttori dell’unità muniti di motore entrobordo e/o fuoribordo devono essere in possesso di
patente nautica per il tipo di abilitazione alla navigazione dell’unità che si conduce,
indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo;
2. il conduttore dell’unità trainante deve aver compiuto i 18 (diciotto) anni di età;
3. il conduttore dell’unità trainante dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;
4. lo sciatore nautico deve indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio di tipo
conforme alla vigente normativa, ovvero , una muta galleggiante;
5. il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in
vigore (Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146) e, comunque dotato, indipendente dalla
distanza dalla costa, di gaffa, di salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non
inferiore ai 20 (venti) metri e di cassetta di pronto soccorso;
6. detta unità deve essere munita di dispositivo per l’inversione della marcia e di messa in folle del
motore, d’idoneo sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio retrovisore convesso;
7. la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non deve essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri,
durante la fase di esercizio;
8. la distanza laterale di sicurezza tra l’unità trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere
superiore a quella del cavo di traino;
9. l’unità impegnata nell’attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività;
10. la partenza ed il recupero dello sciatore nautico deve avvenire nelle acque libere da bagnanti e
da unità, ad una distanza dalla costa non inferiore a 500 (cinquecento) metri dalla linea di
battigia e/o dalla costa;
11. è vietata a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia ovvero a distanza inferiore di quella di
sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici e così pure, attraversare la scia in velocità e a
distanza tale da poter investire gli sciatori nautici in caso di caduta in mare;
12. il titolare dell’attività deve stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile per eventuali
danni causati alle persone e/o a terzi;
13. le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili
dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L’Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi
manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall’ esercizio
dell’attività.
Articolo 22
(Adempimenti amministrativi)
I soggetti che, per conto terzi, intendano effettuare l’esercizio dello “sci nautico” per finalità ricreative
e turistiche nell’ambito del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio, devono presentare la
documentazione di seguito indicata:
1. duplice segnalazione come da fac-simile in allegato 5 al presente regolamento. Una copia di
detta segnalazione, che avrà validità per anno solare, sarà restituita all’interessato con il visto
da parte di ques to Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera –;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da fac-simile in allegato 2;
3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, come da fac-simile in allegato 3;
4. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell’Autorità marittima, come da fac-
simile in allegato 4;
5. elenco dei mezzi utilizzati per l’attività, con indicazione delle loro caratteristiche principali;
6. copia dell’eventuale certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del
costruttore;
7. copia del certificato uso motore o della dichiarazione di potenza;
8. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità. Detta polizza oltre ad assicurare la
copertura sulla responsabilità civile, dovrà essere estesa anche a tutte le persone imbarcate
compreso l’equipaggio;
9. copia del tipo di abilitazione e/o titolo di cui si è in possesso da parte del
titolare/dipendente/incaricato della società/ditta.
PARACADUTISMO ASCENSIONALE
CAPITOLO VII
Articolo 23
(Disposizioni generali)
L’esercizio del paracadutismo ascensionale è consentita in ore diurne, con condizioni meteo marine
assicurate e favorevoli, e secondo le modalità indicate nella vigente Ordinanza del Capo del
Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto che disciplina i limiti della navigazione delle
unità da diporto rispetto la costa.
Articolo 24
L’esercizio dell’attività è vietata:
1. all’interno dei porti e nel raggio di 300 metri dall’imboccatura;
2. nelle zone di mare destinate all’atterraggio ed alla partenza di navi;
3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all’ancoraggio così come
definita dal vigente “Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nel porto di
Porto San Giorgio” in premessa citato;
4. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che
segnalano la presenza di subacquei;
5. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
6. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;
7. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda.
Articolo 25
(Condizioni e limitazioni per l’esercizio dell’attività)
L’esercizio dell’attività per conto proprio nonché da parte di società sportive e/o sodalizi nautici, è
subordinato all’osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:
1. il conduttore dell’unità trainante dovrà aver compiuto i 18 (diciotto) anni di età ed essere in
possesso di patente nautica per il tipo di abilitazione alla navigazione dell’unità che si conduce,
indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo;
2. il conduttore dell’unità trainante dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;
3. il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in
vigore (Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146) e, comunque, dotato di gaffa, di salvagente
anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di cassetta di
pronto soccorso;
4. detta unità dovrà essere munita di dispositivo per l’inversione della marcia e di messa in folle
del motore, d’idoneo sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio retrovisore convesso;
5. il paracadutista ascensionale deve aver compiuto i 16 (sedici) anni di età ed indossare
prima di iniziare l’attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa
ovvero, una muta galleggiante;
6. durante l’esercizio dell’attività è vietato il sorvolo nelle zone di mare riservate alla balneazione,
così come individuate nella vigente ordinanza di sicurezza balneare e negli adiacenti arenili,
identificati quali luoghi di “assembramento di persone”;
7. l’unità impiegata per l’attività dovrà essere munita nella parte poppiera dell’unità, di una
piattaforma solidale all’unità stessa e di un verricello che dovrà essere in grado di far decollare
ed appontare sulla predetta piattaforma il paracadutista;
8. durante l’esercizio dell’attività la distanza tra il mezzo nautico trainante ed il paracadutista non
dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, salvo nella fasi di decollo ed appontaggio quando
dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità
della parte poppiera dell’unità trainante;
9. le fasi di decollo e di appontaggio dovranno avvenire navigando con la prora rivolta verso la
direzione di provenienza del vento, in acque libere da bagnanti e da unità e comunque a
distanza non inferiore a 500 (cinquecento) metri dalla linea di battigia e/o dalla costa;
10. la distanza laterale di sicurezza tra l’unità trainante e le altre unità eventualmente presenti in
zona deve essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall’elemento cavo-
paracadute trainato e, comunque, non inferiore a 50 (cinquanta) metri 50;
11. il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (circa 36 metri);
12. l’unità impegnata nell’attività potrà trainare non più di una persona munita di paracadute per
volta e non potrà svolgere contemporaneamente altre attività;
13. è vietata a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia l’unità impegnata nell’esercizio
dell’attività, a distanza inferiore a quella di sicurezza e così pure, attraversare la scia in velocità
e a distanza tale da poter investire il paracadutista in caso di caduta in mare;
14. il titolare dell’attività dovrà stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile per eventuali
danni causati alle persone e/o a terzi;
15. le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili
dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L’Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi
manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall’ esercizio
dell’attività.
Articolo 26
(Adempimenti amministrativi)
I soggetti che, per conto terzi, intendano effettuare l’esercizio del “paracadutismo ascensionale” per
finalità ricreative e turistiche nell’ambito del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio, devono
presentare la documentazione di seguito indicata:
1. duplice segnalazione come da fac-simile in allegato 5 al presente regolamento. Una copia di
detta segnalazione, che avrà validità per anno solare, sarà restituita all’interessato con il visto
da parte di ques to Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera –;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da fac-simile in allegato 2;
3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, come da fac-simile in allegato 3;
4. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell’Autorità marittima, come da fac-
simile in allegato 4;
5. elenco dei mezzi utilizzati per l’attività, con indicazione delle loro caratteristiche principali;
6. copia dell’eventuale certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del
costruttore;
7. copia del certificato uso motore o della dichiarazione di potenza;
8. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità. Detta polizza oltre ad assicurare la
copertura sulla responsabilità civile, dovrà essere estesa anche a tutte le persone imbarcate
compreso l’equipaggio;
9. copia del tipo di abilitazione e/o titolo di cui si è in possesso da parte del
titolare/dipendente/incaricato della società/ditta.
NAVIGAZIONE DEGLI ACQUASCOOTER O MOTO D’ACQUA E MEZZI SIMILARI
CAPITOLO VIII
Articolo 27
(Disposizioni generali)
La navigazione degli acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari L’esercizio dell’attività di traino
di giochi d’acqua (banana boat o similari) è consentita in ore diurne (dall’alba al tramonto) con
condizioni meteo marine assicurate e favorevoli, durante la stagione balneare così come definita
dalla Regione Marche, e secondo le modalità indicate nella vigente Ordinanza del Capo del
Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto che disciplina i limiti della navigazione delle
unità da diporto rispetto la costa.
Articolo 28
L’esercizio dell’attività è vietata:
1. all’interno dei porti e nel raggio di 300 metri dall’imboccatura, se non per l’arrivo o la partenza
ovvero, per raggiungere gli impianti di distribuzione del carburante;
2. nelle zone di mare destinate all’atterraggio ed alla partenza di navi;
3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all’ancoraggio così come
definita dal vigente “Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nel porto di
Porto San Giorgio” in premessa citato;
4. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che
segnalano la presenza di subacquei;
5. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
6. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta.
Articolo 29
(Condizioni e limitazioni per l’esercizio dell’attività)
1. Il conduttore deve avere compiuto 18 (diciotto) anni ed essere in possesso di patente nautica,
così come previsto dall’articolo 39 del Decreto legislativo n. 171 del 18.07.2005, in premessa
citato;
2. durante la navigazione i conduttori e le eventuali persone imbarcate devono obbligatoriamente
indossare una cintura di salvataggio, indipendentemente dalla distanza dalla costa e un casco
protettivo di tipo ciclistico o di quelli prescritti dalla Federazione Italiana Motonautica;
3. il numero delle persone da imbarcare, compreso il conduttore, non deve superare quello
indicato nel relativo “certificato di omologazione” che dovrà essere presente a bordo in
originale, ovvero, in copia autentica;
4. dette unità devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico,
nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l’arresto del motore in caso di
caduta del conduttore. Tale dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile
come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di
self-circling ;
5. devono essere dotati di un dispositivo telecomandato di spegnimento, la cui distanza utile non
sia inferiore a 300 metri dalla costa, quando utilizzati in attività di locazione dalle spiagge;
6. in nessun caso devono attraversare le zone riservate ai bagnanti anche con motore spento né
gli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari;
7. il varo e l’alaggio nonché la partenza e l’approdo è consentito solo dai porti, laddove siano
esistenti strutture appositamente destinate per dette finalità, ovvero, attraverso gli appositi
corridoi di lancio autorizzati, alla velocità minima consentita che nè assicuri il controllo;
8. non è consentito eseguire sui predetti natanti lavori di manutenzione e/o lavaggio, quando fuori
da aree a ciò destinate, con oli lubrificanti, detersivi e/o altri prodotti potenzialmente inquinanti
per l’ecosistema marino;
9. non è consentito tenere a bordo delle citate unità depositi di carburanti;
10. le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili
dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L’Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi
manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall’ esercizio
dell’attività.
Le disposizioni contenute nel presente capitolo sono derogate per gli acquascooter o moto d’acqua
e mezzi similari, utilizzate dagli Organi di controllo in relazione alle esigenze dei propri compiti
istituzionali, ovvero, per attività di soccorso in mare.
CAPITOLO IX
LOCAZIONE E NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO UTILIZZATI PER FINALITA’ TURISTICO
RICREATIVE
Articolo 30
(Disposizioni generali)
Alle unità da diporto utilizzate per l’attività di locazione e noleggio si applica, per quanto non previsto
nel presente Capitolo, le norme di cui al Titolo III – Capo II – del Decreto ministeriale 29 luglio 2008,
n.146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante il “Codice della Nautica da Diporto”.
(Condizioni per l’esercizio dell’attività di locazione e noleggio con natanti da diporto per finalità
1. Per svolgere l’attività di locazione e noleggio di natanti da diporto per finalità turistico e
ricreative non è richiesta alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità marittima.
I soggetti interessati a svolgere l’attività devono adempiere a quanto previsto dal successivo
articolo 32;
2. l’esercente l’attività deve essere iscritto presso la competente Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura e deve munirsi di ogni eventuale provvedimento autorizzativo, licenze
e nulla osta di altre Amministrazioni qualora previsto dalle norme vigenti;
3. l’attività deve essere effettuata con mare e tempo assicurati, dalle ore 09,30 fino alle ore 19,30,
ora di rientro nell’approdo di partenza, fatte salve espresse deroghe concesse dall’Ufficio
Circondariale Marittimo – Guardia Costiera – di Porto San Giorgio;
4. in caso di avverse condizioni meteo marine, il locatore e/o noleggiante che svolge la propria
attività con partenza e arrivo dalle spiagge, ha l’obbligo di segnalare la situazione di pericolo
con l’esposizione di bandiera rossa su apposito pennone situato sulla spiaggia in concessione e
di sospendere l’attività;
5. i natanti privi di motore non possono essere affidati a persone di età inferiore ad anni 14
(quattordici). L’esercente ha la facoltà di richiedere, all’atto della locazione, apposita
dichiarazione di capacità al nuoto;
6. i natanti a motore non possono essere locati a persone di età inferiore ad anni 16 (sedici). Il
locatore non può locare mezzi nautici per i quali è obbligatorio il possesso di patente nautica a
persone che non sono in possesso dell’abilitazione prevista;
7. gli scooter acquatici e moto d’acqua e mezzi similari, non possono essere locati a persone di
età inferiore ad anni 18 (diciotto), per i quali è sempre obbligatorio il possesso della patente
nautica;
8. il locatore di natanti da spiaggia non dotati di motore, quali ad esempio jole, pattini, sandolini,
mosconi, pedalò e similari, qualora non sia munito del brevetto di bagnino di salvataggio o di
assistente bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possegga tali requisiti;
9. gli scooter acquatici o moto d’acqua e mezzi similari, devono essere dotati di un dispositivo
telecomandato di spegnimento a distanza che il locatore deve azionare in caso di situazione di
pericolo;
10. il locatore deve:
consegnare l’unità in perfetta efficienza, completo di tutte le dotazioni di sicurezza previste
dal Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146;
informare il conduttore dell’unità sulle vigenti norme contenute nel presente Regolamento,
nell’Ordinanza di sicurezza balneare vigente e sui limiti di navigazione vigenti per il tipo di
unità utilizzata, nonché sull’obbligo di rientro in caso di peggioramento delle condizioni meteo
marine e sulle dotazioni di sicurezza esistenti a bordo e, tutto ciò, deve risultare agli atti del
locatore da apposita documentazione sottoscritta dal locatario;
munire gli utenti delle polizze assicurative a copertura e garanzia di tutti i danni comunque
derivanti dall’espletamento dell’attività.
Inoltre, deve tenere un registro in cui andranno annotati:
il numero progressivo, il tipo delle unità da diporto locate e/o noleggiate;
data ed orario d’inizio e di termine di detto utilizzo;
le generalità complete di colui al quale viene affidata l’unità, il recapito telefonico, il numero
del contratto stipulato e, qualora prevista per il mezzo, gli estremi della patente nautica;
Articolo 31
turistico ricreative)
11. gli scafi locati e/o noleggiati devono riportare, in punto ben visibile, mediante lettere adesive, gli
elementi identificativi della ditta o ragione sociale del locatore/noleggiante e il numero massimo
di persone trasportabili;
12. il locatore/noleggiante deve tenere sempre approntata a terra un’idonea unità di emergenza,
con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza, da utilizzare per il
rientro dei natanti locati/noleggiati, in caso di peggioramento delle condizioni meteo marine,
ovvero, di altra situazione di emergenza.
Da tale obbligo sono esentati:
i mezzi locati non dotate di motore, abilitati a navigare entro 300 metri dalla costa, quali ad
esempio jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e similari;
il locatore/noleggiante qualora sia anche concessionario di stabilimento balneare
comprensivo di postazione di locazione e/o noleggio e sia munito dell’imbarcazione di
emergenza equipaggiata con le dotazioni di cui sopra;
13. le unità impiegate in attività di noleggio devono essere in possesso di certificato di idoneità
previsto dall’articolo 82 del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146, unitamente all’elenco dei
mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate, di cui all’articolo 88 e conforme al
modello di cui all’allegato XI dello stesso decreto;
14. le unità impiegate in attività di noleggio devono, per quanto riguarda i mezzi di salvataggio e le
dotazioni di sicurezza ed in base al tipo di navigazione effettuata, rispondere a quanto stabilito
dagli allegati IX o X al Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146;
15. le unità impiegate in attività di locazione devono, per quanto riguarda i mezzi di salvataggio e le
dotazioni di sicurezza, rispondere a quanto stabilito dall’allegato V al Decreto ministeriale 29
luglio 2008, n.146;
16. per la conduzione delle unità impiegate in attività di noleggio, è obbligatorio il possesso di
patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conseguita da almeno
tre anni, da parte del titolare/dipendente/incaricato della società/ditta;
17. gli esercenti l’attività devono munirsi di polizze assicurative a copertura e garanzia dei clienti
fruitori dell’attività, nonché per responsabilità civile verso terzi. In caso di noleggio
l’assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni
subiti in occasione o in dipendenza del contratto, in conformità alle disposizioni ed ai massimali
previsti per la responsabilità civile;
18. il noleggiatore o suo dipendente abilitato, rimanendo al comando dell’unità, sarà responsabile
dell’esercizio della navigazione e della sicurezza per le persone imbarcate.
19. la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come
definite dall’articolo 3 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, locate e/o noleggiate, è
regolata dall’articolo 2054 del Codice Civile e si applica la prescrizione stabilita dall’articolo
2947, comma 2, dello stesso Codice. Inoltre il conduttore dell’unità da diporto è responsabile in
solido con la ditta/società che ha locato l’unità, ai fini dell’applicazione dell’articolo 2054, comma
3, del Codice Civile;
20. le unità a motore utilizzate in attività di noleggio, beneficiano del carburante agevolato e
potranno richiedere il rilascio del libretto di controllo carburante ai sensi del Decreto ministeriale
16 novembre 1995, n,577;
21. per la partenza e l’arrivo delle unità locate/noleggiate dalle spiagge, devono essere installati
idonei corridoi di lancio. Le domande di autorizzazione per l’installazione di detti corridoi, sia
prospicienti ad arenili in concessioni che liberi, dovranno essere presentate alle Amministrazioni
comunali territorialmente competenti;
22. salvo per i natanti da spiaggia non dotati di motore, quali ad esempio jole, pattini, sandolini,
mosconi, pedalò e similari, i contratti di locazione e di noleggio devono essere redatti per iscritto
e tenuti a bordo in originale o copia conforme, così come previsto dagli articolo 42 e 47 del
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 “Codice della Nautica da Diporto”;
23. per i natanti da spiaggia la locazione può essere effettuata esclusivamente in ore diurne
(dall’alba al tramonto) e condizioni meteo marine assicurate, pertanto è responsabilità
dell’esercente di dette attività segnalare tempestivamente la situazione di pericolo/divieto al
conduttore/locatario sospendendo le medesime attività;
24. fuori dagli orari di esercizio i natanti dovranno essere ricoverati in apposita area nella
disponibilità del proprietario (noleggiante o locatore), che avrà cura di segnalare
opportunamente, mediante l’apposizione di idonei cartelli monitori redatti in più lingue (tra cui
l’italiano e l’inglese), il divieto di utilizzo e il pericolo dovuto all’eventuale mancanza delle
dotazioni di bordo (es. remi, cinture di salvataggio, tappi ecc.);
25. al fine di assicurare all’utenza le essenziali condizioni di sicurezza, le disposizioni di cui al
presente Capitolo si applicano anche qualora la messa a disposizione o la cessione in
godimento dell’unità avvenga, da parte dei concessionari di stabilimenti balneari o da
associazioni sportivo/dilettantistiche, a titolo gratuito o sia inclusa quale servizio per i propri
clienti o soci. In tali casi si applicheranno le disposizioni della locazione, per la cessione in
godimento dell’unità, e quelle del noleggio, per la messa a disposizione dell’unità.
Articolo 32
(Condotta dei natanti da diporto)
Per condurre i natanti da diporto utilizzati in attività di locazione è necessaria la seguente età
minima:
1. anni 14 (quattordici) per le tavole a vela, i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro
metri quadrati, nonché, per le unità da spiaggia quali ad esempio jole, pattini, sandolini,
mosconi, stand up puddle, pedalò e similari;
2. anni 16 (sedici) per i natanti a motore per i quali non sia prevista la patente nautica;
3. anni 18 (diciotto) per i natanti che richiedono l’obbligo della patente nautica, compresi gli
acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari.
Articolo 33
(Adempimenti amministrativi)
I soggetti interessati ad effettuare l’attività di locazione e/o noleggio con unità da diporto per finalità
ricreative e turistiche nell’ambito del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio, devono presentare
la documentazione di seguito indicata:
1. duplice segnalazione come da fac-simile in allegato 1 al presente regolamento. Una copia di
detta segnalazione, che avrà validità per anno solare, sarà restituita all’interessato con il visto
da parte di ques to Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera –;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da fac-simile in allegato 2;
3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, come da fac-simile in allegato 3;
4. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell’Autorità marittima, come da fac-
simile in allegato 4;
5. elenco dei mezzi utilizzati per l’attività di locazione e/o noleggio, con indicazione delle loro
caratteristiche principali;
6. copia dell’eventuale certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del
costruttore;
7. copia del certificato uso motore o della dichiarazione di potenza;
8. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità. Detta polizza oltre ad assicurare la
copertura sulla responsabilità civile, dovrà essere estesa anche a tutte le persone imbarcate
compreso l’equipaggio;
9. per l’attività di noleggio, copia del tipo di abilitazione e/o titolo di cui si è in possesso da parte
del titolare/dipendente/incaricato della società/ditta;
10. per l’attività di noleggio, copia del certificato di idoneità al noleggio, rilasciato ai sensi
dell’articolo 82 del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146.
CAPITOLO X
ATTIVITA’ SUBACQUEE
(Disposizioni generali)
Articolo 34
Le presenti norme disciplinano le attività subacquee a scopo ricreativo svolte da privati in possesso
dei prescritti brevetti, le attività subacquee organizzate svolte da Circoli Sportivi, Società di persone
e/o capitali, Associazioni e Imprese riconosciute sia per il conseguimento di brevetti (attività
didattica), che per scopi esplorativi (attività guidata), a fine di lucro e non, nonché le attività di
appoggio alle immersioni subacquee sia mediante unità da diporto che con unità adibite ad uso
conto proprio.
Per lo svolgimento di tali attività è necessario rispettare le seguenti prescrizioni:
1. le immersioni subacquee eseguite con l’ausilio di attrezzature di tipo “autorespiratore ad aria”
devono essere pianificate ed eseguite rispettando tempi e profondità tali che consentano al
subacqueo di rimanere all’interno della curva di sicurezza, dunque nei limiti della non
decompressione.
2. nelle immersioni diurne il subacqueo ha l’obbligo di segnalare la propria posizione a mezzo di
un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una
distanza non inferiore ai 300 (trecento) metri;
Qualora il subacqueo in immersione sia accompagnato da mezzo nautico d’appoggio, la
bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico;
3. nelle immersioni notturne, il subacqueo ha l’obbligo di segnalare la propria posizione con una
luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore ai 300
(trecento) metri.
Qualora il subacqueo in immersione sia accompagnato da mezzo nautico d’appoggio, lo stesso
deve ottemperare a quanto previsto dalle Norme per Prevenire gli Abbordi in Mare (Colreg ’72)
e mostrare tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili
a giro d’orizzonte con portata di almeno un miglio;
4. Ogni subacqueo deve essere dotato di un pedagno (boa di segnalazione) o pallone di superficie
gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 (cinque) metri, da utilizzare,
prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo. In caso di più subacquei in
immersione è sufficiente utilizzare in risalita un solo segnale.
5. il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del pallone
galleggiante, ovvero, dal mezzo nautico d’appoggio;
6. qualora le immersioni prevedano l’ingresso in acqua dei subacquei da postazione posta a riva,
presso la stessa deve essere presente:
una persona in grado di effettuare comunicazioni di emergenza, abilitata al primo soccorso
subacqueo;
una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenete gas
respirabile e dotata di due erogatori;
una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella “A” allegata al Decreto del Ministero
della Sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione;
un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF) , anche di tipo portatile, o altro idoneo
dispositivo di comunicazione radio e/o di telefonia;
una tabella, come da fac-simile allegato 8, riportante i numeri telefonici e/o frequenze di
ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Centri Iperbarici, ecc.);
7. qualora le immersioni siano svolte con l’ausilio di unità di appoggio, sulla stessa deve essere
presente:
una persona in grado di manovrare ed effettuare comunicazioni di emergenza, abilitata al
primo soccorso subacqueo;
i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza previste dall’allegato V
al Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146;
una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenete gas
respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce
subacquea stroboscopica;
un’unità di somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella “A” allegata al Decreto del Ministero
della Sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente
dalla navigazione effettivamente svolta;
un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF) , anche di tipo portatile,
indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore ai
300 (trecento) metri, da issare durante le immersioni;
un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF) , anche di tipo portatile, o altro idoneo
dispositivo di comunicazione radio e/o di telefonia;
qualora intenda svolgere attività di appoggio ad immersioni notturne, tre luci in linea verticale
di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro d’orizzonte con portata di
almeno un miglio, da accendere durante le immersioni notturne;
una tabella, come da fac-simile allegato 8, riportante i numeri telefonici e/o frequenze di
ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Centri Iperbarici, ecc.);
Articolo 35
(Attività subacquee svolte da privati in possesso di brevetto)
L’esercizio di attività subacquee svolte da privati in possesso di brevetto a scopo ricreativo non è
soggetto al rilascio di alcuno specifico provvedimento da parte dell’Autorità Marittima, ferma
restando l’osservanza delle condizioni/prescrizioni di cui all’articolo 34.
Articolo 36
(Attività subacquee organizzate per il conseguimento di brevetti)
Le attività subacquee organizzate per il conseguimento di brevetti ad uso ricreativo sono svolte da
Circoli Sportivi affiliati a Federazioni sportive nazionali, Società di persone e/o capitali nella
formulazione del Codice Civile, Associazioni legalmente riconosciute e Imprese che prevedano
espressamente tale attività nella loro ragione sociale, ovvero, nel loro statuto ed è subordinato
all’osservanza delle condizioni/prescrizioni di seguito indicate, nonché degli articoli 2 del Decreto
legislativo 18 luglio 2005, n.171 e 90 e 91 del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146.
Per lo svolgimento di tali attività, oltre al rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 34, è inoltre
necessario adempiere a quanto segue:
1. le immersioni subacquee organizzate a scopo didattico per il conseguimento di brevetti, devono
essere svolte nel rispetto delle modalità stabilite dalle Federazioni/Associazioni nazionali o
internazionali riconosciute;
2. l’organizzatore dell’attività deve inviare all’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera – di
Porto San Giorgio con almeno 12 ore di anticipo prima dell’evento, anche a mezzo Email
(portosangirogio@guardiacostiera.it ), PEC (cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it ) o Fax
(0734/676304), fatta salva la possibilità di comunicare eventuali rettifiche, una nota informativa,
come da fac-simile allegato 7, riportante:
data e ora prevista dell’immersione;
luogo;
numero di partecipanti;
nominativo dell’istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
unità utilizzata;
modalità operative;
3. l’esercente deve essere coperto da polizza assicurativa sulla responsabilità civile estesa anche
a tutte le persone trasportate compresi istruttori ed equipaggio.
(Adempimenti amministrativi per lo svolgimento delle attività subacquee per il conseguimento di
1. Per svolgere le attività subacquee per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi, non è
richiesta alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità marittima;
2. i soggetti interessati a svolgere attività subacquee per il conseguimento di brevetti, nell’ambito
del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio, devono presentare la documentazione di
seguito indicata:
a. duplice segnalazione, come da fac-simile in allegato 6 al presente Regolamento. Una copia
di detta segnalazione, che avrà validità per anno solare, sarà restituita all’interessato con il
visto da parte di questo Ufficio Circondariale Marittimo;
b. dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da fac-simile in allegato 2;
c. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, come da fac-simile in allegato 3;
d. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell’Autorità Marittima, come da fac-
simile in allegato 4;
e. elenco dei mezzi utilizzati per l’attività, con indicazione delle loro caratteristiche principali;
f. copia dell’eventuale certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del
costruttore;
g. copia del certificato uso motore o della dichiarazione di potenza;
h. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità. Detta polizza oltre ad assicurare la
copertura sulla responsabilità civile, dovrà essere estesa anche a tutte le persone imbarcate
compreso istruttori ed equipaggio;
Articolo 37
brevetti)
Articolo 38
(Attività subacquee organizzate per scopi esplorativi)
Le attività subacquee organizzate per scopi esplorativi sono svolte da Circoli Sportivi affiliati a
Federazioni sportive nazionali, Società di persone e/o capitali nella formulazione del Codice Civile,
Associazioni legalmente riconosciute e Imprese che prevedano espressamente tale attività nella
loro ragione sociale, ovvero, nel loro statuto ed è subordinato all’osservanza delle
condizioni/prescrizioni di seguito indicate, nonché degli articoli 2 del Decreto legislativo 18 luglio
2005, n.171 e 90 e 91 del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146.
Per lo svolgimento di tali attività, oltre al rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 34, è inoltre
necessario adempiere a quanto segue:
1. le immersioni subacquee organizzate effettuate a scopi esplorativi, devono essere svolte nel
rispetto delle modalità stabilite dalle Federazioni/Associazioni nazionali o internazionali
riconosciute;
2. l’organizzatore dell’attività deve inviare all’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera – di
Porto San Giorgio con almeno 12 ore di anticipo prima dell’evento, anche a mezzo Email
(portosangirogio@guardiacostiera.it ), PEC (cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it ) o Fax
(0734/676304), fatta salva la possibilità di comunicare eventuali rettifiche, una nota informativa,
come da fac-simile allegato 7, riportante:
data e ora prevista dell’immersione;
luogo;
numero di partecipanti;
nominativo della guida subacquea responsabile e degli eventuali assistenti;
unità utilizzata;
modalità operative;
3. l’esercente deve essere coperto da polizza assicurativa sulla responsabilità civile estesa
anche a tutte le persone trasportate compresi guide subacquee ed equipaggio.
Articolo 39
(Adempimenti amministrativi per le attività subacquee organizzate per scopi esplorativi)
1. Per svolgere le attività subacquee organizzate per scopi esplorativi, non è richiesta alcuna
autorizzazione da parte dell’Autorità marittima;
2. i soggetti interessati a svolgere attività subacquee organizzate per il scopi esplorativi,
nell’ambito del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio, devono presentare la
documentazione di seguito indicata:
a. duplice segnalazione, come da fac-simile in allegato 6 al presente Regolamento. Una copia
di detta segnalazione, che avrà validità per anno solare, sarà restituita all’interessato con il
visto da parte di questo Ufficio Circondariale Marittimo;
b. dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da fac-simile in allegato 2;
c. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, come da fac-simile in allegato 3;
d. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell’Autorità Marittima, come da fac-
simile in allegato 4;
e. elenco dei mezzi utilizzati per l’attività, con indicazione delle loro caratteristiche principali;
f. copia dell’eventuale certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del
costruttore;
g. copia del certificato uso motore o della dichiarazione di potenza;
h. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità. Detta polizza oltre ad assicurare la
copertura sulla responsabilità civile, dovrà essere estesa anche a tutte le persone imbarcate
comprese guide subacquee ed equipaggio;
(Norme per guide subacquee/istruttori impiegati in attività subacquee organizzate)
1. Le guide subacquee/Istruttori impiegati per lo svolgimento di attività subacquee organizzate per
il conseguimento brevetti o a scopi esplorativi devono essere muniti di idoneo brevetto rilasciato
da una Federazione/Associazione, nazionale od internazionale, riconosciuta e devono operare
entro i limiti imposti dal brevetto, assumendo tutte le responsabilità connesse con l’attività
effettuata;
2. ogni guida subacquea non può guidare simultaneamente nell’immersione un numero di
subacquei superiore a quello previsto dalle norme e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti
dal brevetto posseduto; in caso di brevetti di diverso grado deve essere rispettato il limite di
profondità previsto dal grado inferiore;
Articolo 40
3. durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli assistenti in
acqua devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore-allievo entro il
limite prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate. Nel luogo di partenza deve essere
presente un istruttore esperto in rianimazione cardiopolmonare ovvero un medico esperto in
medicina iperbarica;
4. le immersioni subacquee guidate e le immersioni per il conseguimento di brevetti devono
essere effettuate in condizioni meteo marine assicurate favorevoli ed in zone di mare che non
contrastino con le diposizioni di cui al presente Regolamento e nell’Ordinanza di sicurezza
balneare vigente e, comunque, devono avvenire in zone non frequentate da mezzi nautici.
Articolo 41
(Norme e divieti in materia di pesca sportiva subacquea)
1. L’attività di pesca sportiva subacquea è regolamentata dagli articolo 128, 128-bis, 129,130 e
131 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639 e successive
modificazioni ed integrazioni. Detta attività è consentita in apnea senza uso di apparecchi
ausiliari di respirazione, fermo restando i limiti di interdizione stabiliti per specifici tratti di litorale
e specchi acquei adiacenti e i divieti dell’attività di pesca stabiliti per determinate zone e/o
specie di organismi marini, è sempre vietata durante la stagione balneare, nelle acque antistanti
le spiagge del Circondario, fino ad una distanza di metri 500 (cinquecento) dalla battigia e metri
300 (trecento) dalle coste a picco sul mare;
2. è sempre vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con fucili/pistole subacquee
carichi ovvero procedere in dette zone al relativo caricamento, nonché, tenere gli stessi
strumenti in posizione di armamento.
Articolo 42
L’esercizio delle attività subacquee a scopo ricreativo è vietato:
1. all’interno dei porti e nel raggio di 300 metri dall’imboccatura;
2. nelle zone di mare destinate all’atterraggio ed alla partenza di navi;
3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all’ancoraggio così come
definita dal vigente “Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nel porto di
Porto San Giorgio” in premessa citato;
4. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
5. ad una distanza inferiore a 200 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;
6. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda.
“RAY-BOARD”, “SNORKELING TRAINATO”, “SEAFLY”, “SUB-WING” O “SURFERBOARD”
CAPITOLO XI
Articolo 43
(Disposizioni generali)
L’esercizio dell’attività di ray-board”, “snorkeling trainato”, “seafly”, “sub-wing” o “surferboard” (o
similari) è consentita in ore diurne (dall’alba al tramonto) con condizioni meteo marine assicurate e
favorevoli, durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche, e secondo le
modalità indicate nella vigente Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto
del Tronto che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto la costa.
Articolo 44
L’esercizio dell’attività di ray-board”, “snorkeling trainato”, “seafly”, “sub-wing” o “surferboard” (o
similari) è vietato:
1. all’interno dei porti e nel raggio di 300 metri dall’imboccatura;
2. nelle zone di mare destinate all’atterraggio ed alla partenza di navi;
3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all’ancoraggio così come
definita dal vigente “Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nel porto di
Porto San Giorgio” in premessa citato;
4. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
5. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;
6. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda.
Articolo 45
(Disciplina per l’esercizio dell’attività)
L’esercizio di tale attività è vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) il conduttore del mezzo nautico trainante, che deve aver compiuto 18 anni ed essere in possesso
della patente nautica, deve essere accompagnato da altra persona esperta nel nuoto;
b) il natante utilizzato (ad eccezione dell’acquascooter) deve avere propulsione ad idrogetto o ad
elica schermata in modo da non permettere il contatto dell’elica con il bagnante trainato;
c) il bagnante deve aver compiuto 14 (quattordici) anni e dovrà essere appositamente segnalato in
superficie, in analogia a quanto previsto per l’attività subacquea, con un galleggiante munito di
bandiera rossa con striscia diagonale bianca, legato ad una cima di lunghezza massima di 30
metri visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; analogamente sul mezzo nautico
trainante deve essere issata una bandiera rossa con striscia diagonale bianca;
d) utilizzo di un cavo di traino in polipropilene;
e) velocità di traino che non provochi danni alla persona trainata e che non provochi moto ondoso;
f) il mezzo trainante, oltre alle dotazioni previste in base alla navigazione effettivamente svolta, deve
essere dotato di una adeguata cassetta di pronto soccorso, di un salvagente con 30 metri di
sagola galleggiante e di un dispositivo per l’inversione della marcia e per la messa in folle del
motore;
g) il mezzo trainante deve essere dotato, altresì, di un sistema di aggancio del cavo di traino tipo
gancio a scocco e di un ampio specchio retrovisore con-vesso;
h) la distanza laterale di sicurezza tra il mezzo trainante e gli altri natanti deve essere superiore a
100 metri;
i) possibilità di traino di un unico bagnante;
h) divieto di utilizzo, per il bagnante, di autorespiratore subacqueo di qualsiasi tipo;
k) obbligo del bagnante di essere trainato entro 30 metri dal mezzo nautico ma non a meno di
10 metri.
“JETLEV FLYER”, FLYBOARD E DISPOSITIVI ASSIMILABILI
CAPITOLO XII
Articolo 46
(Disposizioni generali)
L’utilizzo dei JetLev Flyer, dei Flyboard e dei dispositivi agli stessi assimilabili è consentita in ore
diurne (dall’alba al tramonto) con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli, durante la
stagione balneare così come definita dalla Regione Marche e secondo le modalità indicate nella
vigente Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto che
disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto la costa.
Articolo 47
L’utilizzo dei JetLev Flyer, dei Flyboard (o similari) è vietato:
1. all’interno dei porti e nel raggio di 300 metri dall’imboccatura;
2. nelle zone di mare destinate all’atterraggio ed alla partenza di navi;
3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all’ancoraggio così come definita
dal vigente “Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nel porto di Porto San
Giorgio” in premessa citato;
4. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
5. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;
6. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda.
Articolo 48
(Disciplina per l’esercizio dell’attività)
L’esercizio di tale attività è vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) l’utilizzatore deve essere in possesso della patente nautica. Per il Flyboard, nel caso in cui a
bordo della moto d’acqua sia presente un accompagnatore in possesso del titolo, la patente
nautica non è necessaria per l’utilizzatore;
b) età minima per l’utilizzo: 18 anni;
c) l’attività dovrà essere svolta in area opportunamente individuata, ben segnalata e con profondità
adeguata ad un uso in sicurezza dell’apparecchiatura;
d) il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie del mare;
e) i limiti territoriali per l’utilizzo dell’apparecchiatura sono quelli previsti dall’articolo 27 comma 3
lettera c) del Decreto Legislativo n° 171/2005, come meglio precisato dalla vigente Ordinanza del
Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto che disciplina i limiti della
navigazione delle unità da diporto rispetto la costa, unitamente a quanto disposto dall’articolo 56
del DM 146/2008 (distanza dall’unità madre);
f) è fatto obbligo per l’utilizzatore e l’operatore osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di
istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l’apparecchiatura, con particolare
riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
g) è fatto obbligo per l’utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le
caratteristiche dell’apparecchiatura.