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Orario di lavoro allargato

000orariodilavoroPer il dipendente che non lavora in azienda, ma presso i clienti di volta in volta indicati dal datore di lavoro, la giornata lavorativa inizia quando sale in macchina. Infatti, il tempo speso per gli spostamenti quotidiani tra il suo domicilio e i luoghi dei clienti fino a quello di rientro a casa va conteggiato come orario di lavoro. Lo stabilisce la Corte di giustizia europea nella sentenza alla causa C-266/14 emessa ieri.

La vicenda. La vicenda riguarda un’azienda spagnola d’installazione e manutenzione impianti sicurezza. Diversi dipendenti tecnici non hanno un luogo di lavoro fisso, ma si recano di volta in volta presso i clienti indicati dal datore di lavoro in virtù della propria zona territoriale di competenza. I lavoratori dispongono di un veicolo di servizio per spostarsi quotidianamente dal proprio domicilio vero i clienti (i luoghi di lavoro), che talvolta hanno anche lunga distanza richiedendo, quindi, un lungo tempo di percorrenza. L’azienda non conteggia come orario di lavoro tutto il tempo che viene speso per i vari spostamenti quotidiani; in particolare, il tempo per recarsi dal proprio «domicilio» al «primo cliente» e quello di ritorno «dall’ultimo cliente» al proprio «domicilio» è considerato (non orario di lavoro) periodo di riposo. Sorto un contenzioso, la corte nazionale spagnola si è rivolta alla Corte Ue per sapere se questo tempo che i lavoratori impiegano per spostarsi a inizio e a fine giornata sia da considerarsi orario di lavoro ai sensi della direttiva n. 2003/88/Ce.