Confabitare a cura di Renzo PaccapeloUltimissime Notizie

Le targhe condominiali un altro motivo di discussione

targaLa riforma delle norme relative al condominio e in maniera più specifica la novazione dell’art. 1129 comma 5, hanno introdotto “l’obbligo” di apporre una targa “sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche a terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore”.

Da subito, fin dalle prime assemblee, subito dopo l’adempimento da parte dell’amministratore sono iniziati i primi contenziosi e i primi dubbi, dovuti in egual misura al comportamento dell’amministratore e all’assenza di specifiche nei regolamenti di molti comuni.

Sul primo punto molti amministratori hanno colto la palla al balzo per apporre una targa delle misure minime 20×20 con le informazioni richieste dalla norma, ma anche in sovrappiù con la pubblicità della loro organizzazione sindacale di riferimento, requisito non richiesto e comunque rientrante nel concetto di pubblicità.

L’inserimento della denominazione della associazione sindacale di riferimento non ha alcun vantaggio pratico per il condomino, non esercitando questa alcun potere di controllo e di verifica sull’operato dell’amministratore, ma procurando nell’ipotesi di apposizione della targa nell’androne del condominio, accessibile direttamente dalla pubblica via, la sottomissione all’imposta sulla pubblicità, ricorrente ed onerosa.

Due balzelli per i condomini, peraltro spesso suddivisi in base ai millesimi di proprietà e non in parti uguali, l’uno per l’acquisto e l’apposizione della targa, l’altro improprio, ricorrente per l’imposta sulla pubblicità.

Molti regolamenti comunali prevedono nello specifico l’inserimento sulla targa il logo, lo stemma del comune e non il logo dell’associazione di categoria, mentre al fine di evitare la sottomissione all’imposta sulla pubblicità la targa potrebbe agevolmente essere apposta nell’atrio condominiale, comunque accessibile a tutti, anche a terzi, a differenza delle proprietà individuali.

La norma e la prassi dominante addebitano al condominio la spesa per la targa, quando la stessa in caso di revoca dell’amministratore potrà essere riutilizzata in un altro edificio. Siccome appare di difficile realizzazione una targa dove siano intercambiabili i dati dell’amministratore in carica, sarebbe giusto e logico che la spesa fosse sostenuta dall’amministratore, a maggior ragione quando vi compaiano informazioni non espressamente richieste dalla normativa vigente. Inoltre le targhe prive dello stemma del comune possono essere utilizzate in ogni tempo e in ogni edificio sul territorio nazionale, quindi per quale motivo il condominio dovrebbe sostenere una spesa per un accessorio riutilizzabile, fino a divenire una sorta di “rendita” per l’amministratore una volta che ha fatto realizzare tante targhe quante sono le sue gestioni?

Su questi elementi in queste settimane di frequenti assemblee ordinarie  si incentra il dibattito e il contenzioso tra i condomini e l’amministratore e davvero non c’era necessità di ulteriori elementi di frizione in un settore dove le liti sono fin troppo frequenti, nonostante ed anche a seguito della riforma, sulla sua interpretazione e sulle ricadute sulla validità dei regolamenti condominiali.

renzo Paccapelo