Attualità a cura di Maurizio Donini

La Convenzione di Aarhus

La Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali
e l’accesso alla giustizia in materia ambientale della Commissione economica delle Nazioni Unite
per l’Europa (UNECE) è stata conclusa nel 1998 ad Aarhus (DK) ed è entrata in vigore nel 2001.
Oltre all’Unione europea, vi hanno aderito complessivamente 46 Paesi. Questo accordo si occupa
di temi importantissimi e fondamentali come l’informazione ambientale; la partecipazione del
pubblico ai processi decisionali rilevanti per l’ambiente; l’accesso alla giustizia in materia
ambientale. La Convenzione di Aarhus è accompagnata da un protocollo, ossia dal registro delle
emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (Pollutant Release and Transfer Register PRTR),
che la Svizzera ha ratificato alla fine del 2006. Il registro svizzero è entrato in funzione all’inizio del
2009.
La Convenzione stabilisce una serie di diritti del pubblico (in forma singola e associata) in materia
di protezione dell'ambiente e si concentra in particolare sulle interazioni tra il pubblico e le
autorità pubbliche. Essa, inoltre, opera un collegamento stretto fra la protezione dell'ambiente e i
diritti umani, adottando un approccio basato sui diritti e sottolineando che lo sviluppo sostenibile
può essere raggiunto solo attraverso il coinvolgimento di tutte le persone e del governo. Stabilisce
il principio secondo il quale ogni cittadino ha il diritto di consultare documenti ambientali
depositati presso le autorità. Di conseguenza, chiunque ha il diritto di ottenere questo genere di
informazione, senza per altro essere tenuto a giustificare il proprio interesse. L’accesso deve
essere garantito dalle autorità che conservano i documenti ambientali. La Convenzione include un
elenco esaustivo dei motivi in base ai quali le autorità possono rifiutarlo o differirlo.
Si occupa dei progetti che sottostanno all’esame dell’impatto sull’ambiente (EIA) (art. 6), per i
quali esige il rispetto di diverse disposizioni. Il richiedente, ad esempio, è tenuto a presentare un
rapporto sugli effetti ambientali di quanto intende realizzare e a garantire l’accesso alla
documentazione pertinente. La Convenzione comprende anche una lista dei generi di progetto che
devono sottostare all’EIA. Prevede anche l’elaborazione di piani e programmi ambientali, e
l’adozione di leggi o regolamenti di attuazione (art. 7 e 8). Anche in questo caso la Convenzione
chiede alle Parti di rendere pubblici i progetti, di fare in modo che la popolazione possa
pronunciarsi in merito e di tenere debito conto dei pareri espressi.
Ogni Parte contraente deve garantire alla popolazione il diritto di accedere all’autorità giudiziaria,
in particolare a chi non ha ottenuto il diritto di consultare documenti (art. 9 cpv. 1); agli abitanti o
alle associazioni ambientali cui è stata rifiutata la partecipazione a progetti che sottostanno all’EIA
(art. 9 cpv. 2); se le autorità competenti hanno infranto la legislazione ambientale in merito a
decisioni che implicano un EIA (art. 9 cpv. 2).
MAURIZIO DONINI