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ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N. 07/2019

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Porto San Giorgio,
Ravvisata la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della balneazione posti in capo
all’Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo lungo
il litorale del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio, che comprende il territorio costiero dei
Comuni di Porto Sant’Elpidio, Fermo, Porto San Giorgio, Altidona, Pedaso e Campofilone;
Visto il Decreto Legislativo 18.07.2005, n° 171 “Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della Legge 08.07.2003, n° 172” e ss.mm. e ii.;
Visto il Decreto Ministeriale 29.07.2008, n° 146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto
Legislativo 18.07.2005, n° 171, recante il codice della nautica da diporto”;
Visto l’articolo 8 della Legge 8 luglio 2003 n° 172 “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica
da diporto ed il turismo nautico”;
Vista la Legge 3 aprile 1989, n° 147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e
salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;
Visto il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n° 147
concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata
ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato”;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n° 507, recante “Depenalizzazione dei reati minori e
riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n°205;
Visto l’articolo 130 del D.P.R. 02.10.1968, n. 1639 “Regolamento per l’esecuzione della legge
14.07.1965, n. 963”, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il Decreto Legislativo n. 4 in data 09/01/2012 recante “Misure per il riassetto della normativa di
pesca e acquacoltura”;
Visto l’articolo 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall’articolo 9
della Legge 16 marzo 2001, n. 88;
Vista la Legge Regionale 17.10.1999, n. 10 “Conferimento delle funzioni amministrative in materia di
demanio marittimo dalla Regione Marche agli Enti locali”;
Visto il Regolamento Regionale n. 2 del 13 maggio 2004 (B.U.R. n. 51 del 20/05/2004) e successive
modifiche ed integrazioni, recante “Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo della Regione per
finalità turistiche ricreative”;
Viste le Norme tecniche di attuazione del “Piano di gestione integrata delle aree costiere” emanato dalla
Regione Marche con deliberazione amministrativa n. 169 del 02 febbraio 2005 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la Circolare n° 120 serie I Titolo: Demanio Marittimo in data 24.05.2001 dell’allora Ministero dei
Trasporti e della Navigazione recante istruzioni in ordine alla disciplina del demanio marittimo e le
vigenti circolari in materia di demanio marittimo del citato Dicastero e del Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visto il dispaccio n° 82/022468 del 03/04/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

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Viste le circolari prot. n. 34660 in data 7 aprile 2006 e n. 31678 in data 30 marzo 2006 del Comando
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto aventi per oggetto rispettivamente “Ordinanza
Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia
di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di
sicurezza e del servizio di salvamento” ed “Attività di salvamento con l’impiego delle moto
d’acqua”;
Vista l’Ordinanza n. 23/2014 in data 20.06.2014 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il
Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico nel Circondario Marittimo di Porto San Giorgio;
Vista l’Ordinanza n. 17/2019 del Capo del compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto in
materia di limiti di navigazione rispetto alla costa;
Vista la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 14/2014 in data 30.05.2014 e successive
modifiche e integrazioni intervenute con Ordinanza n. 13/2015 in data 08.05.2015;
Sentiti i rappresentanti delle Amministrazioni dei Comuni costieri interessati;
Sentite altresì le associazioni di categoria dei concessionari balneari nel Circondario marittimo di Porto
San Giorgio;
Visto il Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia
ambientale;
Visto l’Accordo del 16 gennaio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la
vigilanza delle piscine ad uso natatorio, l’art. 14 del D.M. 18/03/1996 e le disposizioni attuative
della Regione Marche (D.G.R. 874 del 24/07/2006, D.G.R. 525 del 21/05/2007, D.G.R. 785 del
11/06/2008 e D.G.R. 1307 del 03/08/2009);
Vista la Legge 25 marzo 1985 n.106 concernente il “Volo da Diporto o Sportivo” ed il D.P.R. 09/07/2010
n.133 concernente il “Nuovo Regolamento di attuazione della Legge 25 Marzo 1985 n.106 e, in
particolare, l’art. 2 dello stesso ed il Regolamento ENAC “Regole dell’Aria”, 2^ edizione, del
24/05/2007 e, in particolare l’art. 4.6 bis, relativo al divieto di sorvolo delle spiagge da parte degli
apparecchi VDS;
Visti gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28,
59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione,
R E N D E N O T O

la presente Ordinanza disciplina le attività e taluni aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, alla
tutela dei bagnanti e degli utenti delle spiagge, direttamente connessi all’uso del demanio marittimo, ad
esclusione delle modalità di gestione ed utilizzo dello stesso.
D I S P O N E
ART. 1

– DISPOSIZIONI GENERALI –

1.1 Ai fini dell’applicazione delle presenti norme, la data di avvio e di conclusione della stagione
balneare e gli orari di apertura al pubblico delle strutture balneari sono individuati, per i relativi
aspetti gestori dell’attività balneare, dal Regolamento regionale in premessa citato ed
eventualmente dalle discendenti ordinanze sindacali, a cui si fa espresso rinvio anche per ogni più
ampio riferimento inerente l’uso delle spiagge e le specifiche norme che gli stabilimenti balneari
sono chiamati a rispettare.
1.2 Durante la stagione balneare, così come definita dalla Regione Marche, nei periodi di
funzionamento ed apertura al pubblico delle strutture balneari, i concessionari di aree demaniali
marittime che offrono servizi per la balneazione ed i Comuni per le spiagge libere devono garantire
e rendere operativi i servizi di salvataggio con le modalità indicate nel successivo articolo 4, ad
eccezione dei casi disciplinati dal paragrafo 1.4.
E’ fatto obbligo ai concessionari di aree demaniali marittime ed ai titolari di strutture che offrono
servizi per la balneazione, nonché ai Comuni, per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione
e qualora venga ivi assicurato un servizio di assistenza balneare, di predisporre e posizionare, in

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prossimità dell’accesso ed in posizione che garantisca la massima visibilità, idonei cartelli indicanti i
periodi e gli orari nei quali è garantito il servizio di assistenza bagnanti.
1.3 I cartelli di cui al precedente punto 1.2, al pari di ogni cartello monitore recante avvisi connessi a
situazioni di potenziale pericolo contemplati in più occasioni nel seguito della presente Ordinanza,
dovranno essere collocati in posizione ben visibile dall’utenza e sistemati in modo da non costituire
essi stessi potenziale pericolo. Gli avvisi indicati nei medesimi, oltre che in lingua italiana, devono
essere riportati in più lingue. E’ fatto obbligo ai concessionari/titolari di strutture che offrono servizi
per la balneazione ed ai Comuni per le spiagge libere, di verificare e garantire l’effettiva
esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla
presente Ordinanza di Sicurezza balneare, prevedendone, altresì, laddove necessario, l’immediato
ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili.
1.4 Al di fuori dei periodi di funzionamento ed apertura al pubblico delle strutture balneari indicati al
precedente paragrafo 1.2, qualora i concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di
strutture che offrono servizi per la balneazione, intendessero avvalersi comunque della facoltà di
aprire al pubblico ai soli FINI ELIOTERAPICI, senza assicurare il servizio di salvataggio di cui al
successivo art. 4, essi hanno l’obbligo in tal circostanza di:
– issare la bandiera rossa su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall’utenza;
– posizionare in prossimità di tutti gli accessi (lato strada, nonché a monte e a valle in caso di tratti
di arenile raggiungibili mediante sentieri) ed in ogni altro punto a tal fine ritenuto utile, appositi
cartelli monitori rispondenti ai requisiti di cui al precedente paragrafo 1.3, recanti la seguente
dicitura: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI
SALVATAGGIO” o, in alternativa, altra equivalente dicitura prevista dal vigente regolamento
regionale;
– assicurare, nelle aree in concessione demaniale marittima, la presenza del materiale di primo
soccorso di cui al successivo paragrafo 5.4;
– evitare di offrire servizi specifici (come ad esempio, a titolo indicativo, il noleggio e la locazione
di natanti da diporto da spiaggia, etc.) che possano indurre gli utenti alla balneazione.
1.5 Nel caso in cui i Comuni costieri competenti per giurisdizione non possano provvedere ad attivare il
servizio di salvataggio come disciplinato dalla presente ordinanza e dalle norme regionali citate,
oltre a darne motivata ed immediata comunicazione all’Autorità marittima entro il 31 maggio, hanno
l’obbligo di procedere al posizionamento su tutti i tratti destinati alla libera fruizione di specifici
cartelli monitori ben visibili dagli utenti rispondenti ai requisiti di cui al precedente paragrafo 1.3,
recanti la seguente dicitura: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL
SERVIZIO DI SALVATAGGIO” o, in alternativa, altra equivalente dicitura prevista dal vigente
regolamento regionale.
Detti cartelli, al fine di garantirne la massima visibilità, devono essere posizionati in prossimità di
tutti gli accessi (lato strada e a monte e a valle in caso di tratti di arenile raggiungibili mediante
sentieri) alle aree destinate alla libera balneazione/fruizione ed è fatto obbligo ai Comuni costieri di
assicurarne la permanenza e la sostituzione in caso di danneggiamento e/o di non chiara
visualizzazione.
1.6 Il servizio di salvataggio deve essere garantito anche dai titolari di concessioni e/o dagli utilizzatori
di aree ad “uso esclusivo” delle “colonie marine”. Tale servizio deve essere assicurato per tutto il
periodo di permanenza in spiaggia della colonia. Al di fuori di tale periodo dovrà essere esposta
idonea segnaletica nelle medesime modalità di cui al precedente paragrafo 1.4.
Qualora la “colonia marina” usufruisse di un tratto di spiaggia libera in cui non è assicurato il
servizio di salvataggio in applicazione della deroga di cui al paragrafo 1.5, gli utilizzatori dovranno
comunque farsi carico di garantire tale servizio secondo le modalità di cui al paragrafo 1.2.
1.7 Nel periodo di cui al paragrafo 1.2 deve essere attivato ed assicurato il servizio di salvataggio negli
orari e con le modalità indicate dalla presente Ordinanza, anche su quei tratti di mare o specchio
acqueo che le Autorità competenti dovessero dichiarare temporaneamente non idonee alla
balneazione.
1.8 Per tutta la durata della stagione balneare, è fatto obbligo, ai concessionari balneari ed ai Comuni
per le spiagge libere, di esporre, in luogo ben visibile all’utenza, copia della presente Ordinanza.

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ART. 2

– ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE –
Durante la stagione balneare, così come definita dalla Regione Marche:
2.1 La zona di mare per una profondità di 300 metri dalla battigia è riservata alla balneazione.
Il limite esterno di tale zona di mare deve essere segnalato – entro e non oltre il 1° giugno – a cura
dei concessionari di aree demaniali marittime e dei titolari di strutture che offrono servizi per la
balneazione, nonché dei Comuni per gli specchi acquei antistanti i tratti di arenile destinati alla
libera fruizione, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso adeguatamente ancorati al fondo e
posti a distanza di metri 50 (cinquanta) l’uno dall’altro, parallelamente alla costa, in corrispondenza
delle estremità del fronte a mare della concessione e, comunque, per concessioni aventi un fronte
inferiore, nel numero minimo di due per ogni stabilimento. I suddetti concessionari/titolari ed i
Comuni hanno, altresì, l’obbligo di verificare costantemente che i gavitelli in questione mantengano
la posizione iniziale provvedendo, ove necessario, al loro immediato riposizionamento.
Ai gavitelli di segnalazione della zona di mare riservata ai bagnanti è vietato l’ormeggio di qualsiasi
unità, anche se all’esterno della zona di mare interdetta.
2.2 I concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture che offrono servizi per la
balneazione, nonché i Comuni per le spiagge libere, devono segnalare il limite entro il quale
possono effettuare la balneazione i non esperti al nuoto. Il limite di tali acque definite “sicure” (metri
1,00 di profondità) deve essere segnalato con cartelli monitori rispondenti ai requisiti di cui al
precedente paragrafo 1.3, fissati su pali e riportanti l’indicazione “LIMITE ACQUE SICURE (mt.
1,00)” ovvero, in alternativa, mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco, indicanti la
stessa dicitura, adeguatamente ancorati al fondo e posti a distanza adeguata l’uno dall’altro in
modo tale da essere ben visibili dai bagnanti lungo tutto il fronte mare. Qualora le caratteristiche del
fondale non consentano il posizionamento dei suddetti sistemi di segnalazione (considerata
l’estrema vicinanza alla battigia della linea batimetrica di metri 1,00), è fatto obbligo di apporre sulla
spiaggia idonea segnaletica, ben visibile agli utenti e rispondente ai requisiti di cui al precedente
paragrafo 1.3, recante la seguente dicitura: “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE
(PROFONDITA’ METRI 1,00) NON SEGNALATO”. Resta in capo a ciascun concessionario/titolare,
ovvero ai Comuni per i tratti di spiaggia destinati alla libera fruizione, l’obbligo di verificare i fondali
antistanti le aree di rispettiva competenza e di valutare l’opportunità di segnalare il limite delle
acque sicure unicamente a mezzo di cartelli monitori ovvero di gavitelli bianchi.
2.3 E’ fatto obbligo ai concessionari di aree demaniali marittime ed ai titolari di strutture che offrono
servizi per la balneazione, nonché ai Comuni per le spiagge libere, di informare immediatamente
l’utenza, nel modo ritenuto più opportuno ma comunque in maniera chiara ed inequivocabile, circa
la presenza di eventuali pericoli od ostacoli emersi, sommersi e/o semisommersi (presenza di
buche, avvallamenti irregolari del fondale, scogliere o massi sommerse/affioranti, correnti
pericolose ecc.), adoperandosi con ogni mezzo ed urgenza per il ripristino degli stessi,
provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile.
Gli ostacoli e/o i pericoli per l’utenza dovranno, comunque, essere altrettanto tempestivamente
segnalati mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso (a mare, saldamente ancorati al
fondo in corrispondenza degli stessi) e di idonei cartelli (se a terra), ben visibili agli utenti e
rispondenti ai requisiti di cui al precedente paragrafo 1.3.
2.4 Nella zona di mare di cui al paragrafo 2.1, la navigazione ed il transito di unità navali deve avvenire
secondo le modalità indicate nella vigente Ordinanza del Capo del Compartimento marittimo di San
Benedetto del Tronto che disciplina i limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa.
2.5 Ai fini della sicurezza della navigazione dei natanti, si richiamano le indicazioni di carattere
generale contenute nelle disposizioni in materia di diporto nautico, di cui alla vigente Ordinanza del
Capo del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio.
ART. 3

– ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE –

E’ vietata la balneazione:
1. Nelle acque del porto, nel relativo canale d’accesso e per un raggio di 100 metri dallo stesso,
degli approdi, dei punti d’ormeggio (passerelle, pontili e/o gavitelli destinati all’ormeggio

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autorizzato) e delle darsene, salvo che non sia diversamente stabilito da eventuali specifiche
Ordinanze di disciplina degli ormeggi e degli accosti emanate dalla competente Autorità;
2. all’interno dei corridoi di lancio;
3. nelle foci, nei canali e nei corsi d’acqua comunicanti con il mare;
4. nelle immediate adiacenze di barriere soffolte ed opere poste a difesa della costa, nonché di
condotte, di scolmatori e/o di tubazioni opportunamente segnalate dagli enti competenti e/o dai
concessionari/gestori delle stesse;
5. a meno di 200 metri dalle navi alla fonda in rada;
6. nelle zone di mare temporaneamente o permanentemente dichiarate non idonee alla balneazione
dalle competenti Autorità.
E’ comunque permanentemente interdetto il transito e la sosta delle persone:
a) sulle opere foranee realizzate a protezione degli ambiti portuali;
b) sulle scogliere frangiflutti ed opere similari poste a difesa della costa presenti sia parallelamente
che perpendicolarmente ad essa realizzate.
All’interno dei corridoi di lancio di cui al punto 2 le norme di comportamento da seguire sono le seguenti:
– le unità a vela non dotate di motore, ivi comprese le tavole a vela, devono percorrere i corridoi ad
andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza.
– le unità a motore, ivi comprese le moto d’acqua, quando impossibilitate a transitare con motore
spento o sollevato, devono attraversare i corridoi alla minima velocità di governo e, comunque, a
velocità non superiore a 1 nodo ed in dislocamento, rimanendo all’interno degli stessi e prestando
sempre la massima cautela. In particolare, i conduttori di scooter acquatici devono mantenere una
velocità tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga
dall’acqua. E’ consentita alle unità a motore la navigazione in dislocamento in prossimità
dell’imboccatura dei corridoi di lancio, ai soli fini dell’entrata ed uscita dai medesimi.
– e’ fatto comunque divieto di sostare, ormeggiare ed ancorarsi all’interno dei corridoi di lancio, in
quanto destinati solo al transito delle unità.
ART. 4

– SERVIZIO DI SALVATAGGIO –

4.1 Il servizio di salvataggio, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque, è prestato all’utenza balneare per
finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di
professionalità ed efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale
pianificazione S.A.R. (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso
marittimo.
4.2 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, per una profondità di 5
metri, è strumentale all’attività di salvamento e soccorso e, pertanto, ogni legittima forma di
utilizzazione della stessa non deve comunque recare limitazioni o qualsivoglia impedimento allo
svolgimento del predetto servizio.
4.3 Durante la stagione balneare, nei periodi e negli orari di cui ai paragrafi 1.2 e 4.7, i concessionari di
aree demaniali marittime ed i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione – in forma
singola o associata – nonché i Comuni per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione,
devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l’area di propria competenza, il servizio di
assistenza e salvataggio con almeno un assistente bagnante marittimo ogni 150 metri di fronte
mare, abilitato dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvamento, dalla Società
Nazionale Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A), e
munito di brevetto in corso di validità a tal fine riconosciuto e rilasciato conformemente alle vigenti
disposizioni.
Nel periodo di cui al paragrafo precedente, i titolari delle concessioni assentite per attività balneari,
nell’ambito degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008, potranno continuare a mantenere, in
aggiunta all’assistente bagnanti, un assistente di terra, purché munito almeno di attestato di
abilitazione al BLS, con relative attestazioni e cicli formativi.
4.4 Nel caso di arenili di estensione pari o superiore a 150 metri di fronte mare lineari, il servizio dovrà
essere svolto con almeno un assistente bagnante marittimo ogni 150 metri di fronte mare o
frazione di essi. I concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture che offrono
servizi per la balneazione – in forma singola o associata – nonché i Comuni per le aree destinate

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alla libera balneazione/fruizione, in presenza di particolari conformazioni dell’arenile o della costa
(ad esempio scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, etc…) che impediscono o limitano
la visibilità di tutto o parte dello specchio acqueo antistante il fronte mare, hanno l’obbligo di
prevedere l’incremento del numero degli assistenti abilitati al salvamento, anche in collaborazione
con altre strutture limitrofe, affinché sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare
interessato.
4.5 Ferma restando la diretta responsabilità derivante dagli obblighi di cui al precedente paragrafo 4.4
e la necessaria predisposizione del servizio di assistenza bagnanti a tutela della sicurezza dei
fruitori degli specchi acquei interessati, è ammesso organizzare il servizio di salvamento anche in
forma collettiva/associata, mediante elaborazione di un “Piano organico”, tra stabilimenti balneari e
spiagge libere contigui. In caso di servizio di salvataggio organizzato in forma associata, dovrà
essere garantita, con continuità, la presenza di almeno un assistente bagnante marittimo abilitato
ogni 150 metri consecutivi di fronte mare o frazione di essi. Il suddetto “Piano organico” deve
riportare: i tratti di spiaggia libera e gli stabilimenti balneari contigui per i quali sia condiviso il
servizio (individuando in maniera esatta le concessioni marittime ed il fronte mare interessati, a
mezzo di idonea planimetria dalla quale sia identificato, con certezza, il tratto di mare coperto dal
servizio di salvamento in forma associata), le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la
loro esatta dislocazione, il numero e l’ubicazione delle postazioni di salvataggio, la denominazione
dell’eventuale società fornitrice del servizio. In caso di stabilimenti associati, il piano collettivo deve
essere comunicato per iscritto all’Ufficio marittimo competente almeno 20 giorni prima dell’inizio del
servizio, indicando la volontà di avvalersi del servizio congiunto. L’Autorità marittima si riserva di
richiedere, rispetto a quanto così prodotto, eventuali integrazioni o informazioni aggiuntive, nonché
di adottare motivato provvedimento di diniego e respingimento del “Piano organico” pervenuto,
laddove ritenuto insufficiente o non confacente con i profili di sicurezza presupposti dalla presente
Ordinanza. E’ comunque fatto obbligo ai singoli concessionari e, se del caso, anche al Comune, di
esercitare la vigilanza sull’efficienza di detto servizio e di collaborare attivamente alla sicurezza dei
bagnanti.
4.6 I concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture che offrono servizi per la
balneazione, nonché i Comuni (per le spiagge libere ove fosse garantito l’espletamento del servizio
di assistenza bagnanti) dovranno issare una bandiera di colore rosso ed esporre specifica
cartellonistica in tutti i casi in cui il servizio di salvataggio risulti non attivo.
4.7 Il servizio minimo di salvataggio dovrà essere attivato e garantito obbligatoriamente ed in via
continuativa almeno dalle ore 10.00 alle ore 18.00, come di seguito precisato (intendendosi per
“fine settimana” i giorni di sabato e domenica, e per giorni “feriali”, dal lunedì al venerdì inclusi):
a) per il primo fine settimana del mese di giugno con un assistente bagnante marittimo ogni
150 metri di fronte mare, con facoltà, in capo al responsabile del servizio di salvamento, di poter
eventualmente predisporre, nella fascia oraria 13:00/15:00, un assistente bagnante marittimo
ogni 300 metri di fronte mare qualora la limitata affluenza di bagnanti lo permettesse;
b) a partire dal secondo sabato di giugno e per tutti i restanti fine settimana dello stesso
mese, nonché per il primo fine settimana del mese di settembre, con un assistente
bagnante marittimo ogni 150 metri di fronte mare;
c) durante tutti i giorni feriali di giugno successivi al secondo fine settimana e per quelli del
mese di settembre antecedenti al primo fine settimana, con un assistente bagnante
marittimo ogni 150 metri di fronte mare, con facoltà, in capo al responsabile del servizio di
salvamento, di poter eventualmente predisporre, nella fascia oraria 13:00/15:00, un assistente
bagnante marittimo ogni 300 metri di fronte mare qualora la limitata affluenza di bagnanti lo
permettesse;
d) per il mese di luglio e per quello di agosto, con un assistente bagnanti marittimo ogni 150
metri di fronte mare.
Qualora particolari condizioni climatiche dovessero favorire il prolungamento o l’anticipo dell’attività
balneare oltre la prima domenica di settembre ovvero prima del primo sabato del mese di giugno, i
concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture che offrono servizi per la
balneazione che non intendessero avvalersi della facoltà prevista al precedente paragrafo 1.4,
avranno l’obbligo di assicurare il servizio di salvataggio con le medesime modalità di cui al punto
4.7, lett. c).

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4.8 Dell’operatività del servizio di assistenza e salvataggio dovrà essere dato avviso pubblico mediante
apposito cartello conforme ai requisiti di cui al precedente paragrafo 1.3 ovvero comunicazione a
mezzo di apparato di diffusione sonora.
4.9 Nel caso di temporanea assenza o allontanamento dell’assistente bagnante è fatto obbligo, ai
concessionari di aree demaniali marittime ed ai titolari di strutture che offrono servizi per la
balneazione, nonché ai Comuni per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione, di
provvedere alla preventiva sostituzione con altro assistente bagnante abilitato.
4.10 La postazione di salvataggio deve essere collocata in posizione mediana rispetto al fronte mare –
comunque in posizione tale da assicurare la piena visibilità dello specchio acqueo – su idonea
piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno 2 metri.
Presso la postazione devono essere sempre prontamente disponibili:
a. un binocolo;
b. un paio di pinne (di misura idonea, quale dotazione individuale);
c. una maschera e snorkel;
d. un megafono;
e. galleggiante di soccorso tipo “Rescue Can” (c.d. baywatch);
f. 300 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle o galleggiante di
soccorso tipo “Rescue Can” (c.d. baywatch), montato su rullo, agganciato alla piattaforma di
osservazione (in modo da tenerlo fissato saldamente al terreno quando in uso) e prontamente
amovibile ove se ne ravvisi la necessità;
g. una unità a remi (pattino) di colore rosso idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio
recante, su ambo i lati, ben visibile, la scritta “SALVATAGGIO” di colore bianco; detta unità deve
essere equipaggiata di scalmi, remi e dotata di un salvagente anulare di tipo approvato munito
di una sagola galleggiante di almeno 25 metri, di un mezzo marinaio o gaffa, e di un ancorotto.
Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve essere mantenuta
sempre efficiente e pronta all’impiego;
h. è rimessa alla valutazione del concessionario/gestore la possibilità:
– di rendere disponibili un casco di sicurezza (tipo rafting) e un giubbotto di salvataggio
(lifejacket) di tipo approvato da far eventualmente indossare all’assistente bagnante qualora
ritenuti di utile ausilio in relazione ai possibili tipi di intervento;
– di predisporre, in aggiunta, ma non in alternativa al natante di cui al precedente punto g), una
tavola “S.U.P. (Stand Up Paddle) – Rescue” ovvero anche una moto d’acqua (acquascooter),
previa comunicazione da inviare in tal senso all’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San
Giorgio da parte del responsabile del servizio di salvamento almeno 20 giorni precedenti
l’avvio del servizio. Nel solo caso della moto d’acqua, tale comunicazione dovrà contenere:
1. i nominativi ed i titoli – patente nautica e brevetto di assistente bagnante marittimo – del
personale da impiegare;
2. caratteristiche e dotazioni della moto d’acqua;
3. polizza assicurativa (da allegare in copia) dell’unità che, oltre a prevedere la copertura per
la responsabilità civile, assicuri tutte le persone trasportate;
4. dichiarazione da parte del responsabile del servizio di salvamento di farsi carico della
responsabilità dell’espletamento del servizio anche con l’impiego di acquascooter.

4.11 L’utilizzo della moto d’acqua, in aggiunta al natante tradizionale, è da intendersi subordinato al
congiunto rispetto delle seguenti condizioni:
– il conduttore deve essere maggiorenne e munito di patente nautica in corso di validità;
– presenza a bordo di un abilitato al salvamento in aggiunta al conduttore;
– impiego della moto d’acqua adibita all’attività di salvamento, in via esclusiva, per tale
destinazione;
– il mezzo, recante la scritta “SALVATAGGIO” o “RESCUE” su entrambi i lati, deve essere
mantenuto in perfetta efficienza e posizionato in prossimità della battigia pronto all’uso cui è
destinato; sull’arenile è vietato effettuare alcuna operazione di rifornimento carburante o forma di
manutenzione del mezzo;
– il mezzo deve essere dotato di acceleratore a ritorno automatico, nonché di adeguato ed idoneo
dispositivo a norma di legge, che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del
conduttore;

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– il conduttore e l’operatore presente a bordo devono obbligatoriamente indossare un mezzo di
salvataggio individuale di tipo approvato indipendentemente dalla distanza dalla costa, nonché un
idoneo casco protettivo;
– la moto d’acqua può essere provvista di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di
maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico riconosciuto in ordine alle capacità di
galleggiamento e certificata in relazione all’idoneità al recupero/trasporto. Il relativo impiego potrà
essere effettuato solo da personale a tal fine specificatamente abilitato.
E’ rimessa alla valutazione del concessionario/gestore la possibilità di integrare l’equipaggiamento
del predetto mezzo nautico con ogni ulteriore dotazione ritenuta opportuna e/o necessaria per
agevolare l’espletamento in sicurezza delle operazioni di salvataggio e garantire, al contempo, un
maggior livello di salvaguardia dell’incolumità del conduttore e dell’operatore.
L’utilizzo del “S.U.P.-Rescue”, in aggiunta al natante tradizionale, è da intendersi parimenti
subordinato al congiunto rispetto delle seguenti condizioni:
– il conduttore deve essere maggiorenne ed abilitato al salvamento;
– impiego della tavola adibita all’attività di salvamento, in via esclusiva, per tale destinazione;
– il mezzo (dotato di apposito remo) di colore rosso e recante, ben visibile, la scritta bianca
“SALVATAGGIO” o “RESCUE”, deve essere mantenuto in perfetta efficienza e posizionato in
prossimità della battigia pronto all’uso cui è destinato;
– il conduttore presente a bordo deve obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio di tipo
approvato indipendentemente dalla distanza dalla costa.
L’eventuale impiego della moto d’acqua o del “S.U.P.-Rescue”, quali risorse aggiuntive ma non
sostitutive del natante previsto per lo svolgimento del servizio di salvataggio reso a norma del
precedente punto 4.10, lett. g), viene comunque rimesso al prudente apprezzamento degli
operatori assistenti bagnanti interessati che avranno cura di valutarne adeguatamente l’utilizzo in
funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericolante e sua
posizione, presenza di bagnanti, etc.. Dette unità, qualora impiegate, devono essere condotte con il
criterio della massima perizia, prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei
bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l’incolumità
di altre persone presenti.
4.12 I concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture che offrono servizi per la
balneazione, nonché i Comuni per le spiagge libere, sono responsabili dell’esistenza, dell’efficienza
tecnico-nautica e dell’integrità strutturale di tutte le dotazioni sin qui indicate, con particolare
riguardo al natante per il servizio di salvataggio di cui al punto 4.10, lett. g).
4.13 Fermo ogni ulteriore e concorrente vincolo derivante dall’applicazione della vigente normativa in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, per le finalità di cui al presente articolo, è fatto obbligo in
capo ai concessionari di aree demaniali marittime ed ai titolari di strutture che offrono servizi per la
balneazione, nonché ai Comuni per le spiagge libere, di vigilare affinché ogni assistente bagnante:
a. abbia con sé, ed in corso di validità, il brevetto che lo abilita;
b. indossi una maglietta di colore rosso recante la scritta bianca “BAGNINO DI SALVATAGGIO”;
c. sia dotato di fischietto;
d. sorvegli continuativamente l’area a lui assegnata, stazionando presso la propria postazione di
salvataggio, lungo la battigia ovvero sull’unità destinata all’espletamento del servizio di
salvataggio, adoperandosi a tenere sempre un comportamento che, per perizia marinaresca e
per professionalità, sia corretto ed atto a garantire il rispetto delle norme di sicurezza individuate
dalle ordinanze vigenti, non mancando di segnalare immediatamente, direttamente o tramite il
concessionario/Comune, all’Autorità marittima ogni eventuale incidente verificatosi e/o intervento
effettuato durante l’attività;
e. conosca l’esatta ubicazione del materiale di primo soccorso (di cui al successivo paragrafo 5.4),
conservato nelle strutture balneari;
f. issi, a seconda dei casi previsti dalla presente Ordinanza, la prevista bandiera bianca o rossa;
g. prima di iniziare il proprio turno, appronti la postazione di salvataggio, verificando l’esatta
consistenza e la presenza di tutte le dotazioni necessarie per lo svolgimento del servizio (con
particolare attenzione all’unità di colore rosso destinata al salvataggio, di cui si dovrà
preventivamente accertare la perfetta integrità strutturale e la galleggiabilità), segnalando
prontamente al concessionario/titolare, nonché al referente del Comune per le spiagge libere, le
eventuali carenze/mancanze riscontrate ai fini dell’immediato ripristino.

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4.14 I concessionari di area demaniale marittima ed i titolari di strutture che offrono servizi per la
balneazione, nonché i Comuni per le spiagge libere, dovranno, altresì:
a. vigilare affinché venga lasciata libera da ostacoli ed attrezzature di qualsiasi genere la fascia dei
5 metri dalla battigia ed affinché, nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio o
nello specchio acqueo antistante, non vengano posizionate attrezzature o quant’altro che possa
impedire, ostacolare o ritardare eventuali interventi di soccorso in mare;
b. segnalare tempestivamente all’Autorità marittima competente eventuali incidenti e/o eventi
straordinari in corso o conclusi attinenti la sicurezza della balneazione, facendo pervenire al più
presto e, al massimo, entro 24 ore dall’evento, con ogni mezzo (fax, mail, brevi manu) alla
suddetta Autorità marittima la “scheda di rilevazione incidenti” allegata alla presente Ordinanza,
curandone la compilazione in ogni parte.
4.15 L’assistente bagnante in servizio non può essere impiegato in altre attività o comunque destinato,
anche in via temporanea, ad altro servizio (salvo le ipotesi di forza maggiore e previa sostituzione
con altro operatore abilitato). Diversamente, ferme le congiunte responsabilità di cui al successivo
paragrafo 4.18, risponderà della distrazione dal servizio dell’assistente bagnante anche il
concessionario/titolare, nonché il referente del Comune per i tratti di spiaggia libera.
4.16 L’assistente bagnante deve immediatamente adoperarsi, informando il concessionario/titolare o il
referente del Comune, affinché l’utenza sia portata a conoscenza di possibili rischi o pericoli
durante il servizio e, in particolare, in caso di improvviso moto ondoso (le cosiddette “onde
anomale”). In tale circostanza, l’assistente abilitato al salvataggio darà l’immediato seguente
avviso: “ATTENZIONE! MOTO ONDOSO IN AUMENTO”. In relazione a quanto precede, la
postazione fissa dell’assistente bagnanti dovrà essere dotata di idonei sistemi acustici di
comunicazione (altoparlanti, megafoni o altro). Il concessionario/titolare della struttura balneare o il
referente del Comune, qualora siano constatati i fenomeni sopra descritti, devono curarne
l’immediata informazione all’Autorità marittima competente, tramite i numeri 1530 o 0734/676304
(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio) per le azioni di accertamento di eventuali
responsabilità in ordine al verificarsi di tali eventi, ovvero, in caso di richiesta di soccorso, tramite il
NUMERO BLU 1530 (gratuito).
4.17 Fermo restando i consequenziali provvedimenti sanzionatori, gli assistenti bagnanti che dovessero
rendersi responsabili delle mancanze di cui ai precedenti punti, saranno segnalati, a seconda dei
casi, alla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvamento, alla Società Nazionale
Salvamento (S.N.S.) ovvero alla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A), per ogni
valutazione di merito circa l’eventuale mantenimento del brevetto.
4.18 In considerazione della peculiare e delicata funzione svolta dall’assistente bagnante e di quanto
stabilito dal precedente paragrafo 4.3, restano fermi la responsabilità e l’obbligo di vigilanza in capo
ai concessionari di aree demaniali marittime ed ai titolari di strutture che offrono servizi per la
balneazione – in forma singola o associata – nonché ai Comuni per le aree destinate alla libera
balneazione/fruizione. L’assistente bagnante sarà ritenuto direttamente responsabile di eventuali
comportamenti difformi o negligenti rispetto agli adempimenti dovuti in ragione del servizio
espletato. Il concessionario, il responsabile della struttura balneare o il referente comunale, ferma
restando la propria analoga responsabilità estesa al buon andamento dell’intero servizio, assumerà
altresì la veste di obbligato in solido ai sensi dell’art. 6, comma 3 della Legge n. 689/1981, per
culpa in vigilando, in caso di infrazioni commesse dall’assistente bagnante.
4.19 Analogamente a quanto disposto per il mare, nelle aree demaniali marittime ovvero presso gli
stabilimenti balneari ove insistono piscine o vasche, fermo restando il rispetto della specifica
normativa per dette installazioni, deve essere presente almeno 1 assistente bagnante – dedicato a
tale servizio in modo esclusivo – munito di specifica abilitazione al salvamento. Per vasche con
specchi d’acqua superiori a 100 mq. deve essere garantita la presenza di almeno 2 assistenti
bagnanti. Il personale di assistenza deve indossare una maglietta di colore rosso con la scritta
bianca “BAGNINO DI SALVATAGGIO”. L’accesso alle piscine al di fuori degli orari di utilizzo dovrà
essere efficacemente interdetto mediante l’impiego degli accorgimenti previsti dalla vigente
normativa in materia di sicurezza.

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ART. 5

– DISCIPLINA PARTICOLARE PER LE STRUTTURE BALNEARI –

5.1 In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati, a cura
del concessionario di strutture dedicate alla balneazione, due salvagenti anulari, di tipo approvato,
in stato di efficienza e pronti all’uso, corredati di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, nonché
cartelli idonei ad indicare il numero ed eventualmente il nome della concessione demaniale
marittima di riferimento.
5.2 I concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture che offrono servizi per la
balneazione, nonché i Comuni per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione (qualora sia
assicurato il servizio di assistenza bagnanti), devono rendere disponibile almeno un pennone/asta
su cui dovranno essere tempestivamente issate le sottonotate bandiere rosse e/o bianche, ad
un’altezza di almeno 4 metri, ed in posizione ben visibile, a cura dell’assistente bagnanti e sotto la
congiunta responsabilità dello stesso concessionario/titolare/Comune.
 BANDIERA ROSSA, almeno una, da utilizzare:
– in caso di balneazione pericolosa. In tale circostanza, l’avviso di balneazione pericolosa dovrà
essere ripetuto più volte anche a mezzo di apparecchiature di diffusione sonora;
– per l’apertura dello stabilimento ai soli fini elioterapici nei periodi a tal fine consentiti.
 BANDIERA BIANCA, almeno una, da utilizzare in presenza di servizio di salvataggio attivo e
condizioni meteo-marine buone.
5.3 Presso ogni singolo stabilimento balneare devono esser presenti anche un megafono o un impianto
di diffusione sonora, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a
favore dell’utenza balneare.
5.4 Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito almeno da:
a) – tre bombole individuali di ossigeno terapeutico da un litro con riduttori di pressione con
mascherine per uso immediato; delle tre bombole, due devono risultare collegate al gruppo
riduttore e la terza di riserva;
– o, in alternativa, una bombola di ossigeno terapeutico da due litri, con riduttore di pressione, ed
una seconda, da un litro, di riserva dotate di mascherina pronte all’uso;
– o, in alternativa tre bombole di ossigeno terapeutico del tipo monouso senza regolatore di
pressione munite di mascherine pronte all’uso;
b) un set completo di cannule di respirazione bocca a bocca;
c) un pallone “Ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità
Sanitarie;
d) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni ed i medicinali in
corso di validità prescritti dalla normativa vigente.
Il materiale di cui al presente paragrafo dovrà essere collocato, per l’immediato utilizzo, in locale
idoneo, rapidamente raggiungibile, adeguatamente segnalato con apposita cartellonistica e non
necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a locale di primo soccorso,
ove devono essere tenute pronte all’uso le dotazioni di primo soccorso previste.

ART. 6

DISCIPLINA DEI SUBACQUEI IN IMMERSIONE

E OBBLIGO DI SEGNALAZIONE AL DI FUORI DELLE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE
L’applicazione delle norme del presente articolo è da ritenersi valida tutto l’anno.
6.1 Ogni subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi in superficie secondo le modalità previste
dall’art. 130 del D.P.R. 1639/68 e del Decreto 29.07.2008, n. 146 in premessa citati ed eventuali
successive modifiche ed integrazioni.
In particolare il segnalamento dovrà prevedere: di giorno un galleggiante di colore rosso/arancione
recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, ovvero dalla bandiera “Alfa” del Codice
Internazionale dei Segnali; di notte un segnale costituito da una luce lampeggiante gialla visibile in
superficie, a giro di orizzonte. Detti segnali, in condizioni normali di visibilità, devono essere visibili
a non meno di 300 metri di distanza. Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo
segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.
6.2 Se vi è un mezzo nautico di appoggio alle immersioni, il predetto segnale deve essere innalzato su
detta unità, a bordo della quale dovrà stazionare anche almeno una persona pronta ad intervenire

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in caso di necessità. E’ fatto divieto al suddetto mezzo nautico di navigare nella fascia dei 300 metri
dalla battigia, riservata alla balneazione.
6.3 Il subacqueo deve operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.
6.4 All’obbligo di segnalazione è soggetto anche il bagnante, non accompagnato da idonea unità, che
effettui attività di nuoto al di fuori del limite delle acque riservate alla balneazione durante la
stagione balneare. In tal caso, il galleggiante di segnalazione di colore arancione previsto per
l’attività subacquea dovrà essere collegato al nuotatore con una sagola non più lunga di 3 metri.

ART. 7

DISCIPLINA DELLA DISTANZA MINIMA DI NAVIGAZIONE DAGLI APPRESTAMENTI DI
SEGNALAZIONE DEI SUBACQUEI IMMERSI IN MARE E/O DI BAGNANTI IN ATTIVITA’ DI NUOTO
7.1 Le norme contenute nel presente articolo si applicano a tutte le unità navali, di qualsiasi tipo e
dimensione, in navigazione nelle acque del Circondario marittimo di Porto San Giorgio.
7.2 L’applicazione temporale delle norme del presente articolo non è limitata al periodo della stagione
balneare, ma si estende all’intero anno.
7.3 Tutte le unità navali, di qualsiasi tipo e dimensione, in navigazione nelle acque del Circondario
marittimo di Porto San Giorgio dovranno, in corso di navigazione, prestare la massima attenzione
all’eventuale presenza in mare di segnali diurni o notturni, prescritti dal precedente articolo 6, per
indicare la presenza di subacquei in immersione ovvero bagnanti intenti nell’attività di nuoto.
7.4 In caso di avvistamento di tali segnali, le unità navali dovranno procedere con la massima cautela,
mantenendosi ad una distanza non inferiore a 100 metri dal galleggiante di segnalazione, dal
mezzo nautico di appoggio o dal nuotatore.
ART. 8

– DISCIPLINA DELLA PESCA –

8.1 Durante la stagione balneare, l’esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea,
regolamentata al successivo punto 8.2, E’ VIETATO nelle zone di mare riservate alla balneazione,
come individuate nell’articolo 2, nel periodo compreso tra le ore 07.00 e le ore 20.00.
8.2 Fermo quanto disposto dall’art. 6 del Decreto Legislativo 4/2012 del 09/01/2012 e s.m.i., la pesca
subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca,
approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968 n° 1639 e successive modificazioni ed integrazioni cui si fa
rinvio ai sensi di legge.
Durante la stagione balneare E’ VIETATA la pesca subacquea nelle zone di mare riservate alla
balneazione e comunque entro metri 500 dalle spiagge frequentate da bagnanti.
8.3 E’ VIETATO attraversare le zone frequentate da bagnanti e gli specchi acquei riservati alla
balneazione con armi subacquee cariche.
ART. 9

– VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO (VDS) –

9.1 Al fine di garantire la sicurezza della balneazione lungo i litorali ed eccetto quando necessario per il
decollo e l’atterraggio su aeroporti costieri, dal 1 giugno al 30 settembre compresi, è vietato, agli
apparecchi di cui all’articolo 2, lettera b) (VDS) del D.P.R 133/2010, il sorvolo delle spiagge e degli
specchi acquei ad esse prospicienti ad un altezza inferiore ai 1000 ft (300 metri).
Fermo restando il rispetto dei limiti di circolazione imposti dall’art. 9, comma 4, del citato D.P.R., le
prescrizioni di cui al presente paragrafo non si applicano agli aeromobili di Stato e di soccorso.

ART. 10
– DISPOSIZIONI FINALI –

10.1 La presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga le proprie Ordinanze n°14/2014 e n° 13/2015 e
tutte le altre norme non compatibili e in contrasto con la stessa, dovrà essere esposta, a cura dei
concessionari di aree demaniali marittime, dei titolari di strutture che offrono servizi per la

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balneazione e dei Comuni rivieraschi, in luogo ben visibile agli utenti, per tutta la durata della
stagione balneare.
I divieti di navigazione, riportati nella presente Ordinanza non si applicano alle unità navali della
Guardia Costiera, degli altri Corpi di polizia e, quando in attività, ai mezzi autorizzati che effettuano
campionamenti della flora/fauna marina e delle acque (per questi ultimi fermo il rispetto della
concorrente disciplina di cui all’Ordinanza n°17/2019 del Capo del Compartimento Marittimo di San
Benedetto del Tronto).
10.2 Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti
disposizioni delle correlate Ordinanze comunali e delle Ordinanze emanate dall’Ufficio

Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio consultabili sul sito www.guardiacostiera.gov.it/porto-
san-giorgio.

10.3 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve le
maggiori o diverse responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi:
– degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
– del vigente Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171 e del relativo regolamento di attuazione di
cui al Decreto Ministeriale n°146/2008;
– del Decreto Legislativo n° 4/2012 in data 09/01/2012 e del D.P.R. n°1639/68;
– delle specifiche Ordinanze sindacali in materia sanitaria;
– degli articoli 650 e 673 del Codice Penale.
Si fa, altresì, salva l’applicazione della normativa speciale per gli specifici illeciti di carattere
sanitario.
10.4 E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui
pubblicazione verrà assicurata mediante affissione all’albo dell’Ufficio Circondariale Marittimo di
Porto san Giorgio, agli albi dei Comuni rivieraschi di Porto Sant’Elpidio, Fermo, Porto San Giorgio,
Altidona, Pedaso e Campofilone, nonché nella pagina “Ordinanze” del sito internet
www.guardiacostiera.gov.it/porto-san-giorgio.
Porto San Giorgio, 09 maggio 2019

IL COMANDANTE

Tenente di Vascello (CP) Ciro PETRUNELLI
(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3, 2° comma del D.Lgs 39/1993)