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Città di Falconara inoltra appello al Giudice Sportivo

Il Città di Falconara comunica di aver inoltrato appello, tramite il proprio legale Avv. Michele
Cozzone, presso la corte sportiva d’appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di
convalidare lo 0-1 maturato in Città di Falconara-Ternana Calcio Femminile, gara valida per la
18° giornata di serie A femminile per cui aveva proposto reclamo in primo grado.
Comunica inoltre di aver inoltrato un esposto-denuncia alla Procura Federale della FIGC, alla
Procura Generale del CONI, all’Ufficio Legale della FIGC e alla Lega Nazionale Dilettanti, in
merito alle diverse violazioni regolamentari e disciplinari perpetrate dalla S.S.D. A.R.L.
Ternana Femminile in occasione di alcune gare del Campionato Nazionale Serie A Femminile
di Calcio a Cinque 2018/2019, nonché con riguardo alla anomala e sospetta situazione
venutasi a determinare nell’ambito della pratica di riconoscimento, presso la Divisione Calcio
a Cinque, della condizione di “formata in Italia” della calciatrice del club umbro sig.ra Eleonora
Cipriani.
Il commento del presidente Marco Bramucci: “Per la prima volta in 23 anni della nostra storia
nella FIGC ci ritroviamo a dare risalto mediatico ad una nostra azione legale e soprattutto a
dover ricorrere alla Procura Federale e all’Ufficio Indagini, chiedendo l’attenzione della LND,
della FIGC e del CONI.
Ma la vicenda in cui ci siamo imbattuti è di una gravità assoluta e non può e non deve passare
inosservata.
Il nostro reclamo in primo grado, preannunciato il 4 febbraio e notificato alle parti mercoledì
6, era in realtà un ricorso molto semplice: la Ternana si era presentata in campo il 3 febbraio
con solo 5 formate in Italia, contravvenendo il regolamento che obbliga le squadre in serie A
femminile a schierarne almeno 6.
In data 12 febbraio (!) abbiamo ricevuto le controdeduzioni del club umbro che dichiaravano
di aver provveduto in data 1 febbraio a depositare a mano presso la sede di Roma della
Divisione Nazionale il certificato storico di residenza della calciatrice Eleonora Cipriani, stante
il mancato funzionamento del portale della LND da cui si dovrebbe spedire on line questo tipo
di documentazione.
Pertanto la calciatrice Cipriani, attraverso la consegna di questo documento, sarebbe stata da
ritenersi “formata in Italia” da quella precisa data e quindi la società umbra sarebbe stata in
regola avendo schierato così 6 “formate in Italia” nella gara del 3 febbraio.
Nello sciogliere la riserva il Giudice Sportivo Renato Giuffrida in data 1 marzo confermava
quanto esposto dalla società Ternana Calcio Femminile, rigettando il nostro reclamo,
nonostante il regolamento creato dalla Divisione Nazionale stessa imponga alle società di
inviare i certificati storici di residenza, come del resto ogni tipo di documentazione,
esclusivamente tramite l’apposita area on line.
In sede di formulazione dell’appello in secondo grado abbiamo richiesto gli atti ufficiali del
procedimento. Atti che hanno decisamente alimentato i nostri sospetti.
La Ternana Calcio Femminile si sarebbe accorta intorno a giovedì 31 gennaio che la propria
calciatrice Eleonora Cipriani non sarebbe ancora “formata in Italia”.
Prodotto il certificato storico di residenza della propria tesserata in data 1 febbraio presso
l’anagrafe di Terni, avrebbe cercato di spedirlo tramite l’area on line riservata alle società.
Ma il malfunzionamento del portale le avrebbe impedito di completare questa operazione.
Questo malfunzionamento è una bugia, dal momento che venerdì 1 febbraio 2019 il portale
della LND ha funzionamento sempre correttamente.
In genere, qualora non funzionasse, la LND si premura attraverso i propri canali di avvertire le
società delle ore in cui questa aerea è inaccessibile.
Aggiungiamo che venerdì 1 febbraio era una data catartica per il calcio a 5 nazionale, essendo
l’ultimo giorno utile per tesserare calciatori poi in regola con la partecipazione alle gare della
stagione 2018-19. E nessuno ha notato nulla.