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DEBITI FUORI BILANCIO, EX AMMINISTRATORI CONDANNATI DALLA CORTE DEI CONTI

Prima o poi tutti i nodi vengono al pettine! Esordiscono così dal gruppo d’opposizione “Senso Civico per
Santa Vittoria”, a seguito delle condanne inflitte dalla Corte dei Conti agli amministratori Comunali di
maggioranza ed alla Segretaria del Comune di S. Vittoria in Matenano, responsabili dell’approvazione nel
Dicembre 2013 di una deliberazione di riconoscimento di Debiti Fuori Bilancio.
La sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti per le Marche, ha infatti recentemente posto
fine ad una lunga e complessa vicenda di responsabilità amministrativa, emettendo e pubblicando ben due
sentenze di condanna per danno erariale nei confronti di:
Carlo Maria Pettinelli, sindaco pro tempore nel 2013 del Comune di Santa Vittoria in Matenano,
dell’allora segretaria Comunale Carla Concetti, nonché dei componenti di maggioranza Stefano Maria
Ciavaglia, Nazzareno Senzacqua, Luigi Cicconi, Agostino Tempestilli, Paolo Viozzi e Giampiero Funari;
tutti ritenuti responsabili dalla Procura della Repubblica Regionale, di rispondere del danno prodotto al
Comune di Santa Vittoria in Matenano, in conseguenza de comportamento gravemente colposo consistito
nell’aver riconosciuto nell’anno 2013 debiti fuori bilancio in assenza dei presupposti previsti dalla legge.
Passiamo alla ricostruzione dei fatti:
Come testualmente riportato in una delle due sentenze pubbliche emesse dalla Corte dei Conti per le
Marche; l’istruttoria è stata aperta delegando per le indagini la Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, dopo
aver ricevuto dalla Segretaria Comunale Carla Concetti, copia della deliberazione consiliare n. 28/2013,
di riconoscimento di debiti fuori bilancio per un importo complessivo di € 92.079,43.
Il riconoscimento di legittimità del debito, veniva approvato con il voto favorevole dei 7 consiglieri di
maggioranza e quello contrario dei 2 di minoranza; consiglieri di minoranza che oltre al voto contrario,
allegavano alla deliberazione un copioso verbale nel quale venivano elencati e puntualizzati tutti i motivi
per i quali non era assolutamente possibile riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio. Motivi
peraltro tutti riportati e confermati nella sentenza n. 162/2018, nella quale la Procura Regionale, pone in
evidenza che l’atto di riconoscimento del debito era stato adottato:
– Con pareri di non conformità sia del responsabile dell’area economica e finanziaria che dell’organo di
revisione.
– Che mancavano le schede attestanti la congruità dei debiti.
– Che l’eventuale avanzo presunto del 2013 da applicare al 2014 era subordinato al non utilizzo di
anticipazioni di tesoreria ed al rispetto del patto di stabilità.
– Ma soprattutto, che il riconoscimento era avvenuto in mancanza dei presupposti normativi fondamentali
ed indispensabili stabiliti dagli artt. 78; 191 e 194 del TUEL.
Svolgimento del processo.
Due sono state le procedure intraprese dagli 8 evocati in giudizio:
La prima è quella dell’ex Sindaco Carlo Maria Pettinelli e della segretaria Carla Concetti, che tramite i
rispettivi legali difensori, Carlo e Luca Scarpantoni e Francesco Capitani, peraltro assenti nella Camera
di consiglio, hanno depositato “comparsa di costituzione con richiesta di rito abbreviato” per la
definizione alternativa del giudizio, mediante il pagamento di una somma non superiore al 50% della
pretesa risarcitoria. (D. lgs 174/2016).
La seconda procedura invece è stata quella intrapresa dai restanti amministratori Ciavaglia, Senzacqua,
Cicconi. Tempestilli, Viozzi e Funari, tutti costituitisi in giudizio e difesi dall’avvocato Lucchetti.

Contestazioni sollevate.
Molteplici e pesantissime sono le contestazioni sollevate dalla Procura Regionale ai sette amministratori
chiamati in causa, alla segretaria Comunale ed ai Dirigenti.

Infatti, come riportato nelle sentenze pubbliche, il comportamento posto in essere dai convenuti in
giudizio, risulta essere:
“gravemente colposo”, assunto in una condotta “conta legem” connotata da gravissima “negligenza e
superficialità”. Il riconoscimento dei debiti è avvenuto in una situazione di “conclamato disordine
amministrativo” in “mancanza dei presupposti di legge ed omettendo di verificare sia la sussistenza di
obbligazioni giuridiche che i necessari presupposti di utilità ed arricchimento richiesti”. L’ente è stato
caricato di un “debito non spettante”, in considerazione di spese “tutte prevedibili e facilmente
programmabili” da parte del Comune.
La Procura inoltre, non ha ritenuto persuasive sia le deduzioni pervenute, che le audizioni del Sindaco
avvocato Pettinelli. I pareri favorevoli della segretaria Comunale, sono stati espressi “nonostante le
evidenti illegittimità” ed “omissione di ogni adeguata istruttoria”.
Inoltre, sempre a parere della Procura Regionale, i pareri resi dagli organi qualificati a ciò deputati,
seppur negativi, non hanno mai evidenziato la principale criticità del mancato perfezionamento di
contratti validi per l’ente, questo riprova di un “un generale disordine organizzativo/gestionale”,
imputabile ai soggetti preposti dall’ordinamento alla direzione/organizzazione dell’ente locale (Sindaco,
Segretaria Comunale e Dirigenti).
Il tempo è galantuomo, dicono dal gruppo “Senso Civico per S. Vittoria”, sono trascorsi quasi cinque anni
dall’approvazione della “Scellerata” delibera 28, che nel corso del tempo ha scaturito in ambito
amministrativo numerosissime diatribe, polemiche, vicende giudiziarie, annullamenti, riconoscimenti
parziali o mancati pagamenti, culminati perfino con la mozione di sfiducia nel 2015 nei confronti
dell’allora Sindaco Fabiola Di Flavio, la quale, si era fermamente opposta al riconoscimento e pagamento
di quei debiti fuori bilancio, ereditati dall’amministrazione Pettinelli e ritenuti a suo parere illegittimi.
Illegittimità oggi ampiamente confermata dalla Corte dei Conti con le condanne per danno nei confronti
dei soggetti indicati nelle sentenze n. 39/2018 e 162/2018.
La vicenda, concludono dal gruppo civico, dovrebbe indurre ad una profonda riflessione, nei confronti
delle accuse infamanti rivolte a coloro che si erano opposti con forza al pagamento di somme ritenute
illegittime, da parte di chi non conosceva, o chi faceva finta di non conoscere in modo appropriato la
realtà dei fatti.