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Infolampo: Povertà – Farmaci

Il 47% degli anziani è a rischio o in povertà energetica
Essere “poveri energetici” o rischiare seriamente di diventarlo con forti difficoltà ad acquistare servizi
minimi come elettricità e acqua calda e a riscaldare o raffreddare correttamente le proprie abitazioni.A
vivere in questa condizione è il 47% degli anziani, intervistati nell’ambito di una indagine realizzata
dallo Spi-Cgil (il Sindacato dei pensionati) e dalla Fondazione Di Vittorio che sarà presentata oggi a
Roma.
Secondo l’analisi il 14% degli anziani è da considerarsi indigente perché non può far fronte ai bisogni
primari e non è nelle condizioni di poter mantenere una temperatura adeguata nella propria abitazione,
anche in ragione della totale assenza di misure di
efficientamento energetico – a partire dai doppi vetri – e in
molti casi della mancanza dell’impianto di riscaldamento.
Ad uno stato di povertà energetica si accompagnano
generalmente condizioni di salute precarie se non
compromesse.
Gli anziani a rischio povertà energetica sono invece oltre il
33%. Non hanno condizioni economiche familiari né
agiate né di indigenza ma non riescono comunque a
garantirsi una temperatura confortevole nell’ambiente
domestico. Sono per lo più famiglie mononucleari
(tendenzialmente vedove o vedovi) che vivono in
abitazioni di dimensioni ridotte che non superano i 60mq
situate in condomini e in ambienti urbani. Il 53% degli
anziani a fronte di un maggiore disponibilità finanziaria è
in grado di mantenere una temperatura adeguata sia nella
stagione estiva che in quella invernale, senza ripercussioni negative sulle condizioni di salute. Riesce a
pagare delle bollette a consumi limitati grazie all’adozione di misure di efficientamento energetico.
Attenzione ai bonus energetici, strumenti che sulla carta avrebbero dovuto limitare e contrastare questi
fenomeni. Solo il 30% delle famiglie che avevano diritto ne hanno effettivamente fatto uso. Una
percentuale che dimostra come la misura, seppur importante, non ha sortito gli effetti sperati e non ha
coinvolto tutte le persone che ne avevano bisogno.
Dalla indagine è emerso che molti degli aventi diritto non ne hanno effettivamente fatto richiesta e che
una parte rilevante delle famiglie che sono in condizione di povertà energetica ne resterebbe comunque
fuori data l’architettura complessa della misura e il complicato iter amministrativo per attivarla.Si rende
pertanto necessario rafforzare questo strumento allargando la platea dei beneficiari, aumentando l’importo
dei bonus e semplificando le procedure burocratiche che li regolano.Allo stesso tempo occorre anche
puntare maggiormente sulle misure volte ad accrescere l’efficienza energetica delle abitazioni che.
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«Così non va, cambiate il decreto
sicurezza»

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Big Pharma e la privatizzazione del Ssn
Dal 1978 al 2018: 40 anni di storia del farmaco. E la vera storia del Sovaldi risolutivo contro l’epatite
C: un caso destinato a ripetersi se non si immagina una negoziazione dei prezzi economicamente
sostenibile per la collettività.
di Alice Cauduro
Se è vero che le parole recano spesso tracce di altri significati, la storia del farmaco negli ultimi
quarant’anni racconta di tradimenti. Possiamo dire che la parola farmaco è divenuta nel tempo paradigma
di un’ambivalenza semantica che esprime le ambiguità dei rapporti tra diritti, Stato e mercato.
La nascita de Servizio sanitario nazionale: universalismo, eguaglianza e partecipazione
Nel 1978 il legislatore italiano istituì il Servizio sanitario nazionale (Ssn) con parole innovative,
superando il testo costituzionale, che pure aveva espressamente qualificato come fondamentale il diritto
alla salute (art. 32 Cost.). Entrarono nel lessico sanitario l’eguaglianza e la partecipazione nell’accesso
alle cure (art. 1 l.833/1978), principi che trovano riferimento nella Costituzione italiana (artt. 2, 3, Cost.).
La legge istitutiva del Ssn supera lo stesso testo costituzionale laddove subordina la gratuità delle cure
all’indigenza dell’individuo (art. 32 co.1 Cost.), affermando l’universalismo dell’accesso alle cure e
rispondendo all’evidenza (colta già in sede costituente) che di fronte al costo elevato di certe cure anche il
cittadino più facoltoso è indigente.
La legge del 1978 definisce in maniera inedita la disciplina del farmaco usando espressioni come
funzione sociale del farmaco e prevalente finalità pubblica della produzione; afferma che la produzione e
la distribuzione devono essere regolate secondo criteri coerenti con gli obiettivi del Servizio sanitario
nazionale; attribuisce al legislatore statale la competenza a disciplinare diverse attività farmaceutiche
(dall’autorizzazione all’immissione in commercio alla disciplina dei prezzi dei farmaci mediante una
corretta metodologia per la valutazione dei costi, etc.) (art. 29).
Sempre nel 1978, a marzo, la Corte costituzionale dichiarava illegittima la norma di un regio decreto che
vietava la brevettabilità dei farmaci. La Corte sosteneva che l’evidenza internazionale dimostrava non
solo l’assenza di una relazione causa-effetto tra aumento dei prezzi e brevetto, ma anche la presenza di
interventi autoritativi in grado di compensare gli effetti del brevetto stesso.
Nel 1978 il modello della determinazione del prezzo dei farmaci era quello del prezzo amministrato,
sicché il mercato dei farmaci veniva regolato attraverso un intervento pubblico incisivo.
Gli anni Novanta: tra privatizzazioni e liberalizzazioni
Tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta si comincia ad intravedere un altro modo di intendere il ruolo dello
Stato anche rispetto ai diritti sociali. Mercato unico e libera circolazione divengono centrali
nell’ordinamento europeo e dunque in quello italiano. Tutela della concorrenza, liberalizzazioni e
privatizzazioni sono i processi di riferimento di quegli anni. Il modello della programmazione – mai
davvero praticata – lasciava definitivamente spazio a quello della regolazione quale intervento pubblico
ritenuto idoneo e sufficiente a raggiungere l’obiettivo dell’apertura ai mercati e la garanzia della fruizione
dei servizi pubblici essenziali.
Negli anni Novanta si sarebbe affermato per il mercato dei farmaci il c. d. prezzo sorvegliato che
impediva di superare la media dei prezzi relativi a prodotti simili nell’ambito dell’allora Comunità
Europea. Oggi l’impresa farmaceutica contratta il prezzo dei farmaci rimborsati dal Ssn con l’Agenzia
Italiana del farmaco (AIFA), mentre per gli altri farmaci il prezzo viene fissato liberamente dall’impresa,
in assenza di un intervento pubblico nella determinazione del prezzo (modello del prezzo negoziato e
modello del prezzo libero).
In quegli anni una normativa (frammentata) andava ad ampliare il quadro di riferimento della disciplina
del farmaco; si pensi alla legge che introdusse il modello del prezzo sorvegliato (per i farmaci non da
banco) su determinazione del CIPE (legge 23 dicembre 1993, n. 537); il c.d. Accordo Trips, firmato a
Marrakech il 15 aprile 1994 in tema di brevetto; la legge sulla rimborsabilità dei medicinali non ancora
autorizzati, in caso di assenza di valida alternativa terapeutica (23 dicembre 1996, n. 648); la legge sulle
sperimentazioni cliniche in campo oncologico, che disciplinò la c. d. prescrizione off label dei farmaci (8
aprile 1998, n. 94).
Anni Duemila: l’Europa del farmaco e mercato internazionale
Negli anni Duemila l’Unione europea contribuiva ad ampliare il quadro di riferimento della disciplina dei
farmaci anzitutto con la normativa sui farmaci orfani, cioè di quei farmaci necessari alla cura delle
malattie rare per i quali i costi di sviluppo e commercializzazione rischiano di non essere recuperati con le
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