FermoHomeNotizie in EvidenzaUltimissime Notizie

Regolamento di Disciplina del Diporto Nautico nel Circondario Marittimo di Porto San Giorgio

maresicuroIl Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto

di Porto San Giorgio:

VISTA la Legge 8 luglio 2003, n. 172 in materia di “Disposizioni per il riordino e il rilancio della

nautica da diporto e del turismo nautico”;

VISTO il D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto ed attuazione della

direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 08.07.2003, n. 172 -;

VISTO il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 in materia di “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del

decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il codice della nautica di diporto;

VISTO il Decreto ministeriale 26 gennaio 1960 in materia di “Disciplina dello sci nautico”, così

come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974;

VISTA la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 “Ratifica ed esecuzione sul regolamento internazionale

del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre

1972”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, 241 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di

procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il dispaccio protocollo n. 260268 in data 10.03.1993 dell’allora Ministero della Marina

Mercantile – Direzione Generale del Naviglio – in materia di “circolazione delle unità da

diporto durante la stagione estiva”;

VISTO il dispaccio protocollo n. 5993 in data 07.04.2008 della Direzione Generale per il Trasporto

Marittimo e Lacuale e Fluviale, in materia di “utilizzo di unità da diporto per il trasporto di

praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo”;

VISTO il dispaccio protocollo n. 02.02.158-INT in data 18.04.2008 del Comando Generale del

Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di “uso commerciale delle unità da diporto –

utilizzo di unità da diporto per il trasporto di praticanti immersioni subacquee a scopo

sportivo e ricreativo – numero massimo delle persone trasportabili”;

VISTO il dispaccio protocollo n. 1031 in data 23.01.2009 Direzione Generale per il Trasporto

Marittimo e Lacuale e Fluviale, in materia di “richiesta di chiarimenti in merito alle

disposizioni del Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da Diporto (D.M.

146/08)”;

VISTO il dispaccio protocollo n. 0009203 in data 03.02.2009 del Comando Generale del Corpo

delle Capitanerie di Porto, in materia di “chiarimenti in merito all’applicazione del Titolo III,

Capo III, del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146, recante norme di sicurezza per le

unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo

sportivo e ricreativo;

VISTO il dispaccio protocollo n. 0020652 in data 10.03.2009 del Comando Generale del Corpo

delle Capitanerie di Porto, in materia di Disciplina del segnalamento del subacqueo e

utilizzo del pedagno o pallone di superficie gonfiabile”;

VISTA l’Ordinanza n. 72/2009 della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, emanata in

data 30.06.2009 “Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nel porto di

Porto San Giorgio”;

VISTA la Circolare n.02.02.70/7385 datata 25.01.2013 del Comando Generale del Corpo delle

Capitanerie di Porto “Attività sportivo – nautica denominata “Ray-Board, “Snorkeling

trainato”, “Seafly”, “Sub-wing” o “Suferboard”;

VISTA la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 29/2012 in data 25.05.2012 e successive

modificazioni intervenute;

VISTA l’Ordinanza n. 27/2014 della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, emanata in

data 26.05.2014, con la quale è stata disciplinata la navigazione delle unità da diporto

rispetto alla costa nell’ambito del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto;

VISTA la Circolare n° 51241 in data 31.05.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie

di Porto, relativo alla disciplina dei “JetLev Flyer”, “FlyBoard” e dispositivi assimilabili;

RITENUTO necessario disciplinare con specifico regolamento l’attività di noleggio e locazione nonché

ogni attività ricreativa e turistico locale connessa al diporto nautico nell’ambito del

Circondario Marittimo di Porto San Giorgio che va dalla foce del fiume Chienti esclusa al

Comune di Campofilone incluso;

ATTESA la necessità di stabilire ogni utile prescrizione i fini della sicurezza della navigazione e della

salvaguardia della vita umana in mare;

VISTI gli articoli 17, 28, 30,68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 e 524 del

relativo Regolamento di Esecuzione,

O R D I N A

Articolo 1 (Approvazione)

A decorrere dalla data odierna, è approvato e reso esecutivo il “Regolamento sulla disciplina del

diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio” che, allegato alla

presente Ordinanza, ne costituisce parte integrante.

Ai fini della presente ordinanza, si richiamano le definizioni contenute nell’annesso Regolamento

ovvero nella vigente normativa, in particolare nel Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 in

premessa citato.

L’annesso Regolamento disciplina, per quanto non già espressamente previsto da leggi e/o

regolamenti, ogni attività turistico-ricreativa locale con l’utilizzo di unità da diporto, nonché gli aspetti

inerenti il noleggio e la locazione di natanti da diporto, l’esercizio delle attività subacquee a scopo

sportivo turistico, comprese le attività di “Diving” e per il conseguimento di brevetti.

Le disposizioni della presente Ordinanza si applicano, inoltre, salvo che non sia diversamente

specificato, anche alle unità diverse dalle unità da diporto, che navighino nelle acque e/o all’interno

dei porti del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio.

La presente ordinanza non esime gli interessati dal munirsi di ogni ulteriore atto di competenza di

organi e/o enti cui la legge riconosca a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente e/o

indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.

I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza se alla condotta di unità da diporto,

saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti

dall’illecito comportamento, a norma dell’articolo 53 e seguenti del Decreto Legislativo 18 luglio

2005, n. 171, ovvero, negli altri casi, saranno imputabili, autonomamente o in eventuale concorso

con altre fattispecie, del reato contravvenzionale di cui all’articolo 1231 del Codice della

Navigazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante:

 affissione all’albo di questo Ufficio;

 trasmissione agli altri Enti/Amministrazioni interessate;

 inserimento alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale

www.guardiacostiera.it/portosangiorgio;

 invio a Sodalizi Nautici, Circoli e Associazioni Sportivi, cooperative di pesca, con l’obbligo di

esporla in luogo ben visibile al pubblico e all’utenza, nonché di darne conoscenza ai propri

associati.

L’art. 9.2 dell’Ordinanza n. 14/2014 in data 30.05.2014 recante “Ordinanza di Sicurezza Balneare” è

abrogato.

Porto San Giorgio, 20.06.2014

Articolo 2 (Applicazione)

Articolo 3 (Norme sanzionatorie)

Articolo 4 (Disposizioni finali)

F.to IL COMANDANTE

T.V. (CP) Giuseppe QUATTROCCHI

“REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL’AMBITO DEL

CIRCONDARIO MARITTIMO DI PORTO SAN GIORGIO”

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Unità da diporto: qualsiasi unità costituita dallo scafo e da uno o più altri

Natante da diporto: le unità da diporto a remi;

Natante da spiaggia: i natanti di cui all’art. 27, comma 3 – lett. c) del Codice

Imbarcazione da diporto: ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata

Moto d’acqua, acqua scooter,

jet ski:

Locazione di unità da diporto: il contratto con il quale una delle parti (locatore) si

Noleggio di unità da diporto: il contratto con cui una delle parti (noleggiante), in

Noleggio di imbarcazioni e navi

da diporto in forma

“occasionale”

(ex art. 49 – bis del D.lgs.

18.07.2005 n. 171):

(Definizioni)

componenti, destinate alla navigazione da diporto.

le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a

10 metri, misurata secondo gli opportuni standard

armonizzati (EN/ISO/DIS 8666).

della Nautica di diporto. In particolare essi sono: i natanti

denominati “jole”, “pattini”, “sandolini”, “mosconi”,

“pedalò”, “tavole a vela” e “natanti a vela con superficie

velica non superiore a 4 metri quadrati”. A questi viene

parificato, per tipologia, lo stand up puddle.

secondo gli opportuni standard armonizzati (EN/ISO/DIS

8666).

un natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro metri

che utilizza un motore a combustione interna con una

pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e

destinato ad essere azionato da una o più persone.

obbliga, verso corrispettivo, a cedere all’altra parte

(conduttore/locatario) il godimento di un’unità da diporto,

per un periodo di tempo determinato. Con l’unità da

diporto locata il conduttore/locatario esercita la

navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;

quindi, il conduttore/locatario che sottoscrive il contratto,

in quanto tale, è responsabile dell’esercizio della

navigazione e della sicurezza di tutte le persone

trasportate, ancorché partecipanti alle manovre.

corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a

disposizione dell’altra (noleggiatore) un’unità da diporto,

per un determinato periodo di tempo, da trascorrere a

scopo ricreativo in zone marine od in acque interne di sua

scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite

dal contratto. L’unità noleggiata rimane sempre nella

disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta

anche l’equipaggio (incluso il comandante o conducente).

Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale

dell’unità. Il comando e la condotta dell’imbarcazione da

diporto possono essere assunti dal titolare, dall’utilizzatore a

titolo di locazione finanziaria dell’imbarcazione, ovvero,

attraverso l’utilizzazione di altro personale, con il solo

requisito del possesso della patente nautica, di cui

all’articolo 39 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, in

Passeggero: qualsiasi persona che non faccia parte dell’equipaggio, di

Scuola di vela: qualsiasi scuola di avviamento agli sport nautici gestite dalle

Scuola di tavole a vela: qualsiasi scuola di avviamento agli sport nautici gestite dalle

“Ray-board”, “Snorkeling

trainato”, “Seafly”, “Sub-wing” o

“Surferboard”:

“JetLev Flyer”, e similari:

“Flyboard” e similari:

deroga alle disposizioni recanti l’istituzione e la disciplina dei

titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in

luogo della patente nautica, il conduttore deve essere

munito di titolo professionale del diporto.

età superiore ad 1 (un) anno.

Federazioni Nazionali e della Lega Navale Italiana; che

abbia come scopo l’istruzione ai fini della condotta di natanti

da diporto a vela con deriva mobile.

Federazioni Nazionali e della Lega Navale Italiana che

abbia come scopo l’istruzione ai fini della condotta delle

tavole a vela “windsurf”.

attività sportivo-acquatiche consistenti nell’effettuazione

dello snorkeling sfruttando, per l’avanzamento in acqua, il

traino di una slitta alla quale il bagnante è collegato con le

mani libere o in cui sono ricavate le impugnature per il

bagnante.

mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna,

simile ad una moto d’acqua, con un apparato jet costituito

da due ugelli idrogetto, allacciato alle spalle

dell’utilizzatore/conduttore, alla prima collegato tramite un

tubo, attraverso il quale l’unità galleggiante invia acqua di

mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono,

dando al conduttore sostentamento idro-dinamico, direzione

e velocità.

Apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su

degli stivali indossati dall’utilizzatore/conduttore e collegato

ad una moto d’acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto

a qualsiasi tipo di moto d’acqua, con lo stesso principio di

movimento e sostentamento del JetLev Flyer.

(Norme Generali sulla navigazione)

Articolo 2

1. All’interno dei porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Porto San Giorgio, tutte le unità devono

navigare con la massima prudenza nonché procedere ad una velocità non superiore a 3 (tre)

nodi, fatti salvi i casi di comprovata forza maggiore.

2. Le unità in ingresso/uscita al/dal porto devono mantenere la dritta rispetto alla mezzeria

dell’imboccatura e non devono intralciare la manovra di altre navi in ingresso/uscita al/dal porto,

quando quest’ultime si trovano già in manovra.

3. La navigazione di ogni tipo di unità nell’ambito degli specchi portuali e in uscita/entrata dal/al

porto è consentita esclusivamente con l’uso del motore.

4. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme del

“Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare” (Colreg ‘72).

5. Qualsiasi unità cui non risulta assegnato uno stabile ormeggio in porto, prima di approcciare la

manovra di ingresso al porto, deve contattare sul canale 16 VHF, la Sala Operativa dell’Ufficio

Circondariale Marittimo – Guardia Costiera – di Porto San Giorgio per ottenere il nulla osta

all’ingresso e l’indicazione del punto di ormeggio temporaneo. Durante la sosta temporanea in

porto deve essere sempre garantita la presenza di personale pronto ad eseguire

immediatamente qualsiasi manovra eventualmente ordinata dall’Autorità Marittima per

comprovate esigenze di carattere operativo.

6. I comandanti/conduttori delle unità che si dirigono presso l’ormeggio abituale, pur rimanendo

responsabili per ogni danno provocato nel corso delle manovre, non hanno l’obbligo di

richiedere il nulla osta all’ingresso in porto all’Autorità Marittima, essendo tuttavia tenuti ad

ottenerlo qualora intendano ormeggiare, anche per brevi periodi, presso accosti diversi da

quello assegnato.

7. All’interno delle acque portuali e nella relativa rada, così come definita dal vigente

“Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nel porto di Porto San Giorgio”

in premessa citato, è vietato stazionare alla fonda ed esercitare ogni attività e/o prova con

qualsiasi tipo di unità, se non espressamente autorizzata dall’Autorità Marittima.

8. Durante la stagione balneare, così come definita dalla Regione Marche, nella zona di mare fino

ad una distanza di 300 metri dalla battigia è riservata alla balneazione. In tale zona è pertanto

vietata la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e l’ormeggio di qualsiasi unità a vela e/o a motore,

tavole da surf, windsurf, kitesurf, acquascooter e mezzi similari. Per l’atterraggio/partenza delle

predette unità dalla battigia è pertanto obbligatorio l’utilizzo di appositi corridoi di lancio di cui

all’art. 3 del presente Regolamento. Nella zona riservata alla balneazione è esclusivamente

consentita la navigazione a lento moto di unità condotte a remi, a motore spento e con l’elica

sollevata dall’acqua, prestando la massima attenzione ai bagnanti.

9. Tutte le unità in navigazione devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 (cento)

metri dai segnali di posizionamento di subacquei in immersione (bandiera rossa con striscia

diagonale bianca, issata su boa galleggiante di colore rosso o a bordo di unità appoggio).

Articolo 3

(Corridoi di lancio)

Tutti coloro che intendano realizzare un corridoio di lancio per l’atterraggio e la partenza delle

unità a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela, moto d’acqua e similari, devono

attenersi alle disposizioni emanate in materia dalla Regione Marche ed in particolare all’art. 6 del

Regolamento Regionale 13 maggio 2004 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:

a) larghezza di metri 20. Tale misura, che in ogni caso non potrà essere inferiore a metri 10,

potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri

20, ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con

il fronte mare della concessione;

b) lunghezza, per quanto possibile, perpendicolare alla linea di costa, pari a metri 300;

c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e

distanziati ad intervalli di 10 metri per i primi 100 metri e successivamente ogni 20 metri (per un

totale di 20 gavitelli);

d) individuazione dell’imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche, ben

visibili, sui gavitelli esterni di delimitazione;

e) apposizione sulla battigia all’inizio del corridoio di un apposito cartello recante la dicitura

(redatta in più lingue tra cui l’italiano e l’inglese): “CORRIDOIO RISERVATO AL TRANSITO DI

UNITA’ – DIVIETO DI BALNEAZIONE”;

I corridoi di lancio installati a cura dei titolari di stabilimenti balneari, fermo restando il rispetto

delle prescrizioni sopra specificate, dovranno essere posizionati nel rispetto dei limiti spaziali

della concessione demaniale marittima assentita per finalità turistico-ricreative, in prossimità di

uno dei due limiti laterali, in modo che tale attività non contrasti con l’attività di balneazione.

Qualora i corridoi di lancio siano destinati esclusivamente alla disciplina del kite-surf, dovranno

essere conformi alle prescrizioni impartite dall’articolo 12 comma 5 del presente Regolamento.

Norme di comportamento all’interno dei corridoi di lancio:

a) le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi di lancio ad

andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza;

b) è vietato l’ormeggio o la sosta di qualsiasi unità nel corridoio di lancio;

c) le unità a motore, ivi comprese le moto d’acqua, devono attraversare i corridoi a lento

moto e, comunque, a velocità non superiore ad 1 nodo in modo da evitare emissioni di

scarico e/o acustiche che arrechino disturbo ai bagnanti.

I corridoi posizionati lungo le spiagge del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio sono da

ritenersi “ad uso pubblico” a prescindere dal soggetto che lo realizza, su cui, comunque, grava

l’onere di mantenerlo in efficienza.

Articolo 4

(Tipi di navigazione)

Le imbarcazioni da diporto con marcatura CE in relazione all’abilitazione posseduta possono

navigare:

A senza alcun limite, per la categoria di progettazione “A” di cui all’allegato II del Decreto

legislativo 18 luglio 2005, n.171;

B con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la

categoria “B” di cui all’allegato II del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171;

C con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per

la categoria di progettazione “C” di cui all’allegato II del Decreto legislativo 18 luglio 2005,

n.171;

D per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde

fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione “D” di cui all’allegato II del Decreto legislativo

18 luglio 2005, n.171.

Le imbarcazioni da diporto senza marcatura CE, in relazione all’abilitazione posseduta possono

navigare:

A senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;

B fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne.

I natanti da diporto provvisti di marcatura CE possono navigare:

A nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all’allegato II del Decreto

legislativo 18 luglio 2005, n.171.

I natanti da diporto senza marcatura CE possono navigare:

A entro sei miglia dalla costa;

B entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se

riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato, ai sensi dell’articolo

10 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, ovvero, autorizzato ai sensi del Decreto

legislativo 14 giugno 2011, n. 104. In tale caso durante la navigazione deve essere

tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità,

ovvero, l’attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;

C entro trecento metri dalla costa, i natanti privi di motore denominati jole, pattini, sandolini,

mosconi, stand up puddle, pedalò e similari;

D entro 1 (uno) miglio dalla costa, ad esclusione delle zone di mare riservata alla balneazione, per

le tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati;

E nella fascia di mare compreso tra cinquecento metri e un miglio dalla costa per gli acquascooter

o moto d’acqua e similari.

Articolo 5

(Persone trasportabili sulle unità da diporto)

1. Per le imbarcazioni iscritte nei Registri Imbarcazioni da Diporto tenuti dalle Autorità Marittime,

ovvero, dagli Uffici Provinciali dei Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi

e Statistici autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il numero massimo delle

persone trasportabili è quello annotato nella licenza di navigazione rilasciata sulla base dei dati

riportati nella documentazione tecnica presentata all’atto dell’iscrizione.

2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come

segue:

A per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del

proprietario, di cui ai punti 2.2. e 2.5 dell’allegato II del Decreto legislativo 18 luglio 2005,

n.171;

B per le unità non munite di marcatura CE:

 se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di

 se non omologate è determinato come segue:

conformità del costruttore;

 tre persone per unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50;

 quattro persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri

4,50;

 cinque persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri

6,00;

 sei persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50;

 sette persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri

8,50;

 nove persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50.

3. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla

certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuto a

bordo quando il numero delle persone trasportate è superiore a quello precedentemente

indicato.

4. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili

è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di materiale imbarcato.

Articolo 6

(Divieti e obblighi)

Nei porti del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio e nel raggio di 300 metri dall’imboccatura,

salvo eventuali autorizzazioni rilasciate, per specifiche occasioni, dall’Autorità Marittima, è vietato

effettuare:

A la balneazione;

B la pesca, salvo eventuali autorizzazioni rilasciate dall’Autorità Marittima;

C gara natatorie e di canottaggio, salvo eventuali autorizzazioni rilasciate dall’Autorità Marittima;

D regate veliche, motonautiche e sci nautico;

E la navigazione a remi con qualsiasi tipo di unita;

F la navigazione con l’uso della sola vela. Il trasferimento delle unità a vela, compresi i piccoli

natanti delle classi Laser e similari, in dotazione alle scuole di avviamento vela, dovranno

essere trasferite verso la zona di allenamento, a mezzo di gommoni in dotazione alla stessa

scuola vela, comandate da personale esperto su cui ricade la responsabilità per l’eventuale

adozione di misure suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di

potenziale pericolo.

SCUOLE DI VELA – SCUOLE DI TAVOLE A VELA

CAPITOLO II

Articolo 7

(Svolgimento dell’attività)

Le scuole di vela devono essere in possesso di licenza, autorizzazione e/o ogni altro

provvedimento, previsto dalle norme vigenti.

Dette scuole devono essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, gli

allievi e gli istruttori responsabili dell’attività addestrativa.

L’uso dei natanti è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capitolo I del presente

Regolamento, alle norme vigenti in materia di navigazione da diporto.

L’istruzione in mare degli allievi deve avvenire:

A in ore diurne (dall’alba al tramonto) con condizioni meteo marine assicurate favorevoli;

B con l’assistenza di unità d’appoggio ad idrogetto e/o con motore con elica schermata. Dette

unità dovranno stazionare in prossimità degli allievi, pronti ad intervenire in caso di emergenza

e/o assistenza.

C L’eventuale trasferimento dalla spiaggia alla zona di addestramento, deve avvenire percorrendo

gli appositi corridoi di lancio, ad andatura ridotta al minimo necessario tale da garantire il

governo del mezzo procedendo, comunque, con la massima prudenza. Le domande di

autorizzazione per l’installazione di detti corridoi, sia prospicienti ad arenili in concessioni che

liberi, dovranno essere presentate alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti;

D Tutte le persone a bordo dei natanti a vela e/o tavole a vela, devono indossare

permanentemente una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, munita di

fischietto, ovvero, una muta galleggiante.

DISCIPLINA SULL’USO DELLE TAVOLE A VELA (Windsurf)

CAPITOLO III

Articolo 8

(Disposizioni generali)

La navigazione delle tavole a vela (windsurf) è consentita in ore diurne (dall’alba al tramonto), con

condizioni meteo marine assicurate e favorevoli, durante la stagione balneare così come definita

dalla Regione Marche e secondo le modalità indicate nella vigente Ordinanza del Capo del

Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto che disciplina i limiti della navigazione delle

unità da diporto rispetto alla costa.

Articolo 9

L’uso delle tavole a vela è vietato:

1. all’interno dei porti e nel raggio di 300 metri dall’imboccatura;

2. nelle zone di mare destinate all’atterraggio ed alla partenza di navi;

3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all’ancoraggio così come

definita dal vigente “Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nel porto di

Porto San Giorgio” in premessa citato;

4. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;

5. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;

6. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda.

Articolo 10

(Condizioni e limitazioni per l’esercizio dell’attività)

1. per condurre le tavole a vela bisogna aver compiuto quattordici anni di età. Si prescinde dal

requisito dell’età per la partecipazione all’attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento

agli sport nautici gestite da federazioni nazionali e/o dalla Lega Navale Italiana, a condizione

che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano

coperti dall’assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a

terzi;

2. coloro che esercitano l’attività devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio di

tipo conforme alla vigente normativa, ovvero, muta galleggiante indipendente dalla distanza

dalla costa in cui la navigazione viene svolta;

3. le persone e/o scuole che svolgono l’attività, saranno ritenute direttamente responsabili

dell’efficienza e della sicurezza del mezzo utilizzato;

4. l’Autorità Marittima è da ritenersi espressamente manlevata da qualsiasi responsabilità per ogni

danno a persona e/o cose che dovesse eventualmente verificarsi nel corso di tale attività;

5. per la partenza e l’atterraggio da zone frequentate dai bagnanti, la navigazione deve avvenire

all’interno degli appositi corridoi di lancio autorizzati. In assenza dei corridoio di lancio, le tavole

a vela, nella fascia di mare riservata alla balneazione, hanno l’obbligo di procedere con vele

ammainate. Le domande di autorizzazione per l’installazione di detti corridoi, sia prospicienti ad

arenili in concessioni che liberi, dovranno essere presentate alle Amministrazioni comunali

territorialmente competenti.

DISCIPLINA SULL’USO DELLE TAVOLE A VELA CON AQUILONE (KITE-SURF)

CAPITOLO IV

Articolo 11

(Disposizioni Generali)

L’esercizio del KITE-SURF nell’ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Porto San

Giorgio, è consentita esclusivamente :

A in ore diurne (dall’alba al tramonto), con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, durante

la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche, e secondo le modalità indicate

nella vigente Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto

che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto la costa;

B nelle aree appositamente indicate nei piani di utilizzazione degli arenili approvati dalle

competenti Amministrazioni comunali e/o nelle aree destinate ad uso esclusivo per l’esercizio di

detta pratica sportiva.

Articolo 12

L’uso del KITE-SURF è vietato:

1. all’interno dei porti e nel raggio di 300 metri dall’imboccatura;

2. nelle zone di mare destinate all’atterraggio ed alla partenza di navi;

3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all’ancoraggio così come

definita dal vigente “Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nel porto di

Porto San Giorgio” in premessa citato;

4. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;

5. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;

6. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda.

Articolo 13

(Condizioni e limitazioni per l’esercizio dell’attività)

1. per condurre le tavole a vela con aquilone (KITE-SURF) bisogna aver compiuto sedici anni di

età. Si prescinde dal requisito dell’età per la partecipazione all’attività di istruzione svolta dalle

scuole di avviamento agli sport nautici gestite da federazioni nazionali e/o dalla Lega Navale

Italiana, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i

partecipanti siano coperti dall’assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati

alle persone e/o a terzi;

2. coloro che esercitano l’attività devono indossare permanentemente un ausilio al galleggiamento

(cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, trapezio galleggiante e/o una

muta galleggiante);

3. le persone e/o scuole che svolgono l’attività, saranno ritenute direttamente responsabili

dell’efficienza e della sicurezza del mezzo utilizzato;

4. l’Autorità Marittima è da ritenersi espressamente manlevata da qualsiasi responsabilità per ogni

danno a persona e/o cose che dovesse eventualmente verificarsi nel corso di tale attività;

5. nelle zone di mare riservate alla balneazione l’atterraggio e la partenza deve avvenire all’interno

di appositi corridoi di lancio autorizzati ed aventi, come da schema sotto riportato, le seguenti

caratteristiche:

 larghezza fronte a spiaggia minima di metri 30 ad allargarsi sino ad un’ampiezza di metri 80

ad una distanza dalla costa di metri 250.

 delimitati lateralmente fino alla distanza di 300 metri dalla spiaggia da due linee di boe di

colore arancione distanziati di metri 20 l’una dall’altra;

 i corpi morti delle boe costituenti le predette linee delimitatrici devono essere collegate tra di

loro sul fondo mediante cima non galleggiante;

 per agevolare l’individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia gli ultimi gavitelli esterni posti

al limite delle due linee di boe ai 300 metri, devono essere di colore arancione ed avere un

diametro di 80 centimetri;

LINEA DI BOE METRI 300

METRI 250

SPIAGGIA

MT 30

6. l’impiego del corridoio e limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;

7. il titolare dell’autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento

della segnaletica galleggiante delle corsie;

8. in prossimità della battigia, in corrispondenza dell’ingresso al corridoio di lancio, deve essere

posizionato apposito cartello recante la dicitura (redatta in più lingue tra cui l’italiano e l’inglese):

“CORRIDOIO RISERVATO AL TRANSITO DI UNITA’ – DIVIETO DI BALNEAZIONE”;

9. le domande di autorizzazione per l’installazione di detti corridoi, sia prospicienti ad arenili in

concessioni che liberi, dovranno essere presentate alle Amministrazioni comunali

territorialmente competenti;

10. munirsi di idoneo mezzo nautico per il recupero, in condizioni di emergenza del KITE-SURF;

11. munirsi di idoneo presidio di primo soccorso nonché di apparato VHF anche di tipo portatile da

utilizzarsi per eventuali comunicazioni di emergenza con la Sala Operativa dell’Ufficio

Circondariale Marittimo – Guardia Costiera – di Porto San Giorgio sul canale 16;

12. la partenza ed il rientro del KITE-SURF deve avvenire con la tecnica del body-drag, facendosi

trascinare dall’aquilone con il corpo fino alla distanza di 100 metri dalla battigia. Nei 100 metri è

consentito il transito di un KITE-SURF per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro.

(Tipologia ed utilizzo dei KITE – SURF)

Il KITE-SURF può essere di tipo a 2 ovvero 4 cavi e deve essere obbligatoriamente dotato di un

dispositivo di sicurezza che permetta l’apertura dell’ala e il conseguente sventamento mantenendolo

comunque vincolata alla persona.

KITE – SURF di tipo a 2 cavi : sgancio rapido tipo sci nautico su una delle 2 linee; sull’altra ritenuta

di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento;

KITE – SURF di tipo a 4 cavi: sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza

vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell’ala).

L’utilizzatore del KITE-SURF deve, altresì, essere munito di idonea scotta di sicurezza per il

recupero dell’ala collegata ad una estremità ad uno dei cavi dell’aquilone (ad una distanza

prestabilita) e, all’altra estremità al KITE in modo da permette a quest’ultimo, in caso di emergenza,

di mollare la barra (e quindi l’ala), di recuperare in sicurezza l’attrezzatura e di ammarare in maniera

controllata.

E’ vietato lasciare il KITE-SURF incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell’ala e

riavvolto completamente il cavo sul boma.

TRAINO DI GIOCHI D’ACQUA E PICCOLI GOMMONI

CAPITOLO V

Articolo 15

(Disposizioni generali)

L’esercizio dell’attività di traino di giochi d’acqua (banana boat o similari) è consentita in ore diurne

(dall’alba al tramonto) con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli, durante la stagione

balneare così come definita dalla Regione Marche, e secondo le modalità indicate nella vigente

Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto che disciplina i limiti

della navigazione delle unità da diporto rispetto la costa.

Articolo 16

L’esercizio dell’attività è vietata:

1. all’interno dei porti e nel raggio di 300 metri dall’imboccatura;

2. nelle zone di mare destinate all’atterraggio ed alla partenza di navi;

3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all’ancoraggio così come definita

dal vigente “Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nel porto di Porto San

Giorgio” in premessa citato;

4. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;

5. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;

6. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda.

Articolo 17

(Condizioni e limitazioni per l’esercizio dell’attività)

L’esercizio dell’attività per conto proprio nonché da parte di società sportive e/o sodalizi nautici, è

subordinato all’osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

1. l’unità trainante il galleggiante con partenza dalla spiaggia, deve utilizzare gli appositi corridoi di

lancio autorizzati, alla minima velocità consentita;

2. il conduttore dell’unità trainante deve aver compiuto i 18 (diciotto) anni di età ed essere in

possesso di patente nautica per il tipo di abilitazione alla navigazione dell’unità che si conduce,

indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo;

3. il conduttore dell’unità trainante deve essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;

4. il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in

vigore (Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146) e, comunque, dotato di gaffa, di salvagente

anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di cassetta di

pronto soccorso;

5. detta unità deve essere munita di dispositivo per l’inversione della marcia e di messa in folle del

motore, d’idoneo sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio retrovisore convesso;

6. le persone trasportate a bordo del mezzo trainato, devono aver compiuto i 14 (quattordici) anni

ed indossare, prima di prendere posizione sul galleggiante, una cintura di salvataggio di tipo

conforme alla vigente normativa, ovvero, una muta galleggiante;

7. la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non deve essere mai inferiore ai 12 (dodici)

metri, durante la fase di esercizio;

8. la distanza laterale di sicurezza tra l’unità trainante e gli altri natanti deve essere superiore a

quella del cavo di traino;

9. l’unità impegnata nell’attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività;

10. è vietata a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia l’unità impegnata nell’esercizio dell’attività

a distanza inferiore a quella di sicurezza e così pure, attraversare la scia in velocità e a distanza

tale da poter investire le persone trasportate a bordo del mezzo trainato in caso di caduta in

mare;

11. il titolare dell’attività deve stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile per eventuali

danni causati alle persone e/o a terzi;

12. le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili

dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L’Autorità Marittima è da ritenersi manlevata

da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall’ esercizio dell’attività.

Articolo 18

(Adempimenti amministrativi)

I soggetti che, per conto terzi, intendano effettuare l’attività di traino di giochi d’acqua, quali ad

esempio il “Banana Boat” per finalità ricreative e turistiche nell’ambito del Circondario Marittimo di

Porto San Giorgio, devono presentare la documentazione di seguito indicata:

1. duplice segnalazione come da fac-simile in allegato 5 al presente regolamento. Una copia di

detta segnalazione, che avrà validità per anno solare, sarà restituita all’interessato con il visto

da parte di ques to Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera –;

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da fac-simile in allegato 2;

3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, come da fac-simile in allegato 3;

4. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell’Autorità marittima, come da fac-
simile in allegato 4;

5. elenco dei mezzi utilizzati per l’attività, con indicazione delle loro caratteristiche principali;

6. copia dell’eventuale certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del

costruttore;

7. copia del certificato uso motore o della dichiarazione di potenza;

8. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità. Detta polizza oltre ad assicurare la

copertura sulla responsabilità civile, dovrà essere estesa anche a tutte le persone imbarcate

compreso l’equipaggio;

9. copia del tipo di abilitazione e/o titolo di cui si è in possesso da parte del

titolare/dipendente/incaricato della società/ditta.

CAPITOLO VI

SCI NAUTICO

Articolo 19

(Disposizioni generali)

L’esercizio dello sci nautico è disciplinato dal Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960, cosi come

modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974 entrambi in premessa citati.

Tale attività è consentita in ore diurne, con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli e

secondo le modalità indicate nella vigente Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di San

Benedetto del Tronto che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto la costa.

Articolo 20

L’esercizio dell’attività è vietata:

1. all’interno dei porti e nel raggio di 300 metri dall’imboccatura;

2. nelle zone di mare destinate all’atterraggio ed alla partenza di navi;

3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all’ancoraggio così come

definita dal vigente “Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nel porto di

Porto San Giorgio” in premessa citato;

4. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che

segnalano la presenza di subacquei;

5. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;

6. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;

7. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda.

Articolo 21

(Condizioni e limitazioni per l’esercizio dell’attività)

L’esercizio dell’attività, per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole di sci nautico e

sodalizi sportivi, è subordinato all’osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

1. i conduttori dell’unità muniti di motore entrobordo e/o fuoribordo devono essere in possesso di

patente nautica per il tipo di abilitazione alla navigazione dell’unità che si conduce,

indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo;

2. il conduttore dell’unità trainante deve aver compiuto i 18 (diciotto) anni di età;

3. il conduttore dell’unità trainante dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;

4. lo sciatore nautico deve indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio di tipo

conforme alla vigente normativa, ovvero , una muta galleggiante;

5. il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in

vigore (Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146) e, comunque dotato, indipendente dalla

distanza dalla costa, di gaffa, di salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non

inferiore ai 20 (venti) metri e di cassetta di pronto soccorso;

6. detta unità deve essere munita di dispositivo per l’inversione della marcia e di messa in folle del

motore, d’idoneo sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio retrovisore convesso;

7. la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non deve essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri,

durante la fase di esercizio;

8. la distanza laterale di sicurezza tra l’unità trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere

superiore a quella del cavo di traino;

9. l’unità impegnata nell’attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività;

10. la partenza ed il recupero dello sciatore nautico deve avvenire nelle acque libere da bagnanti e

da unità, ad una distanza dalla costa non inferiore a 500 (cinquecento) metri dalla linea di

battigia e/o dalla costa;

11. è vietata a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia ovvero a distanza inferiore di quella di

sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici e così pure, attraversare la scia in velocità e a

distanza tale da poter investire gli sciatori nautici in caso di caduta in mare;

12. il titolare dell’attività deve stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile per eventuali

danni causati alle persone e/o a terzi;

13. le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili

dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L’Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi

manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall’ esercizio

dell’attività.

Articolo 22

(Adempimenti amministrativi)

I soggetti che, per conto terzi, intendano effettuare l’esercizio dello “sci nautico” per finalità ricreative

e turistiche nell’ambito del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio, devono presentare la

documentazione di seguito indicata:

1. duplice segnalazione come da fac-simile in allegato 5 al presente regolamento. Una copia di

detta segnalazione, che avrà validità per anno solare, sarà restituita all’interessato con il visto

da parte di ques to Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera –;

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da fac-simile in allegato 2;

3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, come da fac-simile in allegato 3;

4. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell’Autorità marittima, come da fac-
simile in allegato 4;

5. elenco dei mezzi utilizzati per l’attività, con indicazione delle loro caratteristiche principali;

6. copia dell’eventuale certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del

costruttore;

7. copia del certificato uso motore o della dichiarazione di potenza;

8. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità. Detta polizza oltre ad assicurare la

copertura sulla responsabilità civile, dovrà essere estesa anche a tutte le persone imbarcate

compreso l’equipaggio;

9. copia del tipo di abilitazione e/o titolo di cui si è in possesso da parte del

titolare/dipendente/incaricato della società/ditta.

PARACADUTISMO ASCENSIONALE

CAPITOLO VII

Articolo 23

(Disposizioni generali)

L’esercizio del paracadutismo ascensionale è consentita in ore diurne, con condizioni meteo marine

assicurate e favorevoli, e secondo le modalità indicate nella vigente Ordinanza del Capo del

Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto che disciplina i limiti della navigazione delle

unità da diporto rispetto la costa.

Articolo 24

L’esercizio dell’attività è vietata:

1. all’interno dei porti e nel raggio di 300 metri dall’imboccatura;

2. nelle zone di mare destinate all’atterraggio ed alla partenza di navi;

3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all’ancoraggio così come

definita dal vigente “Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nel porto di

Porto San Giorgio” in premessa citato;

4. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che

segnalano la presenza di subacquei;

5. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;

6. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;

7. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda.

Articolo 25

(Condizioni e limitazioni per l’esercizio dell’attività)

L’esercizio dell’attività per conto proprio nonché da parte di società sportive e/o sodalizi nautici, è

subordinato all’osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

1. il conduttore dell’unità trainante dovrà aver compiuto i 18 (diciotto) anni di età ed essere in

possesso di patente nautica per il tipo di abilitazione alla navigazione dell’unità che si conduce,

indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo;

2. il conduttore dell’unità trainante dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;

3. il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in

vigore (Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146) e, comunque, dotato di gaffa, di salvagente

anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di cassetta di

pronto soccorso;

4. detta unità dovrà essere munita di dispositivo per l’inversione della marcia e di messa in folle

del motore, d’idoneo sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio retrovisore convesso;

5. il paracadutista ascensionale deve aver compiuto i 16 (sedici) anni di età ed indossare

prima di iniziare l’attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa

ovvero, una muta galleggiante;

6. durante l’esercizio dell’attività è vietato il sorvolo nelle zone di mare riservate alla balneazione,

così come individuate nella vigente ordinanza di sicurezza balneare e negli adiacenti arenili,

identificati quali luoghi di “assembramento di persone”;

7. l’unità impiegata per l’attività dovrà essere munita nella parte poppiera dell’unità, di una

piattaforma solidale all’unità stessa e di un verricello che dovrà essere in grado di far decollare

ed appontare sulla predetta piattaforma il paracadutista;

8. durante l’esercizio dell’attività la distanza tra il mezzo nautico trainante ed il paracadutista non

dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, salvo nella fasi di decollo ed appontaggio quando

dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità

della parte poppiera dell’unità trainante;

9. le fasi di decollo e di appontaggio dovranno avvenire navigando con la prora rivolta verso la

direzione di provenienza del vento, in acque libere da bagnanti e da unità e comunque a

distanza non inferiore a 500 (cinquecento) metri dalla linea di battigia e/o dalla costa;

10. la distanza laterale di sicurezza tra l’unità trainante e le altre unità eventualmente presenti in

zona deve essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall’elemento cavo-
paracadute trainato e, comunque, non inferiore a 50 (cinquanta) metri 50;

11. il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (circa 36 metri);

12. l’unità impegnata nell’attività potrà trainare non più di una persona munita di paracadute per

volta e non potrà svolgere contemporaneamente altre attività;

13. è vietata a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia l’unità impegnata nell’esercizio

dell’attività, a distanza inferiore a quella di sicurezza e così pure, attraversare la scia in velocità

e a distanza tale da poter investire il paracadutista in caso di caduta in mare;

14. il titolare dell’attività dovrà stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile per eventuali

danni causati alle persone e/o a terzi;

15. le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili

dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L’Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi

manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall’ esercizio

dell’attività.

Articolo 26

(Adempimenti amministrativi)

I soggetti che, per conto terzi, intendano effettuare l’esercizio del “paracadutismo ascensionale” per

finalità ricreative e turistiche nell’ambito del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio, devono

presentare la documentazione di seguito indicata:

1. duplice segnalazione come da fac-simile in allegato 5 al presente regolamento. Una copia di

detta segnalazione, che avrà validità per anno solare, sarà restituita all’interessato con il visto

da parte di ques to Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera –;

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da fac-simile in allegato 2;

3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, come da fac-simile in allegato 3;

4. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell’Autorità marittima, come da fac-
simile in allegato 4;

5. elenco dei mezzi utilizzati per l’attività, con indicazione delle loro caratteristiche principali;

6. copia dell’eventuale certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del

costruttore;

7. copia del certificato uso motore o della dichiarazione di potenza;

8. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità. Detta polizza oltre ad assicurare la

copertura sulla responsabilità civile, dovrà essere estesa anche a tutte le persone imbarcate

compreso l’equipaggio;

9. copia del tipo di abilitazione e/o titolo di cui si è in possesso da parte del

titolare/dipendente/incaricato della società/ditta.

NAVIGAZIONE DEGLI ACQUASCOOTER O MOTO D’ACQUA E MEZZI SIMILARI

CAPITOLO VIII

Articolo 27

(Disposizioni generali)

La navigazione degli acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari L’esercizio dell’attività di traino

di giochi d’acqua (banana boat o similari) è consentita in ore diurne (dall’alba al tramonto) con

condizioni meteo marine assicurate e favorevoli, durante la stagione balneare così come definita

dalla Regione Marche, e secondo le modalità indicate nella vigente Ordinanza del Capo del

Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto che disciplina i limiti della navigazione delle

unità da diporto rispetto la costa.

Articolo 28

L’esercizio dell’attività è vietata:

1. all’interno dei porti e nel raggio di 300 metri dall’imboccatura, se non per l’arrivo o la partenza

ovvero, per raggiungere gli impianti di distribuzione del carburante;

2. nelle zone di mare destinate all’atterraggio ed alla partenza di navi;

3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all’ancoraggio così come

definita dal vigente “Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nel porto di

Porto San Giorgio” in premessa citato;

4. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che

segnalano la presenza di subacquei;

5. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;

6. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta.

Articolo 29

(Condizioni e limitazioni per l’esercizio dell’attività)

1. Il conduttore deve avere compiuto 18 (diciotto) anni ed essere in possesso di patente nautica,

così come previsto dall’articolo 39 del Decreto legislativo n. 171 del 18.07.2005, in premessa

citato;

2. durante la navigazione i conduttori e le eventuali persone imbarcate devono obbligatoriamente

indossare una cintura di salvataggio, indipendentemente dalla distanza dalla costa e un casco

protettivo di tipo ciclistico o di quelli prescritti dalla Federazione Italiana Motonautica;

3. il numero delle persone da imbarcare, compreso il conduttore, non deve superare quello

indicato nel relativo “certificato di omologazione” che dovrà essere presente a bordo in

originale, ovvero, in copia autentica;

4. dette unità devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico,

nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l’arresto del motore in caso di

caduta del conduttore. Tale dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile

come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di

self-circling ;

5. devono essere dotati di un dispositivo telecomandato di spegnimento, la cui distanza utile non

sia inferiore a 300 metri dalla costa, quando utilizzati in attività di locazione dalle spiagge;

6. in nessun caso devono attraversare le zone riservate ai bagnanti anche con motore spento né

gli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari;

7. il varo e l’alaggio nonché la partenza e l’approdo è consentito solo dai porti, laddove siano

esistenti strutture appositamente destinate per dette finalità, ovvero, attraverso gli appositi

corridoi di lancio autorizzati, alla velocità minima consentita che nè assicuri il controllo;

8. non è consentito eseguire sui predetti natanti lavori di manutenzione e/o lavaggio, quando fuori

da aree a ciò destinate, con oli lubrificanti, detersivi e/o altri prodotti potenzialmente inquinanti

per l’ecosistema marino;

9. non è consentito tenere a bordo delle citate unità depositi di carburanti;

10. le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili

dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L’Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi

manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall’ esercizio

dell’attività.

Le disposizioni contenute nel presente capitolo sono derogate per gli acquascooter o moto d’acqua

e mezzi similari, utilizzate dagli Organi di controllo in relazione alle esigenze dei propri compiti

istituzionali, ovvero, per attività di soccorso in mare.

CAPITOLO IX

LOCAZIONE E NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO UTILIZZATI PER FINALITA’ TURISTICO

RICREATIVE

Articolo 30

(Disposizioni generali)

Alle unità da diporto utilizzate per l’attività di locazione e noleggio si applica, per quanto non previsto

nel presente Capitolo, le norme di cui al Titolo III – Capo II – del Decreto ministeriale 29 luglio 2008,

n.146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,

recante il “Codice della Nautica da Diporto”.

(Condizioni per l’esercizio dell’attività di locazione e noleggio con natanti da diporto per finalità

1. Per svolgere l’attività di locazione e noleggio di natanti da diporto per finalità turistico e

ricreative non è richiesta alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità marittima.

I soggetti interessati a svolgere l’attività devono adempiere a quanto previsto dal successivo

articolo 32;

2. l’esercente l’attività deve essere iscritto presso la competente Camera di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura e deve munirsi di ogni eventuale provvedimento autorizzativo, licenze

e nulla osta di altre Amministrazioni qualora previsto dalle norme vigenti;

3. l’attività deve essere effettuata con mare e tempo assicurati, dalle ore 09,30 fino alle ore 19,30,

ora di rientro nell’approdo di partenza, fatte salve espresse deroghe concesse dall’Ufficio

Circondariale Marittimo – Guardia Costiera – di Porto San Giorgio;

4. in caso di avverse condizioni meteo marine, il locatore e/o noleggiante che svolge la propria

attività con partenza e arrivo dalle spiagge, ha l’obbligo di segnalare la situazione di pericolo

con l’esposizione di bandiera rossa su apposito pennone situato sulla spiaggia in concessione e

di sospendere l’attività;

5. i natanti privi di motore non possono essere affidati a persone di età inferiore ad anni 14

(quattordici). L’esercente ha la facoltà di richiedere, all’atto della locazione, apposita

dichiarazione di capacità al nuoto;

6. i natanti a motore non possono essere locati a persone di età inferiore ad anni 16 (sedici). Il

locatore non può locare mezzi nautici per i quali è obbligatorio il possesso di patente nautica a

persone che non sono in possesso dell’abilitazione prevista;

7. gli scooter acquatici e moto d’acqua e mezzi similari, non possono essere locati a persone di

età inferiore ad anni 18 (diciotto), per i quali è sempre obbligatorio il possesso della patente

nautica;

8. il locatore di natanti da spiaggia non dotati di motore, quali ad esempio jole, pattini, sandolini,

mosconi, pedalò e similari, qualora non sia munito del brevetto di bagnino di salvataggio o di

assistente bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possegga tali requisiti;

9. gli scooter acquatici o moto d’acqua e mezzi similari, devono essere dotati di un dispositivo

telecomandato di spegnimento a distanza che il locatore deve azionare in caso di situazione di

pericolo;

10. il locatore deve:

 consegnare l’unità in perfetta efficienza, completo di tutte le dotazioni di sicurezza previste

dal Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146;

 informare il conduttore dell’unità sulle vigenti norme contenute nel presente Regolamento,

nell’Ordinanza di sicurezza balneare vigente e sui limiti di navigazione vigenti per il tipo di

unità utilizzata, nonché sull’obbligo di rientro in caso di peggioramento delle condizioni meteo

marine e sulle dotazioni di sicurezza esistenti a bordo e, tutto ciò, deve risultare agli atti del

locatore da apposita documentazione sottoscritta dal locatario;

 munire gli utenti delle polizze assicurative a copertura e garanzia di tutti i danni comunque

derivanti dall’espletamento dell’attività.

Inoltre, deve tenere un registro in cui andranno annotati:

 il numero progressivo, il tipo delle unità da diporto locate e/o noleggiate;

 data ed orario d’inizio e di termine di detto utilizzo;

 le generalità complete di colui al quale viene affidata l’unità, il recapito telefonico, il numero

del contratto stipulato e, qualora prevista per il mezzo, gli estremi della patente nautica;

Articolo 31

turistico ricreative)

11. gli scafi locati e/o noleggiati devono riportare, in punto ben visibile, mediante lettere adesive, gli

elementi identificativi della ditta o ragione sociale del locatore/noleggiante e il numero massimo

di persone trasportabili;

12. il locatore/noleggiante deve tenere sempre approntata a terra un’idonea unità di emergenza,

con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza, da utilizzare per il

rientro dei natanti locati/noleggiati, in caso di peggioramento delle condizioni meteo marine,

ovvero, di altra situazione di emergenza.

Da tale obbligo sono esentati:

 i mezzi locati non dotate di motore, abilitati a navigare entro 300 metri dalla costa, quali ad

esempio jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e similari;

 il locatore/noleggiante qualora sia anche concessionario di stabilimento balneare

comprensivo di postazione di locazione e/o noleggio e sia munito dell’imbarcazione di

emergenza equipaggiata con le dotazioni di cui sopra;

13. le unità impiegate in attività di noleggio devono essere in possesso di certificato di idoneità

previsto dall’articolo 82 del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146, unitamente all’elenco dei

mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate, di cui all’articolo 88 e conforme al

modello di cui all’allegato XI dello stesso decreto;

14. le unità impiegate in attività di noleggio devono, per quanto riguarda i mezzi di salvataggio e le

dotazioni di sicurezza ed in base al tipo di navigazione effettuata, rispondere a quanto stabilito

dagli allegati IX o X al Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146;

15. le unità impiegate in attività di locazione devono, per quanto riguarda i mezzi di salvataggio e le

dotazioni di sicurezza, rispondere a quanto stabilito dall’allegato V al Decreto ministeriale 29

luglio 2008, n.146;

16. per la conduzione delle unità impiegate in attività di noleggio, è obbligatorio il possesso di

patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conseguita da almeno

tre anni, da parte del titolare/dipendente/incaricato della società/ditta;

17. gli esercenti l’attività devono munirsi di polizze assicurative a copertura e garanzia dei clienti

fruitori dell’attività, nonché per responsabilità civile verso terzi. In caso di noleggio

l’assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni

subiti in occasione o in dipendenza del contratto, in conformità alle disposizioni ed ai massimali

previsti per la responsabilità civile;

18. il noleggiatore o suo dipendente abilitato, rimanendo al comando dell’unità, sarà responsabile

dell’esercizio della navigazione e della sicurezza per le persone imbarcate.

19. la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come

definite dall’articolo 3 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, locate e/o noleggiate, è

regolata dall’articolo 2054 del Codice Civile e si applica la prescrizione stabilita dall’articolo

2947, comma 2, dello stesso Codice. Inoltre il conduttore dell’unità da diporto è responsabile in

solido con la ditta/società che ha locato l’unità, ai fini dell’applicazione dell’articolo 2054, comma

3, del Codice Civile;

20. le unità a motore utilizzate in attività di noleggio, beneficiano del carburante agevolato e

potranno richiedere il rilascio del libretto di controllo carburante ai sensi del Decreto ministeriale

16 novembre 1995, n,577;

21. per la partenza e l’arrivo delle unità locate/noleggiate dalle spiagge, devono essere installati

idonei corridoi di lancio. Le domande di autorizzazione per l’installazione di detti corridoi, sia

prospicienti ad arenili in concessioni che liberi, dovranno essere presentate alle Amministrazioni

comunali territorialmente competenti;

22. salvo per i natanti da spiaggia non dotati di motore, quali ad esempio jole, pattini, sandolini,

mosconi, pedalò e similari, i contratti di locazione e di noleggio devono essere redatti per iscritto

e tenuti a bordo in originale o copia conforme, così come previsto dagli articolo 42 e 47 del

Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 “Codice della Nautica da Diporto”;

23. per i natanti da spiaggia la locazione può essere effettuata esclusivamente in ore diurne

(dall’alba al tramonto) e condizioni meteo marine assicurate, pertanto è responsabilità

dell’esercente di dette attività segnalare tempestivamente la situazione di pericolo/divieto al

conduttore/locatario sospendendo le medesime attività;

24. fuori dagli orari di esercizio i natanti dovranno essere ricoverati in apposita area nella

disponibilità del proprietario (noleggiante o locatore), che avrà cura di segnalare

opportunamente, mediante l’apposizione di idonei cartelli monitori redatti in più lingue (tra cui

l’italiano e l’inglese), il divieto di utilizzo e il pericolo dovuto all’eventuale mancanza delle

dotazioni di bordo (es. remi, cinture di salvataggio, tappi ecc.);

25. al fine di assicurare all’utenza le essenziali condizioni di sicurezza, le disposizioni di cui al

presente Capitolo si applicano anche qualora la messa a disposizione o la cessione in

godimento dell’unità avvenga, da parte dei concessionari di stabilimenti balneari o da

associazioni sportivo/dilettantistiche, a titolo gratuito o sia inclusa quale servizio per i propri

clienti o soci. In tali casi si applicheranno le disposizioni della locazione, per la cessione in

godimento dell’unità, e quelle del noleggio, per la messa a disposizione dell’unità.

Articolo 32

(Condotta dei natanti da diporto)

Per condurre i natanti da diporto utilizzati in attività di locazione è necessaria la seguente età

minima:

1. anni 14 (quattordici) per le tavole a vela, i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro

metri quadrati, nonché, per le unità da spiaggia quali ad esempio jole, pattini, sandolini,

mosconi, stand up puddle, pedalò e similari;

2. anni 16 (sedici) per i natanti a motore per i quali non sia prevista la patente nautica;

3. anni 18 (diciotto) per i natanti che richiedono l’obbligo della patente nautica, compresi gli

acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari.

Articolo 33

(Adempimenti amministrativi)

I soggetti interessati ad effettuare l’attività di locazione e/o noleggio con unità da diporto per finalità

ricreative e turistiche nell’ambito del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio, devono presentare

la documentazione di seguito indicata:

1. duplice segnalazione come da fac-simile in allegato 1 al presente regolamento. Una copia di

detta segnalazione, che avrà validità per anno solare, sarà restituita all’interessato con il visto

da parte di ques to Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera –;

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da fac-simile in allegato 2;

3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, come da fac-simile in allegato 3;

4. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell’Autorità marittima, come da fac-
simile in allegato 4;

5. elenco dei mezzi utilizzati per l’attività di locazione e/o noleggio, con indicazione delle loro

caratteristiche principali;

6. copia dell’eventuale certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del

costruttore;

7. copia del certificato uso motore o della dichiarazione di potenza;

8. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità. Detta polizza oltre ad assicurare la

copertura sulla responsabilità civile, dovrà essere estesa anche a tutte le persone imbarcate

compreso l’equipaggio;

9. per l’attività di noleggio, copia del tipo di abilitazione e/o titolo di cui si è in possesso da parte

del titolare/dipendente/incaricato della società/ditta;

10. per l’attività di noleggio, copia del certificato di idoneità al noleggio, rilasciato ai sensi

dell’articolo 82 del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146.

CAPITOLO X

ATTIVITA’ SUBACQUEE

(Disposizioni generali)

Articolo 34

Le presenti norme disciplinano le attività subacquee a scopo ricreativo svolte da privati in possesso

dei prescritti brevetti, le attività subacquee organizzate svolte da Circoli Sportivi, Società di persone

e/o capitali, Associazioni e Imprese riconosciute sia per il conseguimento di brevetti (attività

didattica), che per scopi esplorativi (attività guidata), a fine di lucro e non, nonché le attività di

appoggio alle immersioni subacquee sia mediante unità da diporto che con unità adibite ad uso

conto proprio.

Per lo svolgimento di tali attività è necessario rispettare le seguenti prescrizioni:

1. le immersioni subacquee eseguite con l’ausilio di attrezzature di tipo “autorespiratore ad aria”

devono essere pianificate ed eseguite rispettando tempi e profondità tali che consentano al

subacqueo di rimanere all’interno della curva di sicurezza, dunque nei limiti della non

decompressione.

2. nelle immersioni diurne il subacqueo ha l’obbligo di segnalare la propria posizione a mezzo di

un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una

distanza non inferiore ai 300 (trecento) metri;

Qualora il subacqueo in immersione sia accompagnato da mezzo nautico d’appoggio, la

bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico;

3. nelle immersioni notturne, il subacqueo ha l’obbligo di segnalare la propria posizione con una

luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore ai 300

(trecento) metri.

Qualora il subacqueo in immersione sia accompagnato da mezzo nautico d’appoggio, lo stesso

deve ottemperare a quanto previsto dalle Norme per Prevenire gli Abbordi in Mare (Colreg ’72)

e mostrare tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili

a giro d’orizzonte con portata di almeno un miglio;

4. Ogni subacqueo deve essere dotato di un pedagno (boa di segnalazione) o pallone di superficie

gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 (cinque) metri, da utilizzare,

prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo. In caso di più subacquei in

immersione è sufficiente utilizzare in risalita un solo segnale.

5. il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del pallone

galleggiante, ovvero, dal mezzo nautico d’appoggio;

6. qualora le immersioni prevedano l’ingresso in acqua dei subacquei da postazione posta a riva,

presso la stessa deve essere presente:

 una persona in grado di effettuare comunicazioni di emergenza, abilitata al primo soccorso

subacqueo;

 una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenete gas

respirabile e dotata di due erogatori;

 una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella “A” allegata al Decreto del Ministero

della Sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione;

 un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF) , anche di tipo portatile, o altro idoneo

dispositivo di comunicazione radio e/o di telefonia;

 una tabella, come da fac-simile allegato 8, riportante i numeri telefonici e/o frequenze di

ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Centri Iperbarici, ecc.);

7. qualora le immersioni siano svolte con l’ausilio di unità di appoggio, sulla stessa deve essere

presente:

 una persona in grado di manovrare ed effettuare comunicazioni di emergenza, abilitata al

primo soccorso subacqueo;

 i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza previste dall’allegato V

al Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146;

 una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenete gas

respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce

subacquea stroboscopica;

 un’unità di somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;

 una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella “A” allegata al Decreto del Ministero

della Sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente

dalla navigazione effettivamente svolta;

 un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF) , anche di tipo portatile,

indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;

 una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore ai

300 (trecento) metri, da issare durante le immersioni;

 un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF) , anche di tipo portatile, o altro idoneo

dispositivo di comunicazione radio e/o di telefonia;

 qualora intenda svolgere attività di appoggio ad immersioni notturne, tre luci in linea verticale

di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro d’orizzonte con portata di

almeno un miglio, da accendere durante le immersioni notturne;

 una tabella, come da fac-simile allegato 8, riportante i numeri telefonici e/o frequenze di

ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Centri Iperbarici, ecc.);

Articolo 35

(Attività subacquee svolte da privati in possesso di brevetto)

L’esercizio di attività subacquee svolte da privati in possesso di brevetto a scopo ricreativo non è

soggetto al rilascio di alcuno specifico provvedimento da parte dell’Autorità Marittima, ferma

restando l’osservanza delle condizioni/prescrizioni di cui all’articolo 34.

Articolo 36

(Attività subacquee organizzate per il conseguimento di brevetti)

Le attività subacquee organizzate per il conseguimento di brevetti ad uso ricreativo sono svolte da

Circoli Sportivi affiliati a Federazioni sportive nazionali, Società di persone e/o capitali nella

formulazione del Codice Civile, Associazioni legalmente riconosciute e Imprese che prevedano

espressamente tale attività nella loro ragione sociale, ovvero, nel loro statuto ed è subordinato

all’osservanza delle condizioni/prescrizioni di seguito indicate, nonché degli articoli 2 del Decreto

legislativo 18 luglio 2005, n.171 e 90 e 91 del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146.

Per lo svolgimento di tali attività, oltre al rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 34, è inoltre

necessario adempiere a quanto segue:

1. le immersioni subacquee organizzate a scopo didattico per il conseguimento di brevetti, devono

essere svolte nel rispetto delle modalità stabilite dalle Federazioni/Associazioni nazionali o

internazionali riconosciute;

2. l’organizzatore dell’attività deve inviare all’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera – di

Porto San Giorgio con almeno 12 ore di anticipo prima dell’evento, anche a mezzo Email

(portosangirogio@guardiacostiera.it ), PEC (cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it ) o Fax

(0734/676304), fatta salva la possibilità di comunicare eventuali rettifiche, una nota informativa,

come da fac-simile allegato 7, riportante:

 data e ora prevista dell’immersione;

 luogo;

 numero di partecipanti;

 nominativo dell’istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;

 unità utilizzata;

 modalità operative;

3. l’esercente deve essere coperto da polizza assicurativa sulla responsabilità civile estesa anche

a tutte le persone trasportate compresi istruttori ed equipaggio.

(Adempimenti amministrativi per lo svolgimento delle attività subacquee per il conseguimento di

1. Per svolgere le attività subacquee per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi, non è

richiesta alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità marittima;

2. i soggetti interessati a svolgere attività subacquee per il conseguimento di brevetti, nell’ambito

del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio, devono presentare la documentazione di

seguito indicata:

a. duplice segnalazione, come da fac-simile in allegato 6 al presente Regolamento. Una copia

di detta segnalazione, che avrà validità per anno solare, sarà restituita all’interessato con il

visto da parte di questo Ufficio Circondariale Marittimo;

b. dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da fac-simile in allegato 2;

c. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, come da fac-simile in allegato 3;

d. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell’Autorità Marittima, come da fac-
simile in allegato 4;

e. elenco dei mezzi utilizzati per l’attività, con indicazione delle loro caratteristiche principali;

f. copia dell’eventuale certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del

costruttore;

g. copia del certificato uso motore o della dichiarazione di potenza;

h. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità. Detta polizza oltre ad assicurare la

copertura sulla responsabilità civile, dovrà essere estesa anche a tutte le persone imbarcate

compreso istruttori ed equipaggio;

Articolo 37

brevetti)

Articolo 38

(Attività subacquee organizzate per scopi esplorativi)

Le attività subacquee organizzate per scopi esplorativi sono svolte da Circoli Sportivi affiliati a

Federazioni sportive nazionali, Società di persone e/o capitali nella formulazione del Codice Civile,

Associazioni legalmente riconosciute e Imprese che prevedano espressamente tale attività nella

loro ragione sociale, ovvero, nel loro statuto ed è subordinato all’osservanza delle

condizioni/prescrizioni di seguito indicate, nonché degli articoli 2 del Decreto legislativo 18 luglio

2005, n.171 e 90 e 91 del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146.

Per lo svolgimento di tali attività, oltre al rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 34, è inoltre

necessario adempiere a quanto segue:

1. le immersioni subacquee organizzate effettuate a scopi esplorativi, devono essere svolte nel

rispetto delle modalità stabilite dalle Federazioni/Associazioni nazionali o internazionali

riconosciute;

2. l’organizzatore dell’attività deve inviare all’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera – di

Porto San Giorgio con almeno 12 ore di anticipo prima dell’evento, anche a mezzo Email

(portosangirogio@guardiacostiera.it ), PEC (cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it ) o Fax

(0734/676304), fatta salva la possibilità di comunicare eventuali rettifiche, una nota informativa,

come da fac-simile allegato 7, riportante:

 data e ora prevista dell’immersione;

 luogo;

 numero di partecipanti;

 nominativo della guida subacquea responsabile e degli eventuali assistenti;

 unità utilizzata;

 modalità operative;

3. l’esercente deve essere coperto da polizza assicurativa sulla responsabilità civile estesa

anche a tutte le persone trasportate compresi guide subacquee ed equipaggio.

Articolo 39

(Adempimenti amministrativi per le attività subacquee organizzate per scopi esplorativi)

1. Per svolgere le attività subacquee organizzate per scopi esplorativi, non è richiesta alcuna

autorizzazione da parte dell’Autorità marittima;

2. i soggetti interessati a svolgere attività subacquee organizzate per il scopi esplorativi,

nell’ambito del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio, devono presentare la

documentazione di seguito indicata:

a. duplice segnalazione, come da fac-simile in allegato 6 al presente Regolamento. Una copia

di detta segnalazione, che avrà validità per anno solare, sarà restituita all’interessato con il

visto da parte di questo Ufficio Circondariale Marittimo;

b. dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da fac-simile in allegato 2;

c. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, come da fac-simile in allegato 3;

d. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell’Autorità Marittima, come da fac-
simile in allegato 4;

e. elenco dei mezzi utilizzati per l’attività, con indicazione delle loro caratteristiche principali;

f. copia dell’eventuale certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del

costruttore;

g. copia del certificato uso motore o della dichiarazione di potenza;

h. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità. Detta polizza oltre ad assicurare la

copertura sulla responsabilità civile, dovrà essere estesa anche a tutte le persone imbarcate

comprese guide subacquee ed equipaggio;

(Norme per guide subacquee/istruttori impiegati in attività subacquee organizzate)

1. Le guide subacquee/Istruttori impiegati per lo svolgimento di attività subacquee organizzate per

il conseguimento brevetti o a scopi esplorativi devono essere muniti di idoneo brevetto rilasciato

da una Federazione/Associazione, nazionale od internazionale, riconosciuta e devono operare

entro i limiti imposti dal brevetto, assumendo tutte le responsabilità connesse con l’attività

effettuata;

2. ogni guida subacquea non può guidare simultaneamente nell’immersione un numero di

subacquei superiore a quello previsto dalle norme e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti

dal brevetto posseduto; in caso di brevetti di diverso grado deve essere rispettato il limite di

profondità previsto dal grado inferiore;

Articolo 40

3. durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli assistenti in

acqua devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore-allievo entro il

limite prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate. Nel luogo di partenza deve essere

presente un istruttore esperto in rianimazione cardiopolmonare ovvero un medico esperto in

medicina iperbarica;

4. le immersioni subacquee guidate e le immersioni per il conseguimento di brevetti devono

essere effettuate in condizioni meteo marine assicurate favorevoli ed in zone di mare che non

contrastino con le diposizioni di cui al presente Regolamento e nell’Ordinanza di sicurezza

balneare vigente e, comunque, devono avvenire in zone non frequentate da mezzi nautici.

Articolo 41

(Norme e divieti in materia di pesca sportiva subacquea)

1. L’attività di pesca sportiva subacquea è regolamentata dagli articolo 128, 128-bis, 129,130 e

131 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639 e successive

modificazioni ed integrazioni. Detta attività è consentita in apnea senza uso di apparecchi

ausiliari di respirazione, fermo restando i limiti di interdizione stabiliti per specifici tratti di litorale

e specchi acquei adiacenti e i divieti dell’attività di pesca stabiliti per determinate zone e/o

specie di organismi marini, è sempre vietata durante la stagione balneare, nelle acque antistanti

le spiagge del Circondario, fino ad una distanza di metri 500 (cinquecento) dalla battigia e metri

300 (trecento) dalle coste a picco sul mare;

2. è sempre vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con fucili/pistole subacquee

carichi ovvero procedere in dette zone al relativo caricamento, nonché, tenere gli stessi

strumenti in posizione di armamento.

Articolo 42

L’esercizio delle attività subacquee a scopo ricreativo è vietato:

1. all’interno dei porti e nel raggio di 300 metri dall’imboccatura;

2. nelle zone di mare destinate all’atterraggio ed alla partenza di navi;

3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all’ancoraggio così come

definita dal vigente “Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nel porto di

Porto San Giorgio” in premessa citato;

4. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;

5. ad una distanza inferiore a 200 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;

6. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda.

“RAY-BOARD”, “SNORKELING TRAINATO”, “SEAFLY”, “SUB-WING” O “SURFERBOARD”

CAPITOLO XI

Articolo 43

(Disposizioni generali)

L’esercizio dell’attività di ray-board”, “snorkeling trainato”, “seafly”, “sub-wing” o “surferboard” (o

similari) è consentita in ore diurne (dall’alba al tramonto) con condizioni meteo marine assicurate e

favorevoli, durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche, e secondo le

modalità indicate nella vigente Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto

del Tronto che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto la costa.

Articolo 44

L’esercizio dell’attività di ray-board”, “snorkeling trainato”, “seafly”, “sub-wing” o “surferboard” (o

similari) è vietato:

1. all’interno dei porti e nel raggio di 300 metri dall’imboccatura;

2. nelle zone di mare destinate all’atterraggio ed alla partenza di navi;

3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all’ancoraggio così come

definita dal vigente “Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nel porto di

Porto San Giorgio” in premessa citato;

4. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;

5. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;

6. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda.

Articolo 45

(Disciplina per l’esercizio dell’attività)

L’esercizio di tale attività è vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) il conduttore del mezzo nautico trainante, che deve aver compiuto 18 anni ed essere in possesso

della patente nautica, deve essere accompagnato da altra persona esperta nel nuoto;

b) il natante utilizzato (ad eccezione dell’acquascooter) deve avere propulsione ad idrogetto o ad

elica schermata in modo da non permettere il contatto dell’elica con il bagnante trainato;

c) il bagnante deve aver compiuto 14 (quattordici) anni e dovrà essere appositamente segnalato in

superficie, in analogia a quanto previsto per l’attività subacquea, con un galleggiante munito di

bandiera rossa con striscia diagonale bianca, legato ad una cima di lunghezza massima di 30

metri visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; analogamente sul mezzo nautico

trainante deve essere issata una bandiera rossa con striscia diagonale bianca;

d) utilizzo di un cavo di traino in polipropilene;

e) velocità di traino che non provochi danni alla persona trainata e che non provochi moto ondoso;

f) il mezzo trainante, oltre alle dotazioni previste in base alla navigazione effettivamente svolta, deve

essere dotato di una adeguata cassetta di pronto soccorso, di un salvagente con 30 metri di

sagola galleggiante e di un dispositivo per l’inversione della marcia e per la messa in folle del

motore;

g) il mezzo trainante deve essere dotato, altresì, di un sistema di aggancio del cavo di traino tipo

gancio a scocco e di un ampio specchio retrovisore con-vesso;

h) la distanza laterale di sicurezza tra il mezzo trainante e gli altri natanti deve essere superiore a

100 metri;

i) possibilità di traino di un unico bagnante;

h) divieto di utilizzo, per il bagnante, di autorespiratore subacqueo di qualsiasi tipo;

k) obbligo del bagnante di essere trainato entro 30 metri dal mezzo nautico ma non a meno di

10 metri.

“JETLEV FLYER”, FLYBOARD E DISPOSITIVI ASSIMILABILI

CAPITOLO XII

Articolo 46

(Disposizioni generali)

L’utilizzo dei JetLev Flyer, dei Flyboard e dei dispositivi agli stessi assimilabili è consentita in ore

diurne (dall’alba al tramonto) con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli, durante la

stagione balneare così come definita dalla Regione Marche e secondo le modalità indicate nella

vigente Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto che

disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto la costa.

Articolo 47

L’utilizzo dei JetLev Flyer, dei Flyboard (o similari) è vietato:

1. all’interno dei porti e nel raggio di 300 metri dall’imboccatura;

2. nelle zone di mare destinate all’atterraggio ed alla partenza di navi;

3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all’ancoraggio così come definita

dal vigente “Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nel porto di Porto San

Giorgio” in premessa citato;

4. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;

5. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;

6. ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda.

Articolo 48

(Disciplina per l’esercizio dell’attività)

L’esercizio di tale attività è vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) l’utilizzatore deve essere in possesso della patente nautica. Per il Flyboard, nel caso in cui a

bordo della moto d’acqua sia presente un accompagnatore in possesso del titolo, la patente

nautica non è necessaria per l’utilizzatore;

b) età minima per l’utilizzo: 18 anni;

c) l’attività dovrà essere svolta in area opportunamente individuata, ben segnalata e con profondità

adeguata ad un uso in sicurezza dell’apparecchiatura;

d) il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie del mare;

e) i limiti territoriali per l’utilizzo dell’apparecchiatura sono quelli previsti dall’articolo 27 comma 3

lettera c) del Decreto Legislativo n° 171/2005, come meglio precisato dalla vigente Ordinanza del

Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto che disciplina i limiti della

navigazione delle unità da diporto rispetto la costa, unitamente a quanto disposto dall’articolo 56

del DM 146/2008 (distanza dall’unità madre);

f) è fatto obbligo per l’utilizzatore e l’operatore osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di

istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l’apparecchiatura, con particolare

riferimento ai dispositivi individuali di protezione;

g) è fatto obbligo per l’utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le

caratteristiche dell’apparecchiatura.